CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 08400/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con la conferma delle statuizioni civili e la condanna del ricorrente al pagamento, in favore della predetta parte civile, delle spese processuali; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Napoli confermava la sentenza del 29/10/2019 del Tribunale di Napoli di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per numerosi reati di commercio di prodotti con segni falsi - aggravati dall'essere stati commessi, quale responsabile ed effettivo gestore dell'impresa [OSCURATO:PERSONA] and Service, in modo sistematico - nonché di ricettazione degli stessi prodotti. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) , cod. proc. pen., l'inosservanza della norma processuale di cui all'art. 23 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149. La difesa del ricorrente, premesso di non avere formulato richiesta di discussione orale e che non le era «stata notificata alcuna comunicazione che la trattazione scritta era stata convertita in trattazione orale», lamenta che la cancelleria della Corte d'appello di Napoli non le abbia mai inviato le conclusioni del pubblico ministero e che, «[n]onostante [tali] evidenti anomalie processuali», la Corte d'appello di Napoli svolse l'udienza alla presenza di un difensore di ufficio, decidendo la causa «pur non essendo posto, in alcun modo, il Difensore di fiducia al corrente della situazione». 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della sua responsabilità. Il ricorrente rappresenta che «non è mai stata dimostrata, oltre ogni ragionevole dubbio, la certezza circa la sua effettiva partecipazione ai fatti contestatigli», atteso che, «così come emerse in istruttoria dibattimentale egli fungeva da semplice dipendente della ditta [OSCURATO:PERSONA] - tenuto in quanto tale alla mera spedizione, non ispezione, dei pacchi - ma non era affatto titolare. Solo nel corso di una perquisizione all'interno della ditta di spedizioni (che non è tenuta al controllo di tutta la merce) è stato possibile accertare l'effettivo deposito della merce contraffatta. Ma in ogni caso, non può incombere sull'esercente un'attività di trasporto per conto terzi un onere di controllo o addirittura di ispezione sul contenuto di plichi, consegnati già confezionati dai singoli clienti, destinati al trasporto stesso». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è fondato. La Corte di cassazione ha chiarito che, nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, deve essere data comunicazione a tutte le parti del provvedimento che dispone la trattazione con rito ordinario, a seguito della richiesta di discussione orale formulata da una di esse, determinandosi, in mancanza, una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) , cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 3673 del 19/01/2022, G., Rv. 282750-01; in senso analogo: Sez. 5, n. 7750 del 27/10/2021, dep. 2022, N., Rv. 282897-01).Nel caso di specie, dall'esame degli atti del procedimento (che è consentito in ragione del dedotto error in procedendo), emerge che l'udienza del 10 febbraio 2022, fissata, per la trattazione del giudizio penale di appello, con il decreto del Presidente della Corte d'appello di Napoli del 18 gennaio 2022, si svolse in forma pubblica e alla presenza dei soli sostituto procuratore generale e difensore della parte civile, senza che, dagli stessi atti, risulti alcuna comunicazione all'imputato e al suo difensore di fiducia che il processo sarebbe stato trattato in presenza e in pubblica udienza, con la conseguenza che si è determinata una nullità a regime intermedio degli atti successivamente compiuti, compresa la sentenza impugnata. Ciò senza che possa avere alcun rilievo il fatto che, nel corso della menzionata udienza, la Corte d'appello di Napoli designò per l'assistenza dell'imputato, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., un difensore d'ufficio immediatamente reperibile, in sostituzione di quello di fiducia assente, atteso che, secondo la pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'omesso avviso al difensore di fiducia determina un'invalidità che non può essere sanata dalla mancata eccezione del vizio di notifica da parte del difensore d'ufficio del difensore di fiducia che non sia stato avvisato (Sez. 6, n. 3673 del 19/01/2022, cit.); con la conseguenza che la menzionata nullità a regime intermedio si deve ritenere ritualmente denunciata con il ricorso per cassazione. 2. L'esame del secondo motivo resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo. 3. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi alla Corte d'appello di Napoli per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d