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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 40970/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso, in subordine per il rigetto dello stesso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Messina - per quanto ora di interesse - ha confermato la decisione di primo grado, di condanna dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di amministratore unico di [OSCURATO:SOCIETA] alla pena di giustizia per il delitto di bancarotta fraudolenta per aver distratto dal patrimonio societario l'importo di 215mila euro in favore della [OSCURATO:SOCIETA] e 400mila euro in favore della [OSCURATO:SOCIETA], tramite la cessione di un contratto preliminare di acquisto di un immobile, poi apparentemente riacquistato ad un prezzo maggiorato ma lasciato in proprietà di Sanagens. [OSCURATO:PERSONA] di appello ha dichiarato la prescrizione del delitto di bancarotta semplice.

Sentenza dichiarativa del fallimento Amos di Luglio 2012. 1.Avverso la pronunzia ha proposto ricorso l'imputato, tramite difensore di fiducia, articolando quattro motivi qui enunciati nei limiti di cui all'art 173 disp att cpp 1.Col primo motivo lamenta il vizio di motivazione illogica quanto al disconoscimento della dedotta natura di operazioni infragruppo mentre già la sentenza di primo grado aveva accertato che la fallita era diventata società controllata da [OSCURATO:SOCIETA] fin dall'estate 2006; analoghe considerazioni sono fatte per [OSCURATO:SOCIETA], in base a quanto rilevabile dalla relazione ex art 33 LF .

La Corte di appello avrebbe ignorato le doglianze di merito presentate relative alle operazioni interne al gruppo ed ai vantaggi compensativi tra le società.

Sul punto la difesa deduce il travisamento probatorio quanto alle dichiarazioni rese dal curatore fallimentare e dal suo consulente, che avrebbero escluso la rilevanza penale delle condotte attribuite all'imputato. 2.Nel secondo motivo sono sviluppate analoghe doglianze, anche di travisamento probatorio, quanto alla ritenuta sussistenza degli elementi soggettivo ed oggettivo del delitto.

La difesa richiama la natura di reato di pericolo concreto della bancarotta distrattiva elaborata da questa Corte ed evidenzia che nella relazione del curatore si sarebbe affermato che le operazioni avrebbero determinato il sostanziale rimborso ai soci dei finanziamenti effettuati.

Per altro verso la difesa censura l'assertività della motivazione quanto al ritenuto elemento soggettivo e l'assenza di confutazione alle argomentazioni contenute nei motivi di appello. 2.1.Mancherebbe, inoltre, la considerazione dei vantaggi compensativi derivanti dalle operazioni incriminate, che avrebbero consentito alle società del gruppo di continuare l'attività aziendale, che altrimenti sarebbe cessata, dovendosi, quindi, escludere che [OSCURATO:PERSONA] si fosse rappresentato la pericolosità della condotta ritenuta distrattiva.

In particolare i Giudici del merito non avrebbero tenuto in considerazione le prove dimostrative del vantaggio che la fallita avrebbe ricevuto dalla cessione del contratto di acquisto dell'immobile alla controllante [OSCURATO:SOCIETA] poiché, in caso contrario, i creditori sarebbero stati gravati di un ulteriore debito; per quanto riguarda il finanziamento in favore del socio Sanagroup, si tratterebbe di una ordinaria attività consentita, poiché i creditori di Amos avrebbero potuto rivalersi nei confronti della società finanziata. 3.Nel terzo motivo sono dedotte analoghe critiche poiché la Corte di appello avrebbe estrapolato solo alcune delle prove emerse al dibattimento facendone derivare la conferma della condanna del ricorrente. 4.Col quarto motivo è stata censurato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

A seguito dell'istanza del PG per la trattazione orale è stata fissata l'odierna udienza, nel corso della quale il PG, drssa Ceroni, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per l'imputato si è riportato ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso e' inammissibile.

In linea generale va osservato che nell'impugnazione sono state sviluppate censure del tutto generiche - come si annoterà - e meramente ripetitive del primo e terzo motivo di appello, già plausibilmente e correttamente risolte dai Giudici territoriali. 1.1 primi tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente,poiché in sostanza si limitano ad evocare l'esistenza di operazioni infragruppo, che avrebbero comportato vantaggi compensativi per le società appartenenti allo stesso gruppo, e deducono il difetto dell'elemento soggettivo del reato.

