CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 29992/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. t [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] diretta al dissequestro della somma di C 1.156.676,00 sequestrata ex art. 187 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e, in via subordinata, al dissequestro della somma di C 130.832,00, sottoposta a vincolo cautelare in misura eccedente l'importo della confisca ex art. 187-terdecies lett. b) del citato decreto. Premesso che con sentenza della Corte di appello di Milano del 24/9/2020 irrevocabile il 7/1/2021, a seguito di rinvio della Cassazione, la confisca disposta nei confronti del Respigo, condannato per il reato ex art. 184, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 58 del 1998 (abuso di informazioni privilegiate) era stata ridotta alla somma di C 168.060, a fronte della originaria somma di C 1.324.736 sottoposta a sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria ex art. 187 TUF, osservava il giudice dell'esecuzione che sul Respigo gravava anche il sequestro ex art. 187-terdecies D. Lgs. n. 58 del 1998 da parte della CONSOB, per l'ammontare di C 1.193.914. La sentenza della Corte di appello di Milano, sez. civile, in data 10/5/2021 ormai irrevocabile, ratificava tale ultima confisca amministrativa; del pari irrevocabile era divenuta la confisca penale della somma di C 168.060. Pertanto, trattandosi di provvedimenti entrambi irrevocabili, nessuna restituzione poteva operarsi in favore del condannato, anche in considerazione del fatto che la differenza fra la somma oggetto dell'originario sequestro preventivo e quella confiscata dalla CONSOB è pari ad C 130.822, ed è quindi minore di quella oggetto della confisca penale definitiva, pari ad C 168.060. 2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con il ministero dei difensori avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge per l'illegittima duplicazione delle misure ablatorie disposte in sede amministrativa e penale, rispettivamente previste dall'art. 187 e dall'art. 187-sexies TUF, nonché l'errata applicazione della norma di raccordo di cui all'art. 187-terdecies TUF. 2.1. Si censura che il giudice dell'esecuzione si sia limitato a constatare che entrambe le confische sono divenute irrevocabili - circostanza che non è contraddetta dal ricorrente - invece di intervenire sul nodo della non duplicabilità della confisca del profitto del reato, costituente un principio generale dell'ordinamento. Questo tema, costituente il focus dell'incidente di esecuzione, è stato soltanto lambito nell'impugnata ordinanza, laddove si è osservato che è sempre stata ammessa la compatibilità convenzionale delle procedure parallele del doppio binario, ferma restando la necessità di verificare la proporzionalità della sanzione complessivamente inflitta rispetto al disvalore dei fatti accertati. Tuttavia, da tale considerazione generale si è tratta l'erronea conclusione della legittima coesistenza delle due confische, penale ed amministrativa, sullo stesso oggetto, derivante dalla definitività di entrambi i provvedimenti ablatori, confondendo il doppio binario - rilevante soltanto in sede processuale e cautelare così da legittimare la contemporanea pendenza del procedimento penale ed amministrativo - con il risultato finale, che non consente una duplicazione della confisca del profitto, da ritenersi radicalmente preclusa alla stregua dei principi generali dell'ordinamento. Questo era anche il nocciolo della sollecitata questione di legittimità costituzionale, che invece il giudice dell'esecuzione ha sbrigativa- mente ritenuto manifestamente irrilevante. 2.2. Nel secondo motivo si deduce violazione di legge con riferimento all'art. 187-terdecies TUF, con specifico riguardo al profilo della irrevocabilità dei provvedimenti ablatori quali presupposti applicativi della citata disposizione. A tenore dell'art. 187-terdecies, lett. b) D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, quando per lo stesso fatto è stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 187-septies ovvero una sanzione penale o una sanzione amministrativa dipendente da reato, l'esazione della somma dovuta per tali titoli è limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall'autorità amministrativa ovvero da quella giudiziaria. La ratio di tale norma risiede nella necessità di impedire che le sanzioni pecuniarie, definitivamente irrogate in sede amministrativa e penale, siano eseguite cumulativamente, ponendo il criterio che l'autorità che procede per seconda possa soddisfarsi soltanto sulla parte eccedente rispetto a quella già riscossa: da ciò si ricava il divieto di cumulo delle misure afflittive di natura patrimoniale, comunque denominate. Il ricorrente propugna che l'art. 