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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 43654/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE di APPELLO di CAGLIARI, SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art.23 co. 8 d.l. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato provvedimento La Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato la sentenza del GUP di Nuoro del 15 luglio 2019 che condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di riciclaggio di una autovettura.

2. Presentando ricorso per Cassazione, l'imputato deduce omissione motivazionale in relazione alle conclusioni scritte formulate ed inviate alla Corte d'Appello per il giudizio cartolare.

La sentenza ha omesso di trattare e di decidere sulla richiesta, contenuta nelle conclusioni della memoria ma non in quelle dell'appello, di riqualificazione della condotta dell'imputato in termini di furto piuttosto che di ricettazione. in 3. [OSCURATO:PERSONA] Giorgio ha inviato mail con memoria le cui conclusioni chiedono che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Cagliari ha inviato memoria in cui conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso, contrastando le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché fondato su un motivo non consentito.

Infatti, la questione oggi sottoposta al vaglio del Collegio (relativa alla qualificazione del fatto ascritto all'imputato, in termini di furto piuttosto che di riciclaggio) non è stata devoluta con l'atto di appello.

Nell'atto introduttivo del secondo grado si deduceva la insussistenza di elementi probatori sufficienti per pervenire alla condanna dell'imputato per il reato di riciclaggio, alla luce del fatto che il tribunale del riesame aveva decretato l'insussistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'imputato e che l'attività di indagine non avesse portato all'acquisizione di ulteriore materiale a carico dell'imputato.

Per contro, nell'impugnazione non si faceva menzione della qualificazione giuridica del fatto, tema affrontato solamente nelle conclusioni presentate con la memoria scritta destinata al contraddittorio 'cartolare'.

2. Così ricostruiti i passi salienti della procedura, deve concludersi nel senso che è stata violata la catena devolutiva imposta dall'art.606 comma 3 c.p.p., posto che il tardivo inserimento di un thema decidendum che non faceva parte del petitum iniziale implicherebbe la riapertura dei termini per presentare l'appello su punti non toccati dall'impugnazione iniziale.

Infatti, costituisce ius receptum, frutto del costante orientamento ermeneutico di questa Corte regolatrice, che la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontri il limite del necessario riferimento ai motivi principali dei quali quelli ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti nei motivi originariamente proposti a norma dell'art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; ne consegue che sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali, a fondamento del petitum dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione (Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012 - dep. 2013, P.C. in proc.• Platamone, Rv. 25430101; Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294 - 01).

Infine, non vale osservare nemmeno che la questione sia comunque rilevabile d'ufficio giacché il potere della Corte dì cassazione dì procedere alla riqualificazione giuridica del fatto può dispiegarsi entro i limiti in cui il fatto sia stato già storicamente ricostruito dai giudici di merito (v.

Sez. 2, n. 7462 del 30/01/2018, Lunardi e altro, Rv. 272091 - 01); nella specie la richiesta riqualificazione del fatto da riciclaggio a furto richiederebbe l'effettuazione di valutazioni di merito da condurre per la prima volta in sede di legittimità e, come tali, estranee al sindacato di questa Corte.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'ad. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 10 otto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE di APPELLO di CAGLIARI, SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art.23 co. 8 d.l. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento La Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato la sentenza del GUP di Nuoro del 15 luglio 2019 che condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di riciclaggio di una autovettura. 2. Presentando ricorso per Cassazione, l'imputato deduce omissione motivazionale in relazione alle conclusioni scritte formulate ed inviate alla Corte d'Appello per il giudizio cartolare. La sentenza ha omesso di trattare e di decidere sulla richiesta, contenuta nelle conclusioni della memoria ma non in quelle dell'appello, di riqualificazione della condotta dell'imputato in termini di furto piuttosto che di ricettazione. in 3. [OSCURATO:PERSONA] Giorgio ha inviato mail con memoria le cui conclusioni chiedono che il ricorso sia dichiarato inammissibile. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Cagliari ha inviato memoria in cui conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso, contrastando le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché fondato su un motivo non consentito. Infatti, la questione oggi sottoposta al vaglio del Collegio (relativa alla qualificazione del fatto ascritto all'imputato, in termini di furto piuttosto che di riciclaggio) non è stata devoluta con l'atto di appello. Nell'atto introduttivo del secondo grado si deduceva la insussistenza di elementi probatori sufficienti per pervenire alla condanna dell'imputato per il reato di riciclaggio, alla luce del fatto che il tribunale del riesame aveva decretato l'insussistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'imputato e che l'attività di indagine non avesse portato all'acquisizione di ulteriore materiale a carico dell'imputato. Per contro, nell'impugnazione non si faceva menzione della qualificazione giuridica del fatto, tema affrontato solamente nelle conclusioni presentate con la memoria scritta destinata al contraddittorio 'cartolare'. 2. Così ricostruiti i passi salienti della procedura, deve concludersi nel senso che è stata violata la catena devolutiva imposta dall'art.606 comma 3 c.p.p., posto che il tardivo inserimento di un thema decidendum che non faceva parte del petitum iniziale implicherebbe la riapertura dei termini per presentare l'appello su punti non toccati dall'impugnazione iniziale. Infatti, costituisce ius receptum, frutto del costante orientamento ermeneutico di questa Corte regolatrice, che la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontri il limite del necessario riferimento ai motivi principali dei quali quelli ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti nei motivi originariamente proposti a norma dell'art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; ne consegue che sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali, a fondamento del petitum dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione (Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012 - dep. 2013, P.C. in proc.• Platamone, Rv. 25430101; Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294 - 01). Infine, non vale osservare nemmeno che la questione sia comunque rilevabile d'ufficio giacché il potere della Corte dì cassazione dì procedere alla riqualificazione giuridica del fatto può dispiegarsi entro i limiti in cui il fatto sia stato già storicamente ricostruito dai giudici di merito (v. Sez. 2, n. 7462 del 30/01/2018, Lunardi e altro, Rv. 272091 - 01); nella specie la richiesta riqualificazione del fatto da riciclaggio a furto richiederebbe l'effettuazione di valutazioni di merito da condurre per la prima volta in sede di legittimità e, come tali, estranee al sindacato di questa Corte. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'ad. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10 otto
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