CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 aprile 2024
Cassazione n. 26944/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA Sui ricorsi riuniti iscritti ai n.n. 10988 e 11741 del ruolo generale dell’anno 2023 proposti Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende; - (già) ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]Aquila rappresentato e difeso,giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA]: Tributi [OSCURATO:PERSONA] MATERIALEelettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica (PEC) dei difensori: francescomaglione1 @avvocatinapoli.legalmail.it e [OSCURATO:EMAIL] - (già) controricorrente – AVVERSO l'ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, sezione tributaria, n.11632 del 2024 , depositata il 30 aprile 2024. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 settembre 2024 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] Con riguardo ai procedimenti riuniti RG n. 10988/2023 e n. 11741/2023, gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensori di [OSCURATO:PERSONA]Aquila, hanno depositato ricorso per la correzione di errore materiale dell'ordinanza n.11632 del 2024 depositata il 30/04/2024 nella parte in cui, in dispositivo, questa Corte, nel respingere entrambi i procedimenti, condannava l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, in favore del controricorrente, al pagamento delle spese processuali che liquidava complessivamente in euro 18.000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, senza disporre la distrazione delle spese in favore degli avvocati medesimi, dichiaratisi antistatari; Considerato che preliminarmente si rileva che non risulta agli attiprova della notifica all’Agenzia delle entrate dell’istanza di correzione di errore materialeper cui occorre rinviare la causa a nuovo ruolo con l’assegnazione di un termine per l’instaurazione del contraddittorio nei confronti della controparte; P. Q. M. Rinvia i procedimenti riuniti RG n. 10988/2023 e n. 11741/2023 a nuovo ruolo ed assegna al ricorrente il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per la notificazioneall’Agenzia delle entrate del ricorso per correzione di errore materiale. Così deciso