187-terdecies abbia applicabilità generale, estesa anche alle confische dirette o per equivalente, stante la natura sanziona- toria delle stesse, e non riguardi soltanto le pene pecuniarie in senso stretto. Tale necessaria estensione non può essere elusa dall'intervenuta irrevocabilità di entrambi i titoli ablativi, come pretende l'impugnata ordinanza, alla stregua del testo dell'art. 187-terdecies, il quale nella lett. a) si riferisce alla irrogazione della pena, mentre nella lett. b) si riferisce alla concreta escussione della medesima, laddove prevede che la "esazione della pena pecuniaria, della sanzione pecuniaria dipendente da reato ovvero della sanzione amministrativa è limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall'autorità amministrativa ovvero da quella giudiziaria".2' Anzi, il principio de quo trova applicazione privilegiata proprio in ambito esecutivo, laddove esprime la funzione di scongiurare l'escussione cumulativa delle sanzioni pecuniarie comunque denominate, applicate in sede penale ed amministrativa. Da tale considerazione deriva che la definitività delle statuizioni sanzionatorie è il presupposto necessario per l'applicazione della norma in esame e non ne può invece costituire un limite. La soluzione indicata nell'impugnato provvedimento comporterebbe un effetto surrettiziamente abrogativo dell'art. 187-terdecies, lett. b), TUF, che prevede l'applicabilità del meccanismo compensativo in fase esecutiva. 2.3. Nell'ultimo motivo di impugnazione si ribadisce, in subordine, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale della normativa indicata, nella parte in cui non prevede che il meccanismo compensativo ivi previsto si applichi anche nel caso in cui per lo stesso fatto a carico del reo sono state disposte sia la confisca penale quanto la confisca amministrativa. 3. Ciò premesso, si osserva che il ricorso di legittimità deve essere riqualificato come opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione per il prosieguo della procedura. L'ordinanza impugnata, assunta dal giudice dell'esecuzione, ha ad oggetto la decisione sull'istanza di revoca, parziale o totale, della confisca, materia rientrante tra le "altre competenze" previste dall'art. 676 cod. proc. pen., che rinvia allo schema procedimentale ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Tale ordinanza è stata deliberata previa instaurazione del contraddittorio tra le parti, ma in ogni caso richiede l'esperimento della fase dell'opposizione, necessaria a tenore del richiamo alla disposizione da ultimo citata. Va pertanto ripristinata la struttura procedimentale indicata da detta disposizione, intesa a garantire una ponderata valutazione delle questioni sotto- poste all'esame del giudice dell'esecuzione, al quale si richiede un rinnovato esame, anche sulla scorta di argomenti ed elementi segnalati dalle parti. 4. Milita in tal senso l'orientamento giurisprudenziale prevalente, che ha affermato che avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061; Sez. 1, ord. n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858); e ciò sul rilievo che, in caso contrario, l'interessato si vedrebbe comunque privato della fase del "riesame" del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale - al contrario del giudice di legittimità - ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni e le istanze (anche istruttorie), queste ultime peraltro precluse nel giudizio di legittimità, che il ricorrente non sia stato in grado di sottoporre ad un giudice di merito. 5. Lo stesso orientamento giurisprudenziale ha ribadito che, siccome avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione occorre proporre opposizione davanti allo stesso giudice, il ricorso per cassazione, ove irritualmente proposto, non deve essere dichiarato inammissibile ma deve, in applicazione del principio di conservazione degli atti, essere qualificato come opposizione contro il provve- dimento censurato e trasmesso al giudice dell'esecuzione; e tanto sul rilievo che il principio di conversione dell'impugnazione erroneamente proposta, contenuto nel quinto comma dell'art. 568 cod. proc. pen., trova applicazione, per la sua portata generale quale espressione del più ampio principio di conservazione degli atti, anche in caso di gravami in senso lato ed impugnazioni cosiddette atipiche, come i riesami, i reclami, le opposizioni, cioè tutti quei rimedi giuridici che non sono assoggettati, in tutto o in parte, alle regole predisposte per le impugnazioni in senso stretto. 6. In conclusione, riqualificato il ricorso, gli atti devono essere trasmessi al giudice dell'esecuzione affinché proceda alla necessaria fase dell'opposizione ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen. P.Q.M. Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla