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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 gennaio 2021

Cassazione n. 35124/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 16403-2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - ricorrente — 'JZ contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono giusta procura notarile allegata al controricorso - controricorrente — avverso la sentenza n. (2_027L14/2013\ della COMMISSIONE TRIBUTARIA/CENTRAtEjdell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; R.G. 16403/2014 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/1/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'ORFANO; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso, o, in subordine, la rimessione alla pubblica udienza [OSCURATO:PERSONA] l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria laktrUg'ell'Emilia-Romagna aveva parzialmente accolto l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] d'Azur avverso la sentenza n. 68/4/2010 della [OSCURATO:PERSONA] di Modena, dichiarando applicabili alle violazioni commesse dall'intermediario finanziario il cumulo giuridico previsto dall'art. 12 del d.lgs. n. 472/1997; la Banca resiste con controricorso, illustrato da memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA]

1.1. va preliminarmente respinta l'eccezione, sollevata dalla controricorrente, di inesistenza della notifica del ricorso recante, nella relata, la sottoscrizione di un Procuratore dello Stato e non di un Avvocato dello Stato;

1.2. la doglianza non ha pregio atteso che non è affetta da nullità la notificazione del ricorso per cassazione la cui relata sia stata sottoscritta da un Procuratore dello Stato e non da un Avvocato dello Stato, ancorché il primo sia soggetto non abilitato ad assumere difese in sede di legittimità, perché la notificazione è atto dell'ufficiale giudiziario eseguibile ad istanza del procuratore (cfr. Cass. nn. 27269/2019, 12642/2017, 13758/2014);

2.1. con il primo mezzo si denuncia violazione di norme di diritto (art. 12 d.lgs. n. 472/1997, art. 10 d.lgs. n. 471/1997, art. 32 comma 1 nn. 2 e 7 DPR n. 600/1973) e si lamenta che, pur essendo pacifico ed incontroverso che la Banca avesse omesso di rispondere a plurime richieste di informative finanziarie inviatele nel 2007 ex art. 32 cit., la CTR aveva erroneamente affermato che le omesse comunicazioni non avevano inciso sulla determinazione della base imponibile di terzi, visto che i soggetti relativamente ai quali erano state chieste le informazioni da parte dell'Agenzia non erano clienti della Banca e che tali omissioni avevano piuttosto pregiudicato l'attività di controllo dell'Amministrazione, così attribuendo alle violazioni il carattere formale ma R.G. 16403/2014 punibile ai sensi dell'art. 6 comma 5 bis ... del dlgs 472/97 e di conseguenza rendendo applicabile l'art. 12 del medesimo decreto legislativo riguardante il cumulo giuridico, alla luce della circolare ministeriale n. 77 del 3.8.2001;

2.2. le censure vanno disattese;

2.3. come più volte affermato da questa Corte, in tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, all'omessa o ritardata trasmissione di più dichiarazioni fiscali da parte dell'intermediario o di chi presta assistenza fiscale è infatti applicabile il cumulo giuridico ex art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997 (cfr. Cass. nn. 24649/2017, 4458/2017, 2597/2016);

3.1. con il secondo motivo si denuncia nullità della sentenza per carenza di motivazione nonché violazione di norme di diritto (artt. 1, 2° co., e 36, 2° co., n. 4 d.lgs. n. 546/1992), lamentando che la CTR abbia apoditticamente ritenuto «incontroverso» che le omesse comunicazioni non avessero avuto alcun effetto sulla determinazione della base imponibile di terzi;

3.2. la doglianza deve ritenersi assorbita sulla scorta di quanto dianzi illustrato con riguardo al rigetto del primo motivo di ricorso;

4. sulla base dei rilievi espressi, il ricorso va conclusivamente rigettato, tenuto conto che la CTR, con motivazione immune da censure, ha ritenuto nella specie applicabile il cumulo giuridico, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997;

5. le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 7.000,00 per compensi oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi con modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 14.1.2021. 4is e Il Presidente menico C [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16403-2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - ricorrente — 'JZ contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono giusta procura notarile allegata al controricorso - controricorrente — avverso la sentenza n. (2_027L14/2013\ della COMMISSIONE TRIBUTARIA/CENTRAtEjdell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; R.G. 16403/2014 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/1/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'ORFANO; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso, o, in subordine, la rimessione alla pubblica udienza [OSCURATO:PERSONA] l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria laktrUg'ell'Emilia-Romagna aveva parzialmente accolto l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] d'Azur avverso la sentenza n. 68/4/2010 della [OSCURATO:PERSONA] di Modena, dichiarando applicabili alle violazioni commesse dall'intermediario finanziario il cumulo giuridico previsto dall'art. 12 del d.lgs. n. 472/1997; la Banca resiste con controricorso, illustrato da memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA] 1.1. va preliminarmente respinta l'eccezione, sollevata dalla controricorrente, di inesistenza della notifica del ricorso recante, nella relata, la sottoscrizione di un Procuratore dello Stato e non di un Avvocato dello Stato; 1.2. la doglianza non ha pregio atteso che non è affetta da nullità la notificazione del ricorso per cassazione la cui relata sia stata sottoscritta da un Procuratore dello Stato e non da un Avvocato dello Stato, ancorché il primo sia soggetto non abilitato ad assumere difese in sede di legittimità, perché la notificazione è atto dell'ufficiale giudiziario eseguibile ad istanza del procuratore (cfr. Cass. nn. 27269/2019, 12642/2017, 13758/2014); 2.1. con il primo mezzo si denuncia violazione di norme di diritto (art. 12 d.lgs. n. 472/1997, art. 10 d.lgs. n. 471/1997, art. 32 comma 1 nn. 2 e 7 DPR n. 600/1973) e si lamenta che, pur essendo pacifico ed incontroverso che la Banca avesse omesso di rispondere a plurime richieste di informative finanziarie inviatele nel 2007 ex art. 32 cit., la CTR aveva erroneamente affermato che le omesse comunicazioni non avevano inciso sulla determinazione della base imponibile di terzi, visto che i soggetti relativamente ai quali erano state chieste le informazioni da parte dell'Agenzia non erano clienti della Banca e che tali omissioni avevano piuttosto pregiudicato l'attività di controllo dell'Amministrazione, così attribuendo alle violazioni il carattere formale ma R.G. 16403/2014 punibile ai sensi dell'art. 6 comma 5 bis ... del dlgs 472/97 e di conseguenza rendendo applicabile l'art. 12 del medesimo decreto legislativo riguardante il cumulo giuridico, alla luce della circolare ministeriale n. 77 del 3.8.2001; 2.2. le censure vanno disattese; 2.3. come più volte affermato da questa Corte, in tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, all'omessa o ritardata trasmissione di più dichiarazioni fiscali da parte dell'intermediario o di chi presta assistenza fiscale è infatti applicabile il cumulo giuridico ex art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997 (cfr. Cass. nn. 24649/2017, 4458/2017, 2597/2016); 3.1. con il secondo motivo si denuncia nullità della sentenza per carenza di motivazione nonché violazione di norme di diritto (artt. 1, 2° co., e 36, 2° co., n. 4 d.lgs. n. 546/1992), lamentando che la CTR abbia apoditticamente ritenuto «incontroverso» che le omesse comunicazioni non avessero avuto alcun effetto sulla determinazione della base imponibile di terzi; 3.2. la doglianza deve ritenersi assorbita sulla scorta di quanto dianzi illustrato con riguardo al rigetto del primo motivo di ricorso; 4. sulla base dei rilievi espressi, il ricorso va conclusivamente rigettato, tenuto conto che la CTR, con motivazione immune da censure, ha ritenuto nella specie applicabile il cumulo giuridico, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997; 5. le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 7.000,00 per compensi oltre spese forfetarie e accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi con modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 14.1.2021. 4is e Il Presidente menico C [OSCURATO:PERSONA]
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