CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 aprile 2024
Cassazione n. 19656/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo unico dedotto è manifestatamente infondato atteso che l'obbligo di traduzione nei confronti del cittadino straniero a norma dell'art. 143 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma primo, lett. b, d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, non discende automaticamente dal mero "status" di straniero o apolide, essendo subordinato all'accertamento dell'ignoranza della lingua italiana; rilevato che le valutazioni espresse sul punto appaiono coerenti alle risultanze in atti e depongono per la conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così decr.. giorno il 12 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] ensore [OSCURATO:PERSONA] C pozzi r [OSCURATO:PERSONA] L17 2024