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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05042/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 4/6/2021, la Corte di appello di Salerno, in qualità di giudice dell'esecuzione, pronunciandosi sulla richiesta di riconoscimento in executivis della continuazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] l'ha accolta in relazione ai reati oggetto delle sentenze pronunciate dal Tribunale di Salerno in data 12/10/2016, irrevocabile il 4/2/2017, con cui gli era stata applicata, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di 8 mesi di reclusione e di 2.000 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Capaccio il 22/7/2016 e dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno in data 18/9/2019, irrevocabile il 14/10/2020, con cui gli era stata applicata, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di 2 anni e 10 mesi di reclusione e di 20.000 euro di multa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Capaccio il 21/9/2016.

Con lo stesso provvedimento, il Giudice dell'esecuzione ha, invece, respinto la richiesta in relazione ai reati di cui alla sentenza della Corte di appello di Salerno in data 19/6/2018, irrevocabile il 15/1/2021, di condanna a 6 anni di reclusione in relazione all'art 74, d.P.R. n. 309 del 1990 (per avere fatto parte di una associazione finalizzata allo spaccio di cocaina, hashish e marjuana, operativa in Capaccio dal giugno 2015 al marzo 2016) e per aver detenuto a fini di spaccio cocaina da cedere a [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Menichini, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione del vincolo della continuazione esterna da parte del Giudice dell'esecuzione.

In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la Corte territoriale abbia fondato il rigetto sul fatto che le condotte associative siano state poste in essere fino al marzo 2016 e, dunque, sino ad alcuni mesi prima rispetto a quelli giudicati con le sentenze di applicazione della pena, focalizzandosi solo sulle diverse epoche delle azioni delittuose e svalutando completamente gli ulteriori e fondamentali indici valutativi, come le modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene tutelato, la omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo (essendo stati i fatti tutti commessi nel territorio di Capaccio).

In ogni caso, le due sentenze di applicazione della pena riportavano le sole date dell'accertamento finale dei reati, omettendo di valutare che le condotte di spaccio si erano concretizzate per un lasso temporale sovrapponibile a quello di operatività della consorteria criminale, o al limite, a brevissima distanza dalla sua cessazione.

Né la Corte applicherebbe i criteri consolidati di legittimità in tema di reato permanente, secondo cui, ai fini del riconoscimento della continuazione tra questo e altri illeciti, la sussistenza del disegno criminoso deve essere riferita al momento della ideazione e deliberazione del primo dei reati in senso cronologico.

Illogica sarebbe poi l'affermazione secondo cui la configurabilità di un medesimo disegno crirninoso sia esclusa in ragione della presenza di differenti destinatari delle attività di spaccio, essendo l'offerta delle sostanze stupefacenti sempre indirizzata a un numero indeterminato di soggetti.

Pertanto, se, nel caso qui esaminato, cambiavano gli acquirenti e differivano le modalità di azione, essa risultava sempre proiettata alla cessione di stupefacente con adesione ad un unico programma ideativo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Osserva, preliminarmente, il Collegio che la continuazione presuppone l'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente dell'imputato nella loro specificità, almeno a grandi linee; situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o a un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità.

A tal fine, il giudice dell'esecuzione, non diversamente da quanto avviene nel processo di cognizione, è chiamato a compiere una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, non essendo sufficiente valorizzare la presenza di taluno di tali indici se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (così Sez.

U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01).

3. Tanto premesso, rileva il Collegio che l'ordinanza impugnata ha motivatamente escluso la sussistenza di un unico programma criminoso tra le fattispecie giudicate con le tre sentenze, evidenziando, pur in presenza di violazioni omogenee consumate in un medesimo contesto territoriale, come i singoli episodi di spaccio oggetto delle due sentenze di applicazione della pena fossero stati commessi nel luglio e nel settembre 2016, dopo che l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti aveva cessato, nel marzo di quell'anno, la sua operatività, per concludere, in maniera tutt'altro che illogica, che dovesse ritenersi del tutto inverosimile che al momento della costituzione del sodalizio, o comunque della adesione ad esso, Menichini potesse avere programmato, ancorché soltanto nelle loro linee essenziali, singole condotte di spaccio destinate ad essere realizzate dopo la cessazione dell'associazione.

Ed essendo, per conto, del tutto logico che tali episodi si iscrivessero in nuove e successive deliberazioni, correlate a contingenti opportunità criminose, non a caso coinvolgenti diversi destinatari delle cessioni.