In proposito la Corte territoriale non ha negato l'esistenza di un gruppo societario, al cui interno vi sarebbero la fallita e le società [OSCURATO:SOCIETA], capogruppo, e [OSCURATO:SOCIETA] ma in pochi chiari passaggi ha delineato la natura distrattiva delle due operazioni condotte ed oggetto dell'imputazione, osservando quanto segue.

1.1. Quanto alla prima è stato rilevato che nei primi due mesi del 2010, come emerso dalla contabilità, vi era stato un consistente trasferimento di risorse finanziarie - pari a 215mila euro - riguardo al quale nessuna causale era riscontrabile nelle scritture contabili, né era stata accertata nel corso del dibattimento.

Sul punto la difesa, col presente atto di impugnazione, nulla di specifico ha dedotto limitandosi a porre in luce la qualità di società controllata rivestita dalla fallita nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] ed evocando non meglio chiariti aspetti di solidarietà e responsabilità intra gruppo normativamente previsti ma senza trarre conseguenze in relazione al caso concreto dalla predetta asserzione.

Quanto alla seconda operazione, iniziata nel corso del 2007, il Giudice di appello ha sottolineato che il credito di 400mila euro, che residuava in favore di Amos dalla stipula del contratto preliminare per acquistare un immobile, era stato azzerato, qualificandolo caparra confirmatoria del riacquisto dell'immobile, che Amos avrebbe dovuto realizzare dopo due anni dalla cessione del preliminare di acquisto con una società terza.

In motivazione si pone in luce che il prezzo di riacquisto, da completare come detto entro due anni, era fissato in misura largamente superiore a quello concordato e che con la veste di caparra confirmatoria di una successiva transazione tra Amos e [OSCURATO:SOCIETA], mai effettuata, la somma di 400mila euro era rimasta nella disponibilità patrimoniale della seconda.

1.2. A completamento del percorso logico-argomentativo circa la natura distrattiva delle operazioni,la Corte di Palermo ha sottolineato che le stesse operazioni erano state realizzate in una situazione in cui la difficoltà economica della fallita era già manifesta, poichè l'azienda era stata ceduta alla fine del 2009 e l'attività chiusa nel 2010, concludendo, coerentemente con tali premesse che si era trattato di iniziative svantaggiose per la società Amos e dirette a sottrarre risorse ai creditori, con vantaggio delle altre due società del gruppo.

Si puntualizza, infine, che con i motivi di appello neppure si era dedotto come tali operazioni, sicuramente pregiudizievoli per il patrimonio della fallita,e quindi, della garanzia dei creditori, si sarebbero risolte in un vantaggio compensativo.

2. La motivazione è in armonia con il costante orientamento di questa Corte in tema di vantaggi compensativi, in presenza dei quali si può escludere la natura distrattiva di un'operazione infra-gruppo ma solo tramite la dimostrazione di un saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse del gruppo, elemento indispensabile per considerare lecita l'operazione temporaneamente svantaggiosa per la società depauperata, non essendo sufficiente, allo scopo, neppure allegare la mera partecipazione al gruppo, ovvero l'esistenza di un vantaggio per la società controllante.Sez. 5, Sentenza n. 46689 del 30/06/2016 Ud. (dep. 08/11/2016);Rv. 268675.Sez 5, Sentenza n. 16206 del 02/03/2017 Ud. (dep. 31/03/2017 ) Rv. 26970 . 3.A fronte di tale congrua e corretta giustificazione della decisione la difesa si limita a dedurre, con argomentazioni generiche, la mancata risposta ai motivi di appello, rappresentazione che, per quanto ora annotato, appare priva di ogni contenuto critico. 3.1.

Per altro verso si argomenta circa il travisamento probatorio delle testimonianze rese dal curatore e dal suo consulente, riportando a sostegno la trascrizione di poche righe dell'esame testimoniale di entrambi - pagine da 12 a 14 dell'atto di impugnazione - ed ipotizzando sul punto il travisamento di tali prove.

La difesa dimostra di ignorare le caratteristiche che la giurisprudenza di questa Corte delinea riguardo al citato vizio, che deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare in modo palese e non controvertibile la chiara difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto, con esclusione peraltro del detto vizio, laddove si faccia questione di un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (cass. pen. sez. 5^, 93387/2013 Rv. 255087.

Massime precedenti conformi: N. 15556 del 2008 Rv. 239533, N. 46451 del 2009 Rv. 245611, N. 14732 del 2011 Rv. 250133.

Situazioni queste che,anche per la stessa struttura del motivo, e cioè per la sua genericità, non sono rilevabili nella motivazione della sentenza impugnata.

Del resto è inidonea la tecnica redazionale del ricorso che, riportando brevissimi passaggi delle suddette prove testimoniali incorre nella sanzione di inammissibilità.

Infatti : è inammissibile il motivo di ricorso che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita. (Sez. 5, Sentenza n. 34149 del 11/06/2019 Ud. (dep. 26/07/2019 ) Rv. 276566; Conforme:Sez. 5, Sentenza n. 44992 del 09/10/2012 Cc. (dep. 16/11/2012) Rv. 253774.3.2..

Per le ragioni finora esposte anche il tema del coefficiente psicologico del delitto, che il Giudice di appello ha esattamente ritenuto integrato in base alla complessiva ricostruzione del fatto, è oggetto di osservazioni prive di ogni idoneità critica, poiché la difesa si limita ad assertive lagnanze di omissioni valutative e di travisamenti, invero neppure ipotizzabili in ragione della congrua struttura motivazionale in esame. 4.Le attenuanti generiche - la cui negatoria è oggetto del quarto motivo di ricorso - sono state negate con motivazione plausibile, conforme a diritto, pertanto incensurabile in questa fase, facendosi riferimento ai precedenti penali specifici ed in ogni caso inerenti alla qualità di imprenditore dell'imputato, ed alla gravità del fatto, di connotazioni non modeste per la sottrazione alle ragioni creditorie di oltre 600mila euro.

Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro tremila in favore della cassa ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro tremila in favore della cassa ammende.

Deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso, in subordine per il rigetto dello stesso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Messina - per quanto ora di interesse - ha confermato la decisione di primo grado, di condanna dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di amministratore unico di [OSCURATO:SOCIETA] alla pena di giustizia per il delitto di bancarotta fraudolenta per aver distratto dal patrimonio societario l'importo di 215mila euro in favore della [OSCURATO:SOCIETA] e 400mila euro in favore della [OSCURATO:SOCIETA], tramite la cessione di un contratto preliminare di acquisto di un immobile, poi apparentemente riacquistato ad un prezzo maggiorato ma lasciato in proprietà di Sanagens. [OSCURATO:PERSONA] di appello ha dichiarato la prescrizione del delitto di bancarotta semplice. Sentenza dichiarativa del fallimento Amos di Luglio 2012. 1.Avverso la pronunzia ha proposto ricorso l'imputato, tramite difensore di fiducia, articolando quattro motivi qui enunciati nei limiti di cui all'art 173 disp att cpp 1.Col primo motivo lamenta il vizio di motivazione illogica quanto al disconoscimento della dedotta natura di operazioni infragruppo mentre già la sentenza di primo grado aveva accertato che la fallita era diventata società controllata da [OSCURATO:SOCIETA] fin dall'estate 2006; analoghe considerazioni sono fatte per [OSCURATO:SOCIETA], in base a quanto rilevabile dalla relazione ex art 33 LF . La Corte di appello avrebbe ignorato le doglianze di merito presentate relative alle operazioni interne al gruppo ed ai vantaggi compensativi tra le società. Sul punto la difesa deduce il travisamento probatorio quanto alle dichiarazioni rese dal curatore fallimentare e dal suo consulente, che avrebbero escluso la rilevanza penale delle condotte attribuite all'imputato. 2.Nel secondo motivo sono sviluppate analoghe doglianze, anche di travisamento probatorio, quanto alla ritenuta sussistenza degli elementi soggettivo ed oggettivo del delitto. La difesa richiama la natura di reato di pericolo concreto della bancarotta distrattiva elaborata da questa Corte ed evidenzia che nella relazione del curatore si sarebbe affermato che le operazioni avrebbero determinato il sostanziale rimborso ai soci dei finanziamenti effettuati. Per altro verso la difesa censura l'assertività della motivazione quanto al ritenuto elemento soggettivo e l'assenza di confutazione alle argomentazioni contenute nei motivi di appello. 2.1.Mancherebbe, inoltre, la considerazione dei vantaggi compensativi derivanti dalle operazioni incriminate, che avrebbero consentito alle società del gruppo di continuare l'attività aziendale, che altrimenti sarebbe cessata, dovendosi, quindi, escludere che [OSCURATO:PERSONA] si fosse rappresentato la pericolosità della condotta ritenuta distrattiva. In particolare i Giudici del merito non avrebbero tenuto in considerazione le prove dimostrative del vantaggio che la fallita avrebbe ricevuto dalla cessione del contratto di acquisto dell'immobile alla controllante [OSCURATO:SOCIETA] poiché, in caso contrario, i creditori sarebbero stati gravati di un ulteriore debito; per quanto riguarda il finanziamento in favore del socio Sanagroup, si tratterebbe di una ordinaria attività consentita, poiché i creditori di Amos avrebbero potuto rivalersi nei confronti della società finanziata. 3.Nel terzo motivo sono dedotte analoghe critiche poiché la Corte di appello avrebbe estrapolato solo alcune delle prove emerse al dibattimento facendone derivare la conferma della condanna del ricorrente. 4.Col quarto motivo è stata censurato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. A seguito dell'istanza del PG per la trattazione orale è stata fissata l'odierna udienza, nel corso della quale il PG, drssa Ceroni, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per l'imputato si è riportato ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso e' inammissibile. In linea generale va osservato che nell'impugnazione sono state sviluppate censure del tutto generiche - come si annoterà - e meramente ripetitive del primo e terzo motivo di appello, già plausibilmente e correttamente risolte dai Giudici territoriali. 1.1 primi tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente,poiché in sostanza si limitano ad evocare l'esistenza di operazioni infragruppo, che avrebbero comportato vantaggi compensativi per le società appartenenti allo stesso gruppo, e deducono il difetto dell'elemento soggettivo del reato. In proposito la Corte territoriale non ha negato l'esistenza di un gruppo societario, al cui interno vi sarebbero la fallita e le società [OSCURATO:SOCIETA], capogruppo, e [OSCURATO:SOCIETA] ma in pochi chiari passaggi ha delineato la natura distrattiva delle due operazioni condotte ed oggetto dell'imputazione, osservando quanto segue. 