CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01920/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 del G.u.p. del Tribunale di Belluno visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il G.u.p. del Tribunale di Belluno, con il provvedimento impugnato in questa sede, ha applicato la pena concordata dalle parti agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di furto aggravato, rapina aggravata, sequestro di persona e lesioni personali aggravate; ritenuto che, trattandosi di ricorsi proposti averso sentenza di applicazione della pena deve procedersi con le forme dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.; rilevato che entrambi i ricorsi formulano censure non consentite (il ricorso del Muset lamentando l'omessa motivazione circa l'insussistenza delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; quello del Bojila, censurando il giudizio di bilanciamento tra circostanze), poiché l'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (riferibili all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza), mentre non possono formare oggetto di censure né il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020 Messnaoui, Rv. 279761 - 01), né il giudizio sulle circostanze (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509 - 0); ritenuto, in conseguenza, che va dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C