Una ricostruzione, questa, del tutto coerente e rispondente ai canoni della logica, la quale non viene in alcun modo scalfita dal tentativo, operato dal ricorso, di una differente valutazione del materiale istruttorio, certamente non consentita al Giudice di legittimità.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 4/6/2021, la Corte di appello di Salerno, in qualità di giudice dell'esecuzione, pronunciandosi sulla richiesta di riconoscimento in executivis della continuazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] l'ha accolta in relazione ai reati oggetto delle sentenze pronunciate dal Tribunale di Salerno in data 12/10/2016, irrevocabile il 4/2/2017, con cui gli era stata applicata, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di 8 mesi di reclusione e di 2.000 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Capaccio il 22/7/2016 e dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno in data 18/9/2019, irrevocabile il 14/10/2020, con cui gli era stata applicata, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di 2 anni e 10 mesi di reclusione e di 20.000 euro di multa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Capaccio il 21/9/2016. Con lo stesso provvedimento, il Giudice dell'esecuzione ha, invece, respinto la richiesta in relazione ai reati di cui alla sentenza della Corte di appello di Salerno in data 19/6/2018, irrevocabile il 15/1/2021, di condanna a 6 anni di reclusione in relazione all'art 74, d.P.R. n. 309 del 1990 (per avere fatto parte di una associazione finalizzata allo spaccio di cocaina, hashish e marjuana, operativa in Capaccio dal giugno 2015 al marzo 2016) e per aver detenuto a fini di spaccio cocaina da cedere a [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Menichini, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione del vincolo della continuazione esterna da parte del Giudice dell'esecuzione. In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la Corte territoriale abbia fondato il rigetto sul fatto che le condotte associative siano state poste in essere fino al marzo 2016 e, dunque, sino ad alcuni mesi prima rispetto a quelli giudicati con le sentenze di applicazione della pena, focalizzandosi solo sulle diverse epoche delle azioni delittuose e svalutando completamente gli ulteriori e fondamentali indici valutativi, come le modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene tutelato, la omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo (essendo stati i fatti tutti commessi nel territorio di Capaccio). In ogni caso, le due sentenze di applicazione della pena riportavano le sole date dell'accertamento finale dei reati, omettendo di valutare che le condotte di spaccio si erano concretizzate per un lasso temporale sovrapponibile a quello di operatività della consorteria criminale, o al limite, a brevissima distanza dalla sua cessazione. Né la Corte applicherebbe i criteri consolidati di legittimità in tema di reato permanente, secondo cui, ai fini del riconoscimento della continuazione tra questo e altri illeciti, la sussistenza del disegno criminoso deve essere riferita al momento della ideazione e deliberazione del primo dei reati in senso cronologico. Illogica sarebbe poi l'affermazione secondo cui la configurabilità di un medesimo disegno crirninoso sia esclusa in ragione della presenza di differenti destinatari delle attività di spaccio, essendo l'offerta delle sostanze stupefacenti sempre indirizzata a un numero indeterminato di soggetti. Pertanto, se, nel caso qui esaminato, cambiavano gli acquirenti e differivano le modalità di azione, essa risultava sempre proiettata alla cessione di stupefacente con adesione ad un unico programma ideativo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Osserva, preliminarmente, il Collegio che la continuazione presuppone l'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente dell'imputato nella loro specificità, almeno a grandi linee; situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o a un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità. A tal fine, il giudice dell'esecuzione, non diversamente da quanto avviene nel processo di cognizione, è chiamato a compiere una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, non essendo sufficiente valorizzare la presenza di taluno di tali indici se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (così Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01). 3. Tanto premesso, rileva il Collegio che l'ordinanza impugnata ha motivatamente escluso la sussistenza di un unico programma criminoso tra le fattispecie giudicate con le tre sentenze, evidenziando, pur in presenza di violazioni omogenee consumate in un medesimo contesto territoriale, come i singoli episodi di spaccio oggetto delle due sentenze di applicazione della pena fossero stati commessi nel luglio e nel settembre 2016, dopo che l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti aveva cessato, nel marzo di quell'anno, la sua operatività, per concludere, in maniera tutt'altro che illogica, che dovesse ritenersi del tutto inverosimile che al momento della costituzione del sodalizio, o comunque della adesione ad esso, Menichini potesse avere programmato, ancorché soltanto nelle loro linee essenziali, singole condotte di spaccio destinate ad essere realizzate dopo la cessazione dell'associazione. Ed essendo, per conto, del tutto logico che tali episodi si iscrivessero in nuove e successive deliberazioni, correlate a contingenti opportunità criminose, non a caso coinvolgenti diversi destinatari delle cessioni. Una ricostruzione, questa, del tutto coerente e rispondente ai canoni della logica, la quale non viene in alcun modo scalfita dal tentativo, operato dal ricorso, di una differente valutazione del materiale istruttorio, certamente non consentita al Giudice di legittimità. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deci
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