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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 giugno 2026

Cassazione n. 20861/2026

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ra di voler ricevere lecomunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimentoall’indirizzo di posta elettronica certificata indicato,-ricorrente-CONTRO[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] giudiziale, in persona del curatore protempore-intimati -1 RG n. 8744/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8744/2025Numero sezionale 2139/2026Numero di raccolta generale 20861/2026avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia n. 167D/a2ta0 p2ub5bl,ic azione 19/06/2026depositata il 24/3/2025udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/5/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio1.

La Corte d’appello di Perugia, con sentenza n. 167/2025,depositata il 24/3/2025, rigettava il reclamo proposto ex art. 51 CCIIdalla società [OSCURATO:SOCIETA]., e dai soci [OSCURATO:PERSONA] e Fabrizioche, su istanza del creditore [OSCURATO:PERSONA] del gennaio 2024, avevadichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale.In particolare, per quel che qui ancora rileva, la Corte territorialerespingeva l’eccezione sollevata dai reclamanti in ordine allaincertezza dell’oggetto dell’attestazione di conformità della copianotificata del ricorso resa dal difensore del creditore istante, avendoquesti notificato sia una copia integrale del ricorso priva dellaprocura, sia una copia della prima pagina dello stesso ricorso, su cuicompariva invece la procura in suo favore.La Corte d’appello osservava che le due copie della prima paginadel ricorso erano del tutto sovrapponibili e che, in assenza dicontestazioni specifiche circa l’effettivo rilascio da parte del creditoredella procura al suo difensore, apposta a margine di una delle duecopie, l’attestazione di conformità resa dal difensore era riferibile alricorso.Tra l’altro, la procura risultava – sulla seconda copia della primapagina - dalla copia integrale del ricorso trasmessa in sede di notificaal [OSCURATO:SOCIETA].Quanto al merito, la Corte d’appello confermava la decisione deltribunale rilevando che: la società aveva depositato solo delle mere«simulazioni di bilancio», mai approvati né depositati; non erano2 RG n. 8744/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8744/2025Numero sezionale 2139/2026Numero di raccolta generale 20861/2026Data pubblicazione 19/06/2026stati depositati il libro giornale né il libro degli inventari né i registrifiscali; erano state depositate solo le dichiarazioni ai fini Irap relative,però, agli anni 2020, 2021 e 2022 (in assenza del 2023); era statadepositata solo la dichiarazione ai fini Iva relativa all’anno 2023.Era, dunque, fondato il rilievo dei reclamanti per cui il tribunalenon avrebbe dovuto considerare i dati contabili per l’anno 2020, fuoridal triennio, come pure quello per cui il tribunale non aveva rilevatocorrettamente le risultanze delle dichiarazioni Irap in punto di ricavi,essendo gli stessi al di sotto delle soglie di legge.Tuttavia - a giudizio della Corte di merito - non era stata fornitaprova degli altri due requisiti indispensabili, al fine di dimostrarel’ammontare sottosoglia anche dell’attivo patrimoniale e dei debitisociali.La dichiarazione Iva, infatti, era relativa solo all’anno 2023, e nonall’intero triennio.Alcunché poteva desumersi dalle tre dichiarazioni ai fini Irap, ove«nulla di preciso emerge sia con riguardo all’attivo patrimoniale sia,in particolare, in relazione all’ammontare dei debiti».Era stata poi accesa ipoteca sull’immobile in favore della bancanel 2018, persistendo la stessa, senza l’indicazione del residuodebito.Nessuna documentazione era stata prodotta dai reclamanti alfine di dimostrare la loro posizione nei confronti del fisco.2.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazionesia la società [OSCURATO:SOCIETA]., sia [OSCURATO:PERSONA], in proprio e qualesocio illimitatamente responsabile, depositando anche memoria.3.

Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] e la liquidazionegiudiziale.RAGIONI DELLA DECISIONE3 RG n. 8744/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8744/2025Numero sezionale 2139/2026Numero di raccolta generale 20861/2026Data pubblicazione 19/06/20261.

Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «nullità dellasentenza impugnata per omessa pronuncia ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c.».Per i ricorrenti, infatti, la Corte d’appello non avrebbe mai decisoin ordine all’istanza di sospensione presentata ex art. 52 ccii.L’udienza fissata per l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] si era tenuta regolarmente,previa notifica del provvedimento di fissazione a tutte le parti ma,all’esito della stessa, la Corte si era riservata alla decisione, senzasciogliere la riserva.2.

