CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 settembre 2025
Cassazione n. 32258/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2024 della Corte d'appello di Bari udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza resa dal Tribunale di Bari il 12/10/2021 e, confermando la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di riciclaggio contestato al capo A della rubrica, ha rideterminato la pena come concordata dalle parti. Ricorre l’imputato deducendo violazione dell’art. 133 cod.pen. in ordine al trattamento sanzionatorio perché la Corte sarebbe pervenuta ad una determinazione della pena del tutto illogica. Il ricorso è trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, in quanto l’ impugnazione risulta proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen., per motivi non consentiti. Nel caso in esame le censure in ordine al trattamento sanzionatorio devono ritenersi non consentite poiché la pena è stata oggetto di pattuizione tra le parti. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 26/09/2025 [OSCURATO:PERSONA]