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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 marzo 2022

Cassazione n. 10144/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 9918-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] U.T.G. [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; - intimate - avverso la sentenza n. 5323/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 25/03/2021; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 9918/2021 Numero sezionale 2182/2022 Numero di raccolta generale 10144/2022Data pubblicazione 29/03/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

La Corte, letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 5323 del 25.

3. 2021 del Tribunale di Roma, che, in riforma della sentenza che aveva accolto la sua opposizione alla cartella di pagamento per la somma di euro 1.144,06, gli aveva liquidato le spese del relativo giudizio aumentandolo nell’importo di euro 350,00, reputando giustificata, in considerazione della estrema modestia della controversia, la liquidazione al di sotto dei minimi tariffari, e liquidato per le spese del giudizio di secondo grado la somma di euro 550,00; considerato che il ricorso pone la questione della possibilità per il giudice di liquidare, a titolo di spese processuali, importi inferiori ai valori tabellari minimi, alla luce della nuova formulazione dell'art. 4 D.M. 55/2014, introdotta dal D. M. 37/2018; che la relativa questione ha rilievo nomofilattico e su di essa non constano precedenti di questa Corte; che con ordinanze interlocutorie n.28552 e 37338 del 2021 questa Sezione ha rimesso altri ricorsi che investono la medesima questione alla pubblica udienza; che, sulla base di tali considerazioni, non ricorrono i requisiti di evidenza decisoria richiesti dall'art. 375, comma primo, n. 5 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza.

Così deciso nella camera di consiglio del 25 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 9918-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] U.T.G. [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; - intimate - avverso la sentenza n. 5323/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 25/03/2021; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 9918/2021 Numero sezionale 2182/2022 Numero di raccolta generale 10144/2022Data pubblicazione 29/03/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. La Corte, letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 5323 del 25. 3. 2021 del Tribunale di Roma, che, in riforma della sentenza che aveva accolto la sua opposizione alla cartella di pagamento per la somma di euro 1.144,06, gli aveva liquidato le spese del relativo giudizio aumentandolo nell’importo di euro 350,00, reputando giustificata, in considerazione della estrema modestia della controversia, la liquidazione al di sotto dei minimi tariffari, e liquidato per le spese del giudizio di secondo grado la somma di euro 550,00; considerato che il ricorso pone la questione della possibilità per il giudice di liquidare, a titolo di spese processuali, importi inferiori ai valori tabellari minimi, alla luce della nuova formulazione dell'art. 4 D.M. 55/2014, introdotta dal D. M. 37/2018; che la relativa questione ha rilievo nomofilattico e su di essa non constano precedenti di questa Corte; che con ordinanze interlocutorie n.28552 e 37338 del 2021 questa Sezione ha rimesso altri ricorsi che investono la medesima questione alla pubblica udienza; che, sulla base di tali considerazioni, non ricorrono i requisiti di evidenza decisoria richiesti dall'art. 375, comma primo, n. 5 cod. proc. civ. P.Q.M. Rimette la causa alla pubblica udienza. Così deciso nella camera di consiglio del 25 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0
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