Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 marzo 2026

Cassazione n. 07743/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 4132/2021 R.G. proposto da:S.p.a. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] DeVita unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Comm. trib. reg. sez. dist. di Salerno n.3341/2020 depositata il 30/06/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con n. 4 avvisi di accertamento notificati il 18 maggio 2018 il [OSCURATO:PERSONA] accertava e liquidava nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA]. ilNumero registro generale 4132/2021Numero sezionale 206/2026Numero di raccolta generale 7743/2026Data pubblicazione 30/03/2026recupero a titolo di Imu per le annualità dal 2014 al 2017 in relazionead alcuni immobili che il predetto istituto di credito aveva concesso inlocazione finanziaria a ”[OSCURATO:SOCIETA]”.Con la sentenza impugnata la [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania confermava la pronuncia già resa in prime cure e dichiaravaquindi tenuta al pagamento della predetta imposta la suindicataricorrente, nella predetta qualità di locatrice finanziaria, ritenendo lapretesa dell’appellante di annullamento della contestata debenzatributaria fondata su “arbitrarie ed indimostrate ragioni”.[OSCURATO:PERSONA] impugnava detta pronuncia con ricorso notificato al Comune diBattipaglia tramite posta elettronica certificata in data 01 febbraio 2021,formulando quattro motivi di impugnazione.Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] notificava in data 12 marzo 2021 medianteposta elettronica certificata, controricorso, concludendo per il rigettodell’impugnazione.La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., cosìcome la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con laquale ha chiesto il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso l’istante ha eccepito, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazionedegli artt. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 111 Cost., inragione della motivazione apparente della stessa, avendo omesso dirappresentare “il substrato fattuale e le ragioni di diritto” a fondamentodella decisone di rigetto dell’appello.2.

Con la seconda censura la ricorrente ha eccepito, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art.Numero registro generale 4132/2021Numero sezionale 206/2026Numero di raccolta generale 7743/2026Data pubblicazione 30/03/20269 comma 1, del d.lgs. n. 23/2011, deducendo quindi la nullità dellasentenza nella parte in cui ha interpretato l’art. 9 comma 1 cit. nel sensodi attribuire la soggettività passiva ai fini dell’IMU all’impresa di leasing, inqualità di proprietaria dell’immobile già concesso in locazione finanziaria,per il periodo in cui, a seguito della intervenuta risoluzione anticipata delcontratto, il bene era rimasto nella disponibilità dell’utilizzatore.3.

Con la terza doglianza la Banca ha censurato la sentenza impugnata, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., lamentando l’omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra leparti, avendo la CTR omesso di esaminare il fatto decisivo e discusso incausa relativo alla circostanza che le unità immobiliari oggetto diaccertamento, nel periodo dal 2014 al 2017 non erano nella materialedisponibilità della [OSCURATO:SOCIETA], in quanto non restituiti dalla societàutilizzatrice dopo la formale risoluzione del contratto di leasing.4.

Con la quarta ed ultima ragione di impugnazione l’istituto di creditoricorrente ha denunciato la nullità della sentenza per violazione delprincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. per non avere il Giudiceregionale pronunciato sulla domanda subordinata con la quale la ricorrenteaveva richiesto l’accertamento del proprio diritto alla disapplicaizone e/onon applicazione delle sanzioni e degli interessi accessori al tributoaccertato “per il ricorrere delle esimenti dell’obiettiva incertezzanormativa, del legittimo affidamento in atti della pubblica Amministrazionee della non colpevolezza”.5.

Non meritano accoglimento i primi due motivi di ricorso.Numero registro generale 4132/2021Numero sezionale 206/2026Numero di raccolta generale 7743/2026Data pubblicazione 30/03/2026Non sussiste il difetto di motivazione apparente della sentenza impugnatadenunciato dalla parte ricorrente che lamenta trattarsi di una “sentenzasolo apparentemente motivata ma che, in realtà, difetta completamente diqualsiasi indicazione in ordine al substrato fattuale e, soprattutto, alleragioni di diritto (giuridiche) in virtù dei quali il giudice di merito haritenuto di poter e dover assumere la propria decisione di rigetto dell’attodi appello”.Secondo l’orientamento costante di questa Suprema Corte,“La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta daerror in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non rendatuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, nonpotendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture” (cfr. da ultimo Cass. del 28 gennaio 2025, n. 1986;Cass. del 01 marzo 2022 n. 6758; Cass. su del 03 novembre 2016 n.22232).Si riporta il nucleo motivazionale della pronuncia impugnata per valutare ildenunciato vizio di apparente motivazione: “…i primi Giudici,correttamente hanno considerato che il contribuente aveva, nell’anno2011, risolto contratto di locazione finanziaria con la società “CONGELATS.P.A.”, come d’altronde confermato documentalmente dalla stessa banca,per cui il soggetto passivo dell’imposta ritorna ad essere il proprietario.

Amente dell’art. 9, co. 1 D. lgs. 23/2011 in caso di risoluzione anticipatadella locazione finanziaria il soggetto passivo ai fini IMU è il locatario pertutta la durata del contratto”.Numero registro generale 4132/2021Numero sezionale 206/2026Numero di raccolta generale 7743/2026Data pubblicazione 30/03/2026Al netto del rilievo che la citazione della previsione di cui all’art. 9 D. Lgsn. 23/2011 (peraltro oggetto di abrogazione) non sembra corretta poichéla norma non fa alcun riferimento all’ipotesi di risoluzione anticipata dellalocazione finanziaria, limitandosi a prevedere che il soggetto passivo ai finidell’IMU per gli immobili concessi in locazione finanziaria è “il locatario adecorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto”,comunque si ritiene che la sintetica motivazione sia sufficiente arappresentare il convincimento del giudice regionale che - nel confermarela sentenza di primo grado - aderisce alla tesi che nel caso di risoluzioneanticipata del contratto di locazione finanziaria il soggetto passivodell’imposta torna ad essere il proprietario del bene.6.

E’ privo di pregio anche il secondo motivo di ricorso.Secondo l’istituto di credito ricorrente, la sentenza sarebbe affetta danullità per la violazione dell’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011, poiché lacontroversia ruoterebbe intorno alla questione interpretativa riguardantel’esatto significato da attribuire all’espressione “durata del contratto”contenuta nel citato art. 9 vigente ratione temporis, nei casi in cuinonostante l’intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria,il bene sia rimasto nella disponibilità dell’utilizzatore.Orbene, secondo la parte ricorrente, la decisione impugnata non terrebbeconto che laddove subentri la risoluzione del contratto di locazionefinanziaria, gli effetti del rapporto contrattuale continuano a prodursi (sirichiama quella dottrina che definisce tale fenomeno nei termini di“ultrattività del contratto”) e ciò giustificherebbe la permanenza dellasoggettività passiva dell’Imu in capo al locatario.Numero registro generale 4132/2021Numero sezionale 206/2026Numero di raccolta generale 7743/2026Data pubblicazione 30/03/2026Come ricordato dalla stessa società ricorrente, la questione di dirittoconcernente l’identificazione del soggetto passivamente legittimato etenuto, quindi, al pagamento dell’IMU nell’ipotesi di risoluzione anticipatadel contratto di leasing immobiliare, senza restituzione del bene, è statapiù volte esaminata da questa Corte e risolta nel senso di individuaredetta soggettività passiva in capo alla società di leasing.Anche, da ultimo, questa Corte ha, difatti, ribadito che:- seppur connotato da un (iniziale) contrasto interpretativo, l’orientamentodella Corte si è venuto progressivamente a consolidare secondo unalettura del dato normativo (d.lgs. n. 23 del 2011, art. 9, c. 1), cui ilCollegio intende dare continuità, alla cui stregua l’obbligazione d’imposta,al ricorrere di un contratto di locazione finanziaria, si consolida qualesituazione giuridica soggettiva dell’utilizzatore sin dalla sottoscrizione delrelativo contratto e, simmetricamente, viene a cessare con la scadenza (indifetto di riscatto) o, come nella fattispecie, con la risoluzione, di quellostesso contratto (da ultimo Cass., 07 marzo del 2023 n. 6844 e poi Cass.,27 aprile 2022, n. 13120; Cass., 30 giugno 2021, n. 18393; Cass., 16giugno 2021, n. 16999; Cass., 13 gennaio 2021, n. 418; Cass., 13 marzo2020, n. 7227; Cass., 19 novembre 2019, n. 29973; Cass., 9 ottobre2019, n. 25249; Cass., 22 maggio 2019, n. 13793; contra Cass., 17 luglio2019, n. 19166);- la Corte ha, in particolare, rimarcato come la lettura del dato normativodi cui all’art. 9, c. 1, cit., - di deroga del presupposto impositivodell’imposta municipale propria, quale costituito dal possesso degliimmobili (d.lgs. n. 23 del 2011, art. 8, c. 2; v., in identici sostanzialitermini, il d.lgs. n. 504, cit., art. 1, c. 2), - induca ad attribuire rilevanza,piuttosto che alla detenzione dell’utilizzatore in quanto tale - detenzioneNumero registro generale 4132/2021Numero sezionale 206/2026Numero di raccolta generale 7743/2026Data pubblicazione 30/03/2026che, difatti, difetta rispetto alla fattispecie dell’immobile da costruire che,ciò non di meno, forma oggetto di contratto e di imposizione - al vincolocontrattuale che fonda la stessa detenzione qualificata che, pertanto,permane - nella sua dimensione rilevante ai fini tributari - sino a quando èin vita quel vincolo e, simmetricamente, viene a cessare al suo venir meno(per scadenza o risoluzione del contratto), con conseguente detenzionesenza titolo;- si è, poi, osservato che, - rilevando la cd. ultrattività del contratto didurata, avente ad oggetto il godimento del bene altrui, all’interno del solorapporto che lega le parti del contratto - la disposizione normativasopravvenuta in tema di TASI (art. 1, c. 672, cit.), cui non puòriconoscersi un contenuto interpretativo della previgente disciplinadell’IMU, - che, difatti, viene contestualmente salvaguardata da quellostesso ius superveniens (l. n. 147 del 2013, art. 1, c. 703) - trovagiustificazione in ragione della diversa natura, e dei distinti presuppostiimpositivi, che connotano i trattamenti impositivi oggetto dicomparazione; laddove, poi, alcun valore interpretativo vincolante puòriconoscersi ad istruzioni volte a disciplinare le modalità di compilazionedella dichiarazione IMU;- può soggiungersi, ora, che la fattispecie in trattazione ha trovatoimmutate coordinate regolative anche nella rimodulazione della disciplinache è stata operata dal legislatore (l. n. 160 del 2019, art. 1, cc. 738 ss.),essendosi, difatti, confermato che il soggetto passivo dell’impostamunicipale propria (cd. nuova IMU), - il cui presupposto impositivo sicorrela, pur sempre, al possesso di immobili (art. 1, c. 740, cit.) - è illocatario di immobili «anche da costruire o in corso di costruzione concessiin locazione finanziaria, … a decorrere dalla data della stipula e per tutta ladurata del contratto» (art. 1, c. 743, cit.)» (così Cass., Sez.

T, 23 marzoNumero registro generale 4132/2021Numero sezionale 206/2026Numero di raccolta generale 7743/2026Data pubblicazione 30/03/20262023, n. 8430 e, nello stesso senso, Cass., Sez.

T, 23 marzo 2023, n.8429; Cass., Sez.

T, 23 marzo 2023, n. 8426; Cass., Sez.

T, 23 marzo2023, n. 8422).Non coglie nel segno l’argomentazione su cui insiste la società ricorrente,a tenore della quale già nella definizione del contratto di leasing (poirecepita anche a livello normativo dall’art. 1 comma 136 della legge n.124/2017), la consegna del bene si atteggia ad elemento essenziale delsinallagma che il leasing mira a realizzare.Non sembra che parte ricorrente tenga in debito conto il dettato normativoche disciplinava ratione temporis la fattispecie della locazione finanziariaapplicabile al caso in esame, atteso che l’art. 9 comma 1 cit. prevedevaespressamente che per gli immobili, anche da costruire o in corso dicostruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è illocatario “a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata delcontratto”.L’opzione legislativa svaluta la rilevanza dell’elemento della consegna (chenon potrebbe essere nemmeno configurabile per gli immobili da costruireo in corso di costruzione), focalizzando l’attenzione sull’elemento dellastipula del contratto come quello da cui decorrono gli effetti del leasing,con la conseguenza che la mancata riconsegna del bene, in caso dirisoluzione anticipata del contratto, non incide sulla durata del rapportoche è venuto meno per l’effetto risolutivo.Come statuito dall’orientamento di questa Corte a cui il Collegio intendedare continuità, nel periodo intercorrente fra la risoluzione anticipata delcontratto e la riconsegna del bene, sarebbe il proprietario a dover versareNumero registro generale 4132/2021Numero sezionale 206/2026Numero di raccolta generale 7743/2026Data pubblicazione 30/03/2026l’IMU, in quanto il locatario sarebbe un mero detentore senza titolo delbene (cfr. Cass., 19 novembre 2019 n. 29973).Ben consapevole dell’orientamento ormai consolidato della giurisprudenzadi questa Corte (tanto che nella memoria depositata ex art. 380bis 1 c.p.c.ripropone le doglianze relativamente al solo quarto motivo diimpugnazione), il ricorrente contesta l’interpretazione finora recepita dallagiurisprudenza di legittimità dell’art. 9 comma 1 d.lgs. n.23/2011condivisa anche da questo Collegio, sollevando questione di legittimitàcostituzionale per violazione dell’art. 53 ed art. 3 Cost.Senonchè, l’esegesi dell’art. 9 comma 1 D.L n. 23/2011 trova il suofondamento nella lettera della legge e pertanto la questione di legittimitàcostituzionale si appalesa manifestamente infondata.7.

Va respinto anche il terzo motivo di gravame, che censura la sentenzanella parte in cui non avrebbe esaminato un fatto decisivo ai fini delgiudizio, afferente la mancata restituzione degli immobili successivamentealla risoluzione del contratto da parte dell’utilizzatore.Il motivo è infondato, poiché, pur ammesso che i giudici di secondo gradonon abbiano tenuto conto della circostanza dell’omessa restituzione degliimmobili che avrebbe deprivato la società di leasing della disponibilità deibeni una volta risolto il contratto (nella succinta motivazione non se ne dàconto, ma non è da escludere che il giudice regionale ne fosse pienamentea conoscenza), la circostanza è assolutamente irrilevante, proprio inconsiderazione della interpretazione che è stata fornita del citato art. 9.Ed invero, se la decorrenza della soggettività passiva in capoall’utilizzatore è connessa alla data della stipula del contratto e non allaNumero registro generale 4132/2021Numero sezionale 206/2026Numero di raccolta generale 7743/2026Data pubblicazione 30/03/2026materiale consegna del bene, ciò consente di apprezzare l’irrilevanza dellafattispecie della riconsegna, poiché ciò che rileva è che a seguitodell’effetto risolutivo, il contratto di leasing non è più in vigore, e quindil’utilizzatore non ha alcun titolo legittimo per detