CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 dicembre 2022
Cassazione n. 05042/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta di [OSCURATO:PERSONA], rideterminava la pena inflitta allo stesso con la sentenza della stessa Corte del 14/2/2018, irrevocabile il 13/12/2018, in anni undici, mesi sei e giorni venti di reclusione. Vinciguerra era stato condannato per i delitti di cui agli ara. 74 e 73, commi 1 e 6 d.P.R. 309 del 1990. All'epoca, il minimo edittale per il delitto di cui all'art. 73 cit. era di anni otto di reclusione, successivamente ridotto a sei anni di reclusione dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 2019. La Corte interveniva, pertanto, sulla misura dell'aumento per continuazione di anni uno di reclusione operato con riferimento a tale reato, riducendolo a mesi otto di reclusione, per poi operare la riduzione della pena complessiva per il rito abbreviato. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania, deducendo l'illegittimità dell'ordinanza impugnata. Il delitto di illecito traffico di sostanze stupefacenti era stato commesso dal mese di ottobre 2012 al mese di aprile 2013, epoca in cui la pena edittale per tale reato, sia con riferimento alle droghe leggere che a quelle pesanti, era da sei a venti anni di reclusione e da euro 26.000 ad euro 260.000 di multa; di conseguenza, la successiva reintroduzione del minimo edittale di otto anni di reclusione per il commercio delle droghe "pesanti", intervenuto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, non aveva sortito alcun effetto, mentre la successiva sentenza n. 40 del 2019 aveva riportata tale minimo a sei anni di reclusione. 3. Nella requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] conclude per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Come sottolinea il ricorrente, il provvedimento impugnato presuppone che la pena irrogata per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. :309 del 1990 fosse correlata al minimo edittale per il delitto di anni otto di reclusione; tale presupposto ha fatto ritenere alla Corte territoriale che la sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 2019, che ha ridotto tale minimo a sei anni di reclusione, imponesse la rideterminazione della pena al fine di tenere conto della sopravvenuta illegittimità costituzionale di quel parametro. Peraltro, a seguito del succedersi delle riforme e delle sentenze della Corte Costituzionale, la pena minima edittale per il delitto di cui all'art. 73 cit., all'epoca dei fatti, era già di anni sei di reclusione ed euro 26.000 di multa, in forza della legge n. 49 del 2006. Di conseguenza, nessuna rideterminazione poteva essere disposta dal giudice dell'esecuzione, atteso che il giudice della cognizione, nel determinare l'aumento per la continuazione per il delitto di cui all'art. 73 cit., aveva tenuto conto della pena edittale minima di anni sei di reclusione, attualmente nuovamente vigente. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso il 21 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]