CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07854/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e le memorie sopravvenute; ritenuto che i motivi di ricorso -sostanzialmente comuni a entrambi i ricorrenti, con i quali si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen. in relazione al trattamento sanzionatorio, nonché l'ulteriore motivo relativo alla negazione della continuazione con riguardo al solo Silvestri- con i quali si denuncia l'apparenza della motivazione con riguardo alla negazione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena oltre che -per il solo Silvestri- alla negazione della continuazione, sono aspecifici e propongono questioni non consentite in sede di legittimità; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, in tal senso, il ricorrente pretermette la specifica e puntuale motivazione spesa dalla Corte di appello sia in punto di negazione delle circostanze attenuanti generiche che di determinazione della pena che -nei confronti di silvestri- di negazione della continuazione con fatti giudicati in altro processo (al cui riguardo, la corte, tra l'altro, evidenzia la mancata indicazione di elementi utili, al di fuori della omogeneità dei reati); che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione della situazione processuale con criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,