CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 07410/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19726-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI 40, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6824/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con atto notificato il 10/7/2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 6824/2019, depositata il 7/10/2019 e non notificata. Con controricorso notificato il 18/9/2020 resiste la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Per quanto ancora rileva, con separati atti di citazione, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale la BNL aveva loro ingiunto di pagare, quali fideiussori di [OSCURATO:SOCIETA]., in solido tra loro, la somma di C 3.814.446,28, dovuta dalla società debitrice principale per uno scoperto di conto corrente. Riuniti i procedimenti, a seguito della dichiarazione di fallimento di Gilaf la causa veniva interrotta e riassunta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la Ficara, il cui difensore non dichiarava che gli stessi agivano anche quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduti. Il Tribunale dichiarava l'estinzione dell'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in quanto riteneva che, nella fase del giudizio successiva alla riassunzione, non operasse l'ultrattività del mandato in capo al difensore che non aveva dichiarato Ric. 2020 n. 19726 sez. M3 - ud. 08-07-2021 -2- l'intervenuto decesso degli opponenti; accoglieva l'opposizione del [OSCURATO:SOCIETA]. revocando nei suoi confronti il decreto ingiuntivo; rigettava, invece, l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso la sentenza, questi ultimi hanno proposto appello, anche nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'Appello di Roma ha ritenuto fondato unicamente il primo motivo di gravame, con il quale gli appellanti sostenevano la piena ultrattività del mandato al difensore che non aveva dichiarato il decesso dei due opponenti anche nella fase introdotta con riassunzione della causa a seguito dell'evento interruttivo concernente la società Gilaf e, pertanto, ha rilevato che il giudizio di opposizione proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere dichiarato estinto. Tuttavia, ha rigettato nel merito le opposizioni. Considerato che: 1. Con il primo motivo si denuncia «Omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c. con riferimento all'art. 2967 cod. civ.». I ricorrenti rilevano di aver lamentato, fin dall'atto di citazione in primo grado, che il D.I. fosse stato emesso sulla base di estratti conto parziali che non consentivano di ricostruire le ragioni e le voci per capitale, interessi e commissioni rappresentanti i componenti del credito azionato in via monitoria. Nonostante tale eccezione, disattesa, avesse costituito specifico motivo di appello, la sentenza impugnata avrebbe omesso qualsiasi motivazione sul punto. Ric. 2020 n. 19726 sez. M3 - ud. 08-07-2021 -3- 1.1. Il motivo è inammissibile ex art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. 1.2. I ricorrenti non trascrivono o localizzano, né riportano per sintesi il contenuto dell'atto di appello, talché non è possibile esaminare la doglianza per assoluto difetto di specificità. Invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte «In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità.» (per tutte, Cass., Sez. U., sentenza n. 34469 del 27/12/2019). 2. Con il secondo motivo si denuncia «Violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c.» per avere la Corte d'Appello confermato la sentenza di prime cure là dove aveva qualificato il contratto di fideiussione stipulato inter partes come contratto autonomo di garanzia; inoltre si censura il rigetto delle questioni relative alla nullità degli interessi moratori, applicativi di anatocismo, ed evidenzianti tassi usurari mediante l'illecita applicazione di un TAEG superiore ai tassi di soglia. 2.1. Il motivo è inammissibile per carenza di specificità ex art. 366 n. 3 e 6 c.p.c.. Ric. 2020 n. 19726 sez. M3 - ud. 08-07-2021 -4- 2.2. I ricorrenti denunciano la mancata osservazione di una serie di questioni giuridiche sulla natura del contratto di fideiussione stipulato, in tesi non qualificabile come contratto autonomo di garanzia, nonché sulla nullità delle clausole concernenti gli interessi moratori, del tutto disancorate dai limiti imposti al sindacato di questa Corte. 2.3. Nel ricorso, a parte un lungo excursus sulla evoluzione giurisprudenziale in materia di contratto autonomo di garanzia, interessi anatocistici e usurai , non si rinvengono le censure in tesi omesse o comunque disattese, né una trascrizione del contratto e delle clausole oggetto di censura, e nemmeno un riferimento allo sviluppo delle precedenti fasi del processo e alle argomentazioni poste a sostegno delle questioni sollevate su cui la Corte di merito non si sarebbe in tesi pronunciata; anche volendo intendere il vizio come denuncia di violazione di legge, non si adduce alcuna violazione, in iure, dei criteri di interpretazione di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., secondo quanto indicato dalla giurisprudenza di questa Corte, né si riportano le clausole contrattuali in tesi nulle, posto che l'esame del testo delle fonti pattizie invocate, in questa sede processuale, non si può attuare con indagini integrative e autonome (Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 6735 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Sez. L, Sentenza n. 25728 del 15/11/2013; Sez. L, Sentenza n. 15489 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]). 3. Conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile, con ogni conseguenza in ordine alle spese, liquidate in base alla tariffe vigenti, con raddoppio del [OSCURATO:PERSONA], a carico dei ricorrenti, se dovuto. Ric. 2020 n. 19726 sez. M3 - ud. 08-07-2021 -5- PQM re(01"644 La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna» ricorrenti, in via tra loro solidale, alle spese liquidate in C 11.800,00, oltre C 200,00 per esborsi, 15% per spese 9 forfetarie e ulteriori oneri di legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma l' 8 luglio 2021, nella camer