1.1. Quanto alla prima è stato rilevato che nei primi due mesi del 2010, come emerso dalla contabilità, vi era stato un consistente trasferimento di risorse finanziarie - pari a 215mila euro - riguardo al quale nessuna causale era riscontrabile nelle scritture contabili, né era stata accertata nel corso del dibattimento. Sul punto la difesa, col presente atto di impugnazione, nulla di specifico ha dedotto limitandosi a porre in luce la qualità di società controllata rivestita dalla fallita nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] ed evocando non meglio chiariti aspetti di solidarietà e responsabilità intra gruppo normativamente previsti ma senza trarre conseguenze in relazione al caso concreto dalla predetta asserzione. Quanto alla seconda operazione, iniziata nel corso del 2007, il Giudice di appello ha sottolineato che il credito di 400mila euro, che residuava in favore di Amos dalla stipula del contratto preliminare per acquistare un immobile, era stato azzerato, qualificandolo caparra confirmatoria del riacquisto dell'immobile, che Amos avrebbe dovuto realizzare dopo due anni dalla cessione del preliminare di acquisto con una società terza. In motivazione si pone in luce che il prezzo di riacquisto, da completare come detto entro due anni, era fissato in misura largamente superiore a quello concordato e che con la veste di caparra confirmatoria di una successiva transazione tra Amos e [OSCURATO:SOCIETA], mai effettuata, la somma di 400mila euro era rimasta nella disponibilità patrimoniale della seconda. 1.2. A completamento del percorso logico-argomentativo circa la natura distrattiva delle operazioni,la Corte di Palermo ha sottolineato che le stesse operazioni erano state realizzate in una situazione in cui la difficoltà economica della fallita era già manifesta, poichè l'azienda era stata ceduta alla fine del 2009 e l'attività chiusa nel 2010, concludendo, coerentemente con tali premesse che si era trattato di iniziative svantaggiose per la società Amos e dirette a sottrarre risorse ai creditori, con vantaggio delle altre due società del gruppo. Si puntualizza, infine, che con i motivi di appello neppure si era dedotto come tali operazioni, sicuramente pregiudizievoli per il patrimonio della fallita,e quindi, della garanzia dei creditori, si sarebbero risolte in un vantaggio compensativo. 2. La motivazione è in armonia con il costante orientamento di questa Corte in tema di vantaggi compensativi, in presenza dei quali si può escludere la natura distrattiva di un'operazione infra-gruppo ma solo tramite la dimostrazione di un saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse del gruppo, elemento indispensabile per considerare lecita l'operazione temporaneamente svantaggiosa per la società depauperata, non essendo sufficiente, allo scopo, neppure allegare la mera partecipazione al gruppo, ovvero l'esistenza di un vantaggio per la società controllante.Sez. 5, Sentenza n. 46689 del 30/06/2016 Ud. (dep. 08/11/2016);Rv. 268675.Sez 5, Sentenza n. 16206 del 02/03/2017 Ud. (dep. 31/03/2017 ) Rv. 26970 . 3.A fronte di tale congrua e corretta giustificazione della decisione la difesa si limita a dedurre, con argomentazioni generiche, la mancata risposta ai motivi di appello, rappresentazione che, per quanto ora annotato, appare priva di ogni contenuto critico. 3.1. Per altro verso si argomenta circa il travisamento probatorio delle testimonianze rese dal curatore e dal suo consulente, riportando a sostegno la trascrizione di poche righe dell'esame testimoniale di entrambi - pagine da 12 a 14 dell'atto di impugnazione - ed ipotizzando sul punto il travisamento di tali prove. La difesa dimostra di ignorare le caratteristiche che la giurisprudenza di questa Corte delinea riguardo al citato vizio, che deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare in modo palese e non controvertibile la chiara difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto, con esclusione peraltro del detto vizio, laddove si faccia questione di un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (cass. pen. sez. 5^, 93387/2013 Rv. 255087. Massime precedenti conformi: N. 15556 del 2008 Rv. 239533, N. 46451 del 2009 Rv. 245611, N. 14732 del 2011 Rv. 250133. Situazioni queste che,anche per la stessa struttura del motivo, e cioè per la sua genericità, non sono rilevabili nella motivazione della sentenza impugnata. Del resto è inidonea la tecnica redazionale del ricorso che, riportando brevissimi passaggi delle suddette prove testimoniali incorre nella sanzione di inammissibilità. Infatti : è inammissibile il motivo di ricorso che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita. (Sez. 5, Sentenza n. 34149 del 11/06/2019 Ud. (dep. 26/07/2019 ) Rv. 276566; Conforme:Sez. 5, Sentenza n. 44992 del 09/10/2012 Cc. (dep. 16/11/2012) Rv. 253774.3.2.. Per le ragioni finora esposte anche il tema del coefficiente psicologico del delitto, che il Giudice di appello ha esattamente ritenuto integrato in base alla complessiva ricostruzione del fatto, è oggetto di osservazioni prive di ogni idoneità critica, poiché la difesa si limita ad assertive lagnanze di omissioni valutative e di travisamenti, invero neppure ipotizzabili in ragione della congrua struttura motivazionale in esame. 4.Le attenuanti generiche - la cui negatoria è oggetto del quarto motivo di ricorso - sono state negate con motivazione plausibile, conforme a diritto, pertanto incensurabile in questa fase, facendosi riferimento ai precedenti penali specifici ed in ogni caso inerenti alla qualità di imprenditore dell'imputato, ed alla gravità del fatto, di connotazioni non modeste per la sottrazione alle ragioni creditorie di oltre 600mila euro. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro tremila in favore della cassa ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro tremila in favore della cassa ammende. Deci
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