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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 maggio 2022

Cassazione n. 21290/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI TORINOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 del TRIBUNALE di ASTIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 22 gennaio 2021 il Tribunale di Asti ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui all'art. 186, comma 7, e 187, comma 8, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 perché il fatto non costituisce reato.

2. Avverso detta sentenza la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo c:on cui ha dedotto l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale laddove il Tribunale ha assolto l'imputato sostenendo che il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti non trova conferma nel caso in cui il nosocomio dove effettuare l'accertamento si trovi ad un'eccessiva distanza.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Va rilevato preliminarmente che con atto in data 21.12.2021 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

Pertanto, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa l'intervenuta, rituale, rinuncia al ricorso, come sopra accennato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 3 maggio 2022 ensore Il Presidente P -t, izia PiccialA CAA,•-t [OSCURATO:PERSONA] oggi, GIU

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI TORINOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 del TRIBUNALE di ASTIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 22 gennaio 2021 il Tribunale di Asti ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui all'art. 186, comma 7, e 187, comma 8, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 perché il fatto non costituisce reato. 2. Avverso detta sentenza la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo c:on cui ha dedotto l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale laddove il Tribunale ha assolto l'imputato sostenendo che il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti non trova conferma nel caso in cui il nosocomio dove effettuare l'accertamento si trovi ad un'eccessiva distanza. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Va rilevato preliminarmente che con atto in data 21.12.2021 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Pertanto, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa l'intervenuta, rituale, rinuncia al ricorso, come sopra accennato. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 3 maggio 2022 ensore Il Presidente P -t, izia PiccialA CAA,•-t [OSCURATO:PERSONA] oggi, GIU
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