Il motivo è inammissibile.La violazione dell’art. 112 c.p.c. può concernere solo le domandeo le eccezioni di merito e non le questioni meramente processuali(Cass., sez. 5, 6/12/2004, n. 22860; anche Cass., sez. 6-2,12/1/2016, n. 321).3.

Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «erroneavalutazione dei fatti di causa ed erronea applicazione delle norme dicui al decreto legislativo 18 ottobre 2012 n. 179 e successivemodifiche in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».Per i ricorrenti, nella specie, la copia della istanza di liquidazionegiudiziale notificata al socio [OSCURATO:PERSONA] sarebbe statadichiarata conforme a quella depositata nel fascicolo telematicoindicato come «istanza liquidazione giudiziale».Tuttavia, in realtà, la copia notificata a [OSCURATO:PERSONA] nonriportava, a margine, la procura speciale che, invece, risultavariportata nell’atto indicato come «istanza liquidazione giudiziale».Inoltre, nella copia notificava si indicava espressamente che era«conforme alla copia informatica dei corrispondenti atti contenuti nelfascicolo telematico».Tuttavia, l’atto presente nel fascicolo telematico sarebbe statodiverso e non conforme a quello notificato.4 RG n. 8744/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8744/2025Numero sezionale 2139/2026Numero di raccolta generale 20861/2026Data pubblicazione 19/06/2026Ciò influirebbe sulla validità della notifica.Su questo aspetto la pronuncia del tribunale nulla avrebbeargomentato, prospettando i ricorrenti l’omessa pronuncia.4.

Il motivo è inammissibile.4.1.

In realtà, i ricorrenti non si confrontano in alcun modo conla ratio decidendi della sentenza della Corte di appello.La Corte territoriale ha evidenziato, infatti, che non vi eraincertezza dell’oggetto dell’attestazione di conformità della copianotificata del ricorso resa dal difensore del creditore istante; in realtàle due copie della prima pagina del ricorso erano del tuttosovrapponibili e non vi erano state contestazioni specifiche in ordineall’effettivo rilascio da parte del creditore della procura al difensore;la procura risultava a margine di una delle due copie e la copiaintegrale trasmessa in sede di notifica al [OSCURATO:SOCIETA] era comprensivadella procura.Insomma, secondo la corte la procura - che doveva dirsi (inmancanza di contestazioni) effettivamente rilasciata - risultavapresente su una copia del ricorso ed assente sull’altra.La procura era stata però sicuramente rilasciata, sicchél’attestazione di conformità resa dal difensore era chiaramenteriferibile al ricorso, così come risultava «dalla relativa copia integraletrasmessa in sede di notifica al [OSCURATO:SOCIETA], comprensiva della procurache compare sulla seconda copia della prima pagina».4.2.

Per costante giurisprudenza, ai fini della validità dell’attoprocessuale, è sufficiente che l’originale della procura sia contenutoin uno degli atti depositati dei quali la controparte abbia la possibilitàdi prendere visione al fine di verificare che la procura sia statarilasciata in data anteriore alla costituzione in giudizio della parterappresentata (Cass., sez. 2, 23/3/2018, n. 7286), essendosichiarito che non è necessario che la procura sia integralmente5 RG n. 8744/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8744/2025Numero sezionale 2139/2026Numero di raccolta generale 20861/2026Data pubblicazione 19/06/2026trascritta nella copia notificata all’altra parte, ben potendosipervenire, attraverso altri elementi, alla ragionevole certezza che ilmandato sia stato conferito prima della notificazione dell’atto (Cass.,sez. 5, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 17963), con la precisazione per cui la mancatacertificazione, da parte del difensore, dell’autografia della firma delricorrente, apposta sulla procura speciale in calce o a margine delricorso per cassazione (e quindi, a maggior ragione, nella copianotificata), costituisce mera irregolarità (Cass., sez. 1, 31/12/2019,n. 34748; anche Cass., sez. 1, 18/10/2025, n. 27803).5.

