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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24665/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Trento, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di minaccia grave; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del reato contestato e, comunque, dell'aggravante dell'uso dell'arma - è indeducibile in quanto si risolve nella pedissequa reiterazione di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (pag. 4 della sentenza impugnata) e perché manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale dato atto dell'utilizzo dell'arma e della chiara percezione della minaccia da parte della vittima; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQ P.Q.MIl Consigliere estensore I [OSCURATO:PERSONA] ittorìo tanislao Scarlini r DePo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Trento, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di minaccia grave; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del reato contestato e, comunque, dell'aggravante dell'uso dell'arma - è indeducibile in quanto si risolve nella pedissequa reiterazione di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (pag. 4 della sentenza impugnata) e perché manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale dato atto dell'utilizzo dell'arma e della chiara percezione della minaccia da parte della vittima; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQ P.Q.MIl Consigliere estensore I [OSCURATO:PERSONA] ittorìo tanislao Scarlini r DePo
Sentenza Cassazione n. 24665/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris