CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 febbraio 2026
Cassazione n. 05158/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 14448-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 269/2021 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 06/12/2021 R.G.N. 66/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.14448/2022 Ud[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC 1. Con ricorso notificato in data 27/05/2019 la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva in giudizio l’INAIL dinanzi al Tribunale di Terni, sezione lavoro, per ivi sentir dichiarare errato il calcolo del premio assicurativo per l’anno 2018 in quanto comprensivo degli oneri relativi ad un lavoratore che aveva cessato il proprio rapporto di lavoro nel 1989 alle dipendenze della ex [OSCURATO:SOCIETA]., allora proprietaria del sito industriale, e che non aveva mai lavorato per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. La ricorrente aggiungeva che la stessa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era stata costituita ed aveva iniziato la propria attività nel 2013, acquisendo l’impianto «fiocco»dall’amministrazione straordinaria della ex [OSCURATO:SOCIETA] e che il complesso acquistato era del tutto diverso rispetto a quello gestito dalla ex [OSCURATO:SOCIETA]. 1.1. L’INAIL si costituiva in giudizio contestando la domanda e chiedendone il rigetto, sul presupposto della correttezza del calcolo del premio assicurativo e dell’applicazione dell’art. 25 d.m. 12.12.00 recante «nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione». 1.2. Con la sentenza n. 423/2019 depositata in data 03/02/2019 il Tribunale di Terni, sezione lavoro, respingeva la domanda. 2. Avverso detta sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva appello. L’INAIL si costituiva nel giudizio di secondo grado chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Con la sentenza n. 269/2021, depositata in data 06/12/2021, la Corte di Appello di Perugia, sezione lavoro, rigettava l’impugnazione. 3. Avverso detta sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo. L’INAIL si è costituita con controricorso chiedendo il rigetto del gravame. 4. La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. 5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 13/02/2026. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo di impugnazione la società ricorrente deduce vizio di interpretazione ed applicazione dell’art. 25, comma 2, d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], anche in relazione all’art. 12 preleggi ed ai principi generali ermeneutici ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. La società ricorrente si duole che la Corte di Appello abbia ritenuto legittimo l’aggiornamento del premio assicurativo in ragione della sopravvenuta grave patologia professionale occorsa ad un lavoratore della impresa ex Mofeplan, nominato in atti, benché si trattasse di impresa in alcun modo collegata alla ricorrente e non abbia, in senso contrario, considerato che, nel tempo , era mutata l’azienda ed erano stati completamente sostituiti gli impianti industriali ma abbia ritenuto decisivo che fosse rimasta invariata la classificazione tariffaria. Secondo la società ricorrente il combinato disposto degli artt. 22 e 25 del d.m. 12/12/2000 andrebbe interpretato nel senso che continuità del rischio significhi continuità materiale delle modalità fattuali della produzione che avevano determinato la malattia professionale dell’assicurato. 2. Il motivo è infondato. 3. Non è contestato,in fatto, quanto accertato a pagina 5 della sentenza della C orte di appello circa la denuncia iniziale effettuata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. , recante indice della voce di tariffa 2193 rispondente alla attività esercitata dalla impresa ricorrente e alla attività esercitata dalla impresa alle dipendenze della quale aveva lavorato il dipendente in questione. Nemmeno è contestato quanto ancora accertato in fatto dalla Corte di appello a pagina 8 della sentenza e cioè che «[OSCURATO:SOCIETA]. denunciò nell’agosto 2013 l’esercizio di attività compresa nella classe di tariffa 2193, mai contestando il conseguente provvedimento Inail del settembre 2013 con cui, in applicazione dell’art. 25 del MAT ( e cioè de l d.m. 12.12.2000) veniva deliberato il collegamento tra la posizione assicurativa denunciata facente capo alla cedente ditta [OSCURATO:SOCIETA]. e quella denunciata per le medesime lavorazioni (compresa quella appartenente alla classe tariffaria 2193 in discussione) dalla cessionaria [OSCURATO:SOCIETA].». 4. Fermi questi presupposti in fatto, la motivazione della Corte di appello va esaminata alla luce del quadro normativo per delibare la fondatezza della censura mossa con il ricorso. 5. Orbene, le tariffe in base alle quali è stato calcolato il premio oggetto di contestazione sono state approvate con D.M. del 12 dicembre 2000 - Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione. Detta disciplina , come incontestato tra le parti, applicabile ratione temporis e oggi sostituita da altra più recente,trova fondamento nel d .P.R. n. 1124 del 1930 giugno 1965 e cioè nel Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 5.1. Va, allora, ricordato che ai sensi dell’art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 1124 del 1930 giugno 1965, «Le tariffe dei premi e dei contributi sono determinate in modo da comprendere l'onere finanziario previsto corrispondente agli infortuni del periodo di assicurazione». 5.2. Il successivo art. 40, comma 1, statuisce che: «Le tariffe dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e relative modalità di applicazione sono approvate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su delibera dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro», mentre il successivo terzo comma dispone che: «La tariffa stabilisce tassi di premio nella misura corrispondente al rischio medio nazionale delle singole lavorazioni assicurate, in modo da comprendere l'onere finanziario di cui al secondo comma dell'art. 39». 5.3. Infine all'art. 41, comma 1, del [OSCURATO:PERSONA] si legge che: «Il premio di assicurazione è dovuto dal datore di lavoro in base al tasso di premio previsto dalla tariffa di cui al precedente articolo e applicato dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella misura, con le modalità e secondo le condizioni della tariffa stessa, sull'ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte o convenzionali o, comunque, da assumersi, ai sensi di legge, per tutta la durata dei lavori, ai prestatori d'opera compresi nell'obbligo dell'assicurazione». 5.4. L’iscrizione del datore di lavoro risulta dalla attività economica che l’impresa è tenuta a denunciare e ad aggiornare come si evince dagli articoli 10, 11 e 12 del d.m. 2.12.2000. L’articolo 10 del d.m. prevede ai commi 1 e 3: «1. Il datore di lavoro deve presentare, nei termini previsti dall'articolo 12, comma 1, del [OSCURATO:PERSONA], apposita denuncia contenente, per ogni singola sede di lavoro, tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni richiesti con il modulo di denuncia predisposto dall'INAIL. Tale denuncia può essere presentata presso qualsiasi Unità territoriale dell'INAIL. [..] 3. L'INAIL, istituito il rapporto assicurativo, comunica al datore di lavoro il [OSCURATO:PERSONA], l'inquadramento effettuato ai sensi degli articoli 2 e 3, la voce ed il corrispondente tasso di premio applicati per ogni lavorazione denunciata, eventualmente ridotto o aumentato ai sensi degli articoli da 19 a 25, nonché, per ogni singola sede di lavoro, il numero della posizione assicurativa territoriale». 6. Alla luce del quadro normativo come ricostruito non appare censurabile l’affermazione della Corte di Appello, secondo la quale ciò che rileva, ai fini dell'imputazione delle oscillazioni dipendenti d alle vicende pregresse alla modificazione nella titolarità dell'azienda, è l'invariabilità della natura dell'attività esercitata dall'azienda alla quale il dipendente è addetto. 7. La natura dell’attivitàesercitata è data dalla iscrizione nelle voci di tabella allegate al decreto ministeriale. 8. Infatti l'art. 25, 2 comma, prevede: «Nei casi in cui non ricorra una modificazione nella natura del rischio già coperto dall'assicurazione non rilevano le variazioni riguardanti il titolare della stessa, il domicilio e la residenza di esso, la sede legale, nonché il cambiamento di ragione sociale, il trasferimento dell'azienda, il passaggio di un datore di lavoro ad una diversa gestione tariffaria». 9. Una volta che la classificazione tabellare è definita, in caso di sopravvenuta incidenza della malattia professionale, l’INAIL è legittimato all’aumento del premio perché il sistema normativo correla le oscillazioni del premio all’incremento dei sinistri legati a una azienda e a una specifica lavorazione, azienda e lavorazione come indicati nella voce di tabella alla quale il datore di lavoro è iscritto. 10. L’art. 18 del d.m [OSCURATO:DATA_NASCITA], significativamente prevede, ai fini del calcolo del premio di assicurazione «1. Il premio assicurativo dovuto dal datore di lavoro ai sensi degli articoli 28 e 44 del [OSCURATO:PERSONA] è calcolato con riferimento alla misura deltasso medio di tariffa corrispondente alla classificazione dei lavori denunciati, eventualmente ridotto od aumentato ai sensi degli articoli da 19 a 25». 11. L’aggiornamento del tasso medio di tariffa è suscettibile di variazione in ordine all’andamento degli infortuni e l’art. 22 prevede, con la rubrica «Oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività», che: «1. Trascorsi i primi due anni dalla data di inizio dell'attività, il tasso medio di tariffa è ogni anno suscettibile di una oscillazione in riduzione o in aumento determinata, ai sensi dei commi 6 e 7, in relazione all'andamento degli infortuni e delle malattie professionali dell'azienda, tenuto conto del tasso specifico aziendale e del numero dei lavoratori -anno del periodo». 12. Per questa via non appare censurabile, pertanto, l’interpretazione della Corte di Appello secondo la quale la variazione del tasso medio va applicata, ai sensi dell’art. 22 cit., sulla base della classificazione dei lavori denunciati: in questo caso non è contestato che l’INAIL abbia applicato la classe di iscrizione alla quale l’impresa apparteneva precedentemente. 13. Ove la società datrice di lavoro avesse inteso conseguire una modifica del la definizione del rischio avrebbe dovuto seguire la procedura di modifica prevista dall’art. 11 per le variazioni del rischio. Detta disposizione recita: «1. Il datore di lavoro deve presentare, nei termini previsti dall'articolo 12, commi 3 e 4, del [OSCURATO:PERSONA] apposite denunce per ogni variazione totale o parziale dell'attività già assicurata (cessazione di una o più lavorazioni, modificazione di estensione e di natura del rischio, ecc.), inclusa ogni variazione soggettiva ed oggettiva che determini la variazione dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie di cui all'articolo Ai sensi dell’art. 24 del d.m., poi, «Trascorsi i primi due anni dalla data d'inizio dell'attività, l'INAIL, in relazione agli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, anche in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni, e delle specifiche normative di settore, può applicare al datore di lavoro che sia in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, una riduzione del tasso medio di tariffa». Anche a questi fini è necessario che il datore di lavoro presenti una specifica istanza ai sensi del comma 2 del medesimo art. 24. Quali presupposti per detta variazione la disposizione elenca: «strutturazione del servizio prevenzione e protezione e dei sistemi di pronto soccorso, di emergenza ed antincendio; caratteristiche tecniche delle attrezzature, delle macchine e degli impianti; modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria; livello di informazione e formazione dei lavoratori; stato della programmazione delle misure di prevenzione e protezione». 14. L’art. 25 non detta alcun principio in contrasto con i principi appena richiamati e afferma che «2. Nei casi in cui non ricorra una modificazione nella natura del rischio già coperto dall'assicurazione non rilevano le variazioni riguardanti il titolare della stessa, il domicilio e la residenza di esso, la sede legale, nonché il cambiamento di ragione sociale, il trasferimento dell'azienda, il passaggio di un datore di lavoro ad una diversa gestione tariffaria». Detta disposizione si riferisce al rischio già coperto dalla assicurazione, già denunciato. 15. Da quanto esposto si trae la conclusione che il mutamento della denuncia iniziale dell’attività assicurata può aver luogo solo per il tramite della presentazione dell’istanza ai sensi dell’art. 11 del d.m. cit. e che, del pari, per lamodifica de l tipo di rischio, in ragione di modifiche apportate agli impianti e alle lavorazioni, occorre procedere con la denuncia sensi dell’art. 24 cit . L’oscillazione in aumento , applicata dall’INAIL in relazione agli infortuni, non implica anche, alla stregua della normativa di settore, la possibilità di ridefinire la natura del rischio assicurato al fin e di modificarlo, occorrendo, al riguardo, le peculiari forme di cui all’art. 24cit. 16. Va, pertanto,esente da censure la decisione della Corte di appello nella parte in cui afferma che appare irrilevante l’eventuale modifica delle condizioni di lavoro che l’impresa acquirente abbia apportato alle lavorazioni e agli impianti ove essa non abbia presentato una richiesta di riduzione della tariffa,ai sensi degli artt. 19, 20 e 24 del d.m . cit. 17. Ad avviso del Collegio valgono a confortare l’opzione ermeneutica seguita dai giudici di merito anche i principi dettati da Cass. n.21562/2019, e da conformi pronunce successive, secondo cui: «in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche relativamente ai presupposti per la riduzione del premio per cd.continuità aziendale, la denuncia dei lavori, alla quale il datore di lavoro è tenuto ai sensi dell'art. 12, comma 1, del d.P.R. n. 1124 del 1965, e quella di modificazione delrischio, prevista dal successivo terzo comma, non costituiscono una manifestazione negoziale di volontà ma una dichiarazione di scienza che implica l'assunzione, da parte del dichiarante, di un impegno circa la veridicità di quanto affermato e, salvo il potere di controllo dell'istituto assicuratore, rende legittima l'imposizione contributiva ad essa corrispondente; siffatta dichiarazione, ove sia il risultato di un errore, può essere rettificata dallo stesso datore di lavoro, ma la rettifica deve avvenire mediante la presentazione di altra denuncia nelle forme di cui al citato art. 12, recante la prova dell'asserita discordanza e senza la possibilità di ripetere le somme corrisposte in eccesso rispetto a quelle dovute, neanche sulla base dell'azione generale di arricchimento ex art. 2041 c.c.». La pronuncia conferma che i rapporti tra datore di lavoro e INAIL sono definiti in via formale e che le istanze di modifica del rischio sono necessarie ai fini di ottenere riduzioni del premio, senza che al di fuori delle procedure predisposte dalla legge, possa rilevare qualsiasi modifica delle lavorazioni e senza che alcuna modifica possa rilevare prima della adozione dei provvedimenti spettanti all’INAIL. 18. Il ricorso deve, allora, essere respinto. 19. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 4.000,00 (quattromila) per compensi oltre ad euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presuppos