Con il terzo motivo di impugnazione si lamenta la «erroneavalutazione dei fatti di causa ed erronea applicazione delle norme dicui all’art. 121 del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».Per i ricorrenti, al fine di scongiurare il superamento delle tresoglie di cui all’art. 2 CCII, per l’individuazione della «impresaminore», dovrebbe farsi riferimento alle dichiarazioni fiscali Irapdegli ultimi tre anni prima della domanda giudiziale del 2024, equindi degli anni 2023, 2022 e 2021, nei quali la soglia di euro200.000,00 di ricavi non era stata mai superata.Anche l’attivo patrimoniale (euro 300.000,00) non sarebbe statosuperato, come risulterebbe dai bilanci «ancorché non depositati masolo perché la SNC non ne ha l’obbligo».Tali dati sarebbero stati confermati dalle attività svolte dalcuratore, «di cui peraltro avrebbe potuto essere acquisita laRelazione da parte della Corte prima della decisione».L’ammontare dei debiti non scaduti non avrebbe superato lasoglia degli euro 500.000,00, come riscontrabile in sede di proceduradi liquidazione giudiziale, non essendosi inserito al passivo alcunaltro creditore oltre al [OSCURATO:PERSONA].6 RG n. 8744/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8744/2025Numero sezionale 2139/2026Numero di raccolta generale 20861/2026Data pubblicazione 19/06/2026Peraltro, il valore dei crediti insinuati nella liquidazione giudizialenon avrebbe superato tale dimensione.Per i ricorrenti la Corte d’appello avrebbe convenuto con ireclamati nel senso che «nella sentenza impugnata è stataerroneamente ritenuto superato il limite di euro 200.000,00 per iricavi degli anni da considerare», in quanto tale annualità era fuoridai tre esercizi precedenti la data di presentazione della domanda diliquidazione giudiziale.La Corte territoriale avrebbe però reso una motivazionecontraddittoria «e con vizio di ultra petita», affermando che ladocumentazione prodotta non dimostrava la qualità di impresaminore.Sarebbe insussistente poi lo stato di insolvenza, avendo prodottoi ricorrenti una perizia sull’immobile di proprietà della società da cuirisulterebbe il suo valore di euro 92.000,00, del tutto inferioreall’ammontare massimo del valore patrimoniale.Per i ricorrenti poi «la mancanza di anche uno solo di essi[requisiti dimensionali] determina l’impossibilità di dichiarare laliquidazione giudiziale».Anche le dichiarazioni Irap avrebbero dimostrato l’insussistenzadi tali requisiti, in particolare il mancato superamento della soglia deiricavi per euro 200.000,00.L’unico creditore era il [OSCURATO:PERSONA], mentre la posizione nei confrontidel fisco presentava solo debiti modesti «e nettamente inferiore ailimiti di legge».6.

Il motivo è inammissibile.E’ erronea l’affermazione per cui l’onere della prova dellamancata sussistenza del superamento delle soglie di cui all’art. 2CCII potrebbe essere adempiuto anche attraverso la dimostrazionedella «mancanza di anche uno solo di essi [requisiti dimensionali]»,7 RG n. 8744/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8744/2025Numero sezionale 2139/2026Numero di raccolta generale 20861/2026Data pubblicazione 19/06/2026essendo evidente invece che la norma prevede la dimostrazione, daparte della società debitrice, del mancato superamento contestualee congiunto delle tre soglie.

A ogni modo i ricorrenti chiedono unanuova e diversa valutazione dei dati contabili prodotti in giudizio,oltre ai bilanci che però non risultavano in alcun modo depositati.7.

Deve muoversi dalla costante giurisprudenza di questa Corteper cui, in tema di dichiarazione di fallimento (ora liquidazionegiudiziale), ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di nonfallibilità (non apertura della liquidazione giudiziale), i bilanci degliultimi tre esercizi che l’imprenditore è tenuto a depositare,costituiscono mezzo di prova privilegiato, in quanto idonei a chiarirela situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, senza assurgeretuttavia a prova legale, sicché in mancanza di detti bilanci, il debitorepuò dimostrare la sua non fallibilità con strumenti probatorialternativi, avvalendosi delle scritture contabili dell’impresa, come diqualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile difornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici epatrimoniali dell’impresa (Cass., sez. 6-1, 1/12/2022, n. 35381;Cass., sez. 6-1, 27/9/2019, n. 24138; Cass. sez

1. 9/11/2020, n.25025; Cass., sez. 1, 23/11/2018, n. 30516).Quanto ai bilanci che non siano stati già approvati e depositatinel registro delle imprese, ex art. 2435 c.c., il giudice può«motivatamente» non tenerne conto, rimanendo l’imprenditoreonerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della nonfallibilità (Cass., sez. 6-1, 20/12/2018, n. 33091; Cass., n. 16067del 2018; Cass. n. 24548 del 2016; Cass., sez. 1, 30/5/2013, n.13643).8.

Nella specie, però, dice la Corte territoriale che la ricorrenteha prodotto le dichiarazioni fiscali Irap per gli anni 2020, 2021 e2022, omettendo di depositare la dichiarazione Irap per l’anno 2023,8 RG n. 8744/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8744/2025Numero sezionale 2139/2026Numero di raccolta generale 20861/2026Data pubblicazione 19/06/2026necessaria in quanto la domanda di apertura della liquidazionegiudiziale è stata presentata nel gennaio 2024.Allo stesso modo, la Corte di merito ha ritenuto non idonea laproduzione esclusivamente della dichiarazione ai fini Iva relativaall’anno 2023, senza considerare gli anni 2022 e 2021.Pertanto, ferme le doglianze del reclamante, sia con riferimentoalla considerazione dell’anno 2020 (in cui vi sarebbe stato losforamento dei ricavi) sia in relazione al fatto che, a gennaio 2024,non poteva essere stato già redatto il bilancio del 2023, tuttavial’onere della prova non era stato adempiuto.In particolare non era stato dimostrato il mancato superamentodella soglia dell’attivo patrimoniale e dei debiti sociali; come purenulla poteva desumersi nel merito esaminando la dichiarazione ai finiIva per l’anno 2023.Nulla poteva desumersi dalle tre dichiarazioni ai fini Irap, nellaquale «nulla di preciso emerge sia con riguardo all’attivopatrimoniale sia, in particolare, in relazione all’ammontare deidebiti».Trattasi, dunque, di valutazione pienamente meritale in ordinealla scarsa attendibilità e idoneità probatoria dei dati contabiliprodotti, in luogo dei bilanci, non depositati, le cui lacune sono stateevidenziate dalla Corte d’appello (Cass., sez. 1, 26/7/2023, n.22540; Cass., sez. 1, 30/3/2022, n. 10253; Cass., sez. 1,21/12/2021, n. 41101; Cass. n. 28916 del 2020; Cass., n. 10509 del2019).I dati contabili contenute nei documenti depositati, siano essibilanci o materiali di altra natura, rimangono sempre soggetti a unavalutazione di attendibilità da parte del giudice di merito, secondo ilsuo prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c., sicché, se reputatimotivatamente inattendibili, l’imprenditore rimane onerato della9 RG n. 8744/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8744/2025Numero sezionale 2139/2026Numero di raccolta generale 20861/2026Data pubblicazione 19/06/2026prova della sussistenza dei requisiti della non fallibilità (Cass. n.41101 del 2021; Cass. n. 30516/2018; Cass., n. 205 del 2022).9.

Né la Corte d’appello era tenuta ad acquisire d’ufficio larelazione del curatore ex art. 130 CCII (Cass., sez. 1, 26/7/2023, n.22540), non potendo il giudice trasformarsi, nonostante la naturaufficiosa del procedimento prefallimentare, in un autonomo organodi ricerca della prova (Cass. n. 31353 del 2022; Cass. n 28916/2020;Cass. n. 25188 del 2017; Cass. n. 625 del 2016).10.

Del tutto immotivata è poi la censura in ordine alla mancatasussistenza dell’insolvenza che, come noto, non attiene allaconsistenza dell’attivo patrimoniale, e alla differenza tra attività epassività (Cass. n. 7087 del 2022), se non nelle ipotesi diliquidazione volontaria della società (Cass. n. 28193 del 2020), maesclusivamente, ex art. 2 CCII, allo stato del debitore che simanifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i qualidimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfareregolarmente le proprie obbligazioni; non rileva, allora, il valoredell’immobile in proprietà della società, ma, semmai, la possibilità ditrasformarlo in breve tempo in liquidità, per far fronte alleobbligazioni maturate (Cass. n. 19927 del 2017), come pure lerisultanze dello stato passivo (Cass. n. 9760 del 2011).La Corte di appello si è soffermata sul mancato pagamentodell’unico creditore [OSCURATO:PERSONA].Peraltro, l’esistenza di crediti di minore importo, non soddisfatti,costituisce idoneo indizio della sussistenza dell’insolvenza (Cass. n.9297 del 2019, per cui anche un solo inadempimento può assurgeread indice dell’insolvenza).11.

Non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità inassenza di attività difensiva delle controparti.

P.Q.M10 RG n. 8744/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8744/2025Numero sezionale 2139/2026Numero di raccolta generale 20861/2026Data pubblicazione 19/06/2026Dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio2026Il Presidente11 RG n. 8744/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ra di voler ricevere lecomunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimentoall’indirizzo di posta elettronica certificata indicato,-ricorrente-CONTRO[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] giudiziale, in persona del curatore protempore-intimati -1 RG n. 8744/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8744/2025Numero sezionale 2139/2026Numero di raccolta generale 20861/2026avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia n. 167D/a2ta0 p2ub5bl,ic azione 19/06/2026depositata il 24/3/2025udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/5/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio1. La Corte d’appello di Perugia, con sentenza n. 167/2025,depositata il 24/3/2025, rigettava il reclamo proposto ex art. 51 CCIIdalla società [OSCURATO:SOCIETA]., e dai soci [OSCURATO:PERSONA] e Fabrizioche, su istanza del creditore [OSCURATO:PERSONA] del gennaio 2024, avevadichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale.In particolare, per quel che qui ancora rileva, la Corte territorialerespingeva l’eccezione sollevata dai reclamanti in ordine allaincertezza dell’oggetto dell’attestazione di conformità della copianotificata del ricorso resa dal difensore del creditore istante, avendoquesti notificato sia una copia integrale del ricorso priva dellaprocura, sia una copia della prima pagina dello stesso ricorso, su cuicompariva invece la procura in suo favore.La Corte d’appello osservava che le due copie della prima paginadel ricorso erano del tutto sovrapponibili e che, in assenza dicontestazioni specifiche circa l’effettivo rilascio da parte del creditoredella procura al suo difensore, apposta a margine di una delle duecopie, l’attestazione di conformità resa dal difensore era riferibile alricorso.Tra l’altro, la procura risultava – sulla seconda copia della primapagina - dalla copia integrale del ricorso trasmessa in sede di notificaal [OSCURATO:SOCIETA].Quanto al merito, la Corte d’appello confermava la decisione deltribunale rilevando che: la società aveva depositato solo delle mere«simulazioni di bilancio», mai approvati né depositati; non erano2 RG n. 8744/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8744/2025Numero sezionale 2139/2026Numero di raccolta generale 20861/2026Data pubblicazione 19/06/2026stati depositati il libro giornale né il libro degli inventari né i registrifiscali; erano state depositate solo le dichiarazioni ai fini Irap relative,però, agli anni 2020, 2021 e 2022 (in assenza del 2023); era statadepositata solo la dichiarazione ai fini Iva relativa all’anno 2023.Era, dunque, fondato il rilievo dei reclamanti per cui il tribunalenon avrebbe dovuto considerare i dati contabili per l’anno 2020, fuoridal triennio, come pure quello per cui il tribunale non aveva rilevatocorrettamente le risultanze delle dichiarazioni Irap in punto di ricavi,essendo gli stessi al di sotto delle soglie di legge.Tuttavia - a giudizio della Corte di merito - non era stata fornitaprova degli altri due requisiti indispensabili, al fine di dimostrarel’ammontare sottosoglia anche dell’attivo patrimoniale e dei debitisociali.La dichiarazione Iva, infatti, era relativa solo all’anno 2023, e nonall’intero triennio.Alcunché poteva desumersi dalle tre dichiarazioni ai fini Irap, ove«nulla di preciso emerge sia con riguardo all’attivo patrimoniale sia,in particolare, in relazione all’ammontare dei debiti».Era stata poi accesa ipoteca sull’immobile in favore della bancanel 2018, persistendo la stessa, senza l’indicazione del residuodebito.Nessuna documentazione era stata prodotta dai reclamanti alfine di dimostrare la loro posizione nei confronti del fisco.2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazionesia la società [OSCURATO:SOCIETA]., sia [OSCURATO:PERSONA], in proprio e qualesocio illimitatamente responsabile, depositando anche memoria.3. Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] e la liquidazionegiudiziale.RAGIONI DELLA DECISIONE3 RG n. 8744/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8744/2025Numero sezionale 2139/2026Numero di raccolta generale 20861/2026Data pubblicazione 19/06/20261. Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «nullità dellasentenza impugnata per omessa pronuncia ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c.».Per i ricorrenti, infatti, la Corte d’appello non avrebbe mai decisoin ordine all’istanza di sospensione presentata ex art. 52 ccii.L’udienza fissata per l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] si era tenuta regolarmente,previa notifica del provvedimento di fissazione a tutte le parti ma,all’esito della stessa, la Corte si era riservata alla decisione, senzasciogliere la riserva.2. Il motivo è inammissibile.La violazione dell’art. 112 c.p.c. può concernere solo le domandeo le eccezioni di merito e non le questioni meramente processuali(Cass., sez. 5, 6/12/2004, n. 22860; anche Cass., sez. 6-2,12/1/2016, n. 321).3. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «erroneavalutazione dei fatti di causa ed erronea applicazione delle norme dicui al decreto legislativo 18 ottobre 2012 n. 179 e successivemodifiche in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».Per i ricorrenti, nella specie, la copia della istanza di liquidazionegiudiziale notificata al socio [OSCURATO:PERSONA] sarebbe statadichiarata conforme a quella depositata nel fascicolo telematicoindicato come «istanza liquidazione giudiziale».Tuttavia, in realtà, la copia notificata a [OSCURATO:PERSONA] nonriportava, a margine, la procura speciale che, invece, risultavariportata nell’atto indicato come «istanza liquidazione giudiziale».Inoltre, nella copia notificava si indicava espressamente che era«conforme alla copia informatica dei corrispondenti atti contenuti nelfascicolo telematico».Tuttavia, l’atto presente nel fascicolo telematico sarebbe statodiverso e non conforme a quello notificato.4 RG n. 8744/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8744/2025Numero sezionale 2139/2026Numero di raccolta generale 20861/2026Data pubblicazione 19/06/2026Ciò influirebbe sulla validità della notifica.Su questo aspetto la pronuncia del tribunale nulla avrebbeargomentato, prospettando i ricorrenti l’omessa pronuncia.4. Il motivo è inammissibile.4.1. In realtà, i ricorrenti non si confrontano in alcun modo conla ratio decidendi della sentenza della Corte di appello.La Corte territoriale ha evidenziato, infatti, che non vi eraincertezza dell’oggetto dell’attestazione di conformità della copianotificata del ricorso resa dal difensore del creditore istante; in realtàle due copie della prima pagina del ricorso erano del tuttosovrapponibili e non vi erano state contestazioni specifiche in ordineall’effettivo rilascio da parte del creditore della procura al difensore;la procura risultava a margine di una delle due copie e la copiaintegrale trasmessa in sede di notifica al [OSCURATO:SOCIETA] era comprensivadella procura.Insomma, secondo la corte la procura - che doveva dirsi (inmancanza di contestazioni) effettivamente rilasciata - risultavapresente su una copia del ricorso ed assente sull’altra.La procura era stata però sicuramente rilasciata, sicchél’attestazione di conformità resa dal difensore era chiaramenteriferibile al ricorso, così come risultava «dalla relativa copia integraletrasmessa in sede di notifica al [OSCURATO:SOCIETA], comprensiva della procurache compare sulla seconda copia della prima pagina».4.2. Per costante giurisprudenza, ai fini della validità dell’attoprocessuale, è sufficiente che l’originale della procura sia contenutoin uno degli atti depositati dei quali la controparte abbia la possibilitàdi prendere visione al fine di verificare che la procura sia statarilasciata in data anteriore alla costituzione in giudizio della parterappresentata (Cass., sez. 2, 23/3/2018, n. 7286), essendosichiarito che non è necessario che la procura sia integralmente5 RG n. 8744/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8744/2025Numero sezionale 2139/2026Numero di raccolta generale 20861/2026Data pubblicazione 19/06/2026trascritta nella copia notificata all’altra parte, ben potendosipervenire, attraverso altri elementi, alla ragionevole certezza che ilmandato sia stato conferito prima della notificazione dell’atto (Cass.,sez. 5, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 17963), con la precisazione per cui la mancatacertificazione, da parte del difensore, dell’autografia della firma delricorrente, apposta sulla procura speciale in calce o a margine delricorso per cassazione (e quindi, a maggior ragione, nella copianotificata), costituisce mera irregolarità (Cass., sez. 1, 31/12/2019,n. 34748; anche Cass., sez. 1, 18/10/2025, n. 27803).5. Con il terzo motivo di impugnazione si lamenta la «erroneavalutazione dei fatti di causa ed erronea applicazione delle norme dicui all’art. 121 del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».Per i ricorrenti, al fine di scongiurare il superamento delle tresoglie di cui all’art. 2 CCII, per l’individuazione della «impresaminore», dovrebbe farsi riferimento alle dichiarazioni fiscali Irapdegli ultimi tre anni prima della domanda giudiziale del 2024, equindi degli anni 2023, 2022 e 2021, nei quali la soglia di euro200.000,00 di ricavi non era stata mai superata.Anche l’attivo patrimoniale (euro 300.000,00) non sarebbe statosuperato, come risulterebbe dai bilanci «ancorché non depositati masolo perché la SNC non ne ha l’obbligo».Tali dati sarebbero stati confermati dalle attività svolte dalcuratore, «di cui peraltro avrebbe potuto essere acquisita laRelazione da parte della Corte prima della decisione».L’ammontare dei debiti non scaduti non avrebbe superato lasoglia degli euro 500.000,00, come riscontrabile in sede di proceduradi liquidazione giudiziale, non essendosi inserito al passivo alcunaltro creditore oltre al [OSCURATO:PERSONA].6 RG n. 8744/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8744/2025Numero sezionale 2139/2026Numero di raccolta generale 20861/2026Data pubblicazione 19/06/2026Peraltro, il valore dei crediti insinuati nella liquidazione giudizialenon avrebbe superato tale dimensione.Per i ricorrenti la Corte d’appello avrebbe convenuto con ireclamati nel senso che «nella sentenza impugnata è stataerroneamente ritenuto superato il limite di euro 200.000,00 per iricavi degli anni da considerare», in quanto tale annualità era fuoridai tre esercizi precedenti la data di presentazione della domanda diliquidazione giudiziale.La Corte territoriale avrebbe però reso una motivazionecontraddittoria «e con vizio di ultra petita», affermando che ladocumentazione prodotta non dimostrava la qualità di impresaminore.Sarebbe insussistente poi lo stato di insolvenza, avendo prodottoi ricorrenti una perizia sull’immobile di proprietà della società da cuirisulterebbe il suo valore di euro 92.000,00, del tutto inferioreall’ammontare massimo del valore patrimoniale.Per i ricorrenti poi «la mancanza di anche uno solo di essi[requisiti dimensionali] determina l’impossibilità di dichiarare laliquidazione giudiziale».Anche le dichiarazioni Irap avrebbero dimostrato l’insussistenzadi tali requisiti, in particolare il mancato superamento della soglia deiricavi per euro 200.000,00.L’unico creditore era il [OSCURATO:PERSONA], mentre la posizione nei confrontidel fisco presentava solo debiti modesti «e nettamente inferiore ailimiti di legge».6. Il motivo è inammissibile.E’ erronea l’affermazione per cui l’onere della prova dellamancata sussistenza del superamento delle soglie di cui all’art. 2CCII potrebbe essere adempiuto anche attraverso la dimostrazionedella «mancanza di anche uno solo di essi [requisiti dimensionali]»,7 RG n. 8744/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8744/2025Numero sezionale 2139/2026Numero di raccolta generale 20861/2026Data pubblicazione 19/06/2026essendo evidente invece che la norma prevede la dimostrazione, daparte della società debitrice, del mancato superamento contestualee congiunto delle tre soglie. A ogni modo i ricorrenti chiedono unanuova e diversa valutazione dei dati contabili prodotti in giudizio,oltre ai bilanci che però non risultavano in alcun modo depositati.7. Deve muoversi dalla costante giurisprudenza di questa Corteper cui, in tema di dichiarazione di fallimento (ora liquidazionegiudiziale), ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di nonfallibilità (non apertura della liquidazione giudiziale), i bilanci degliultimi tre esercizi che l’imprenditore è tenuto a depositare,costituiscono mezzo di prova privilegiato, in quanto idonei a chiarirela situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, senza assurgeretuttavia a prova legale, sicché in mancanza di detti bilanci, il debitorepuò dimostrare la sua non fallibilità con strumenti probatorialternativi, avvalendosi delle scritture contabili dell’impresa, come diqualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile difornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici epatrimoniali dell’impresa (Cass., sez. 6-1, 1/12/2022, n. 35381;Cass., sez. 6-1, 27/9/2019, n. 24138; Cass. sez 1. 9/11/2020, n.25025; Cass., sez. 1, 23/11/2018, n. 30516).Quanto ai bilanci che non siano stati già approvati e depositatinel registro delle imprese, ex art. 2435 c.c., il giudice può«motivatamente» non tenerne conto, rimanendo l’imprenditoreonerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della nonfallibilità (Cass., sez. 6-1, 20/12/2018, n. 33091; Cass., n. 16067del 2018; Cass. n. 24548 del 2016; Cass., sez. 1, 30/5/2013, n.13643).8. Nella specie, però, dice la Corte territoriale che la ricorrenteha prodotto le dichiarazioni fiscali Irap per gli anni 2020, 2021 e2022, omettendo di depositare la dichiarazione Irap per l’anno 2023,8 RG n. 8744/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8744/2025Numero sezionale 2139/2026Numero di raccolta generale 20861/2026Data pubblicazione 19/06/2026necessaria in quanto la domanda di apertura della liquidazionegiudiziale è stata presentata nel gennaio 2024.Allo stesso modo, la Corte di merito ha ritenuto non idonea laproduzione esclusivamente della dichiarazione ai fini Iva relativaall’anno 2023, senza considerare gli anni 2022 e 2021.Pertanto, ferme le doglianze del reclamante, sia con riferimentoalla considerazione dell’anno 2020 (in cui vi sarebbe stato losforamento dei ricavi) sia in relazione al fatto che, a gennaio 2024,non poteva essere stato già redatto il bilancio del 2023, tuttavial’onere della prova non era stato adempiuto.In particolare non era stato dimostrato il mancato superamentodella soglia dell’attivo patrimoniale e dei debiti sociali; come purenulla poteva desumersi nel merito esaminando la dichiarazione ai finiIva per l’anno 2023.Nulla poteva desumersi dalle tre dichiarazioni ai fini Irap, nellaquale «nulla di preciso emerge sia con riguardo all’attivopatrimoniale sia, in particolare, in relazione all’ammontare deidebiti».Trattasi, dunque, di valutazione pienamente meritale in ordinealla scarsa attendibilità e idoneità probatoria dei dati contabiliprodotti, in luogo dei bilanci, non depositati, le cui lacune sono stateevidenziate dalla Corte d’appello (Cass., sez. 1, 26/7/2023, n.22540; Cass., sez. 1, 30/3/2022, n. 10253; Cass., sez. 1,21/12/2021, n. 41101; Cass. n. 28916 del 2020; Cass., n. 10509 del2019).I dati contabili contenute nei documenti depositati, siano essibilanci o materiali di altra natura, rimangono sempre soggetti a unavalutazione di attendibilità da parte del giudice di merito, secondo ilsuo prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c., sicché, se reputatimotivatamente inattendibili, l’imprenditore rimane onerato della9 RG n. 8744/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8744/2025Numero sezionale 2139/2026Numero di raccolta generale 20861/2026Data pubblicazione 19/06/2026prova della sussistenza dei requisiti della non fallibilità (Cass. n.41101 del 2021; Cass. n. 30516/2018; Cass., n. 205 del 2022).9. Né la Corte d’appello era tenuta ad acquisire d’ufficio larelazione del curatore ex art. 130 CCII (Cass., sez. 1, 26/7/2023, n.22540), non potendo il giudice trasformarsi, nonostante la naturaufficiosa del procedimento prefallimentare, in un autonomo organodi ricerca della prova (Cass. n. 31353 del 2022; Cass. n 28916/2020;Cass. n. 25188 del 2017; Cass. n. 625 del 2016).10. Del tutto immotivata è poi la censura in ordine alla mancatasussistenza dell’insolvenza che, come noto, non attiene allaconsistenza dell’attivo patrimoniale, e alla differenza tra attività epassività (Cass. n. 7087 del 2022), se non nelle ipotesi diliquidazione volontaria della società (Cass. n. 28193 del 2020), maesclusivamente, ex art. 2 CCII, allo stato del debitore che simanifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i qualidimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfareregolarmente le proprie obbligazioni; non rileva, allora, il valoredell’immobile in proprietà della società, ma, semmai, la possibilità ditrasformarlo in breve tempo in liquidità, per far fronte alleobbligazioni maturate (Cass. n. 19927 del 2017), come pure lerisultanze dello stato passivo (Cass. n. 9760 del 2011).La Corte di appello si è soffermata sul mancato pagamentodell’unico creditore [OSCURATO:PERSONA].Peraltro, l’esistenza di crediti di minore importo, non soddisfatti,costituisce idoneo indizio della sussistenza dell’insolvenza (Cass. n.9297 del 2019, per cui anche un solo inadempimento può assurgeread indice dell’insolvenza).11. Non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità inassenza di attività difensiva delle controparti. P.Q.M10 RG n. 8744/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8744/2025Numero sezionale 2139/2026Numero di raccolta generale 20861/2026Data pubblicazione 19/06/2026Dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio2026Il Presidente11 RG n. 8744/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio
Sentenza Cassazione n. 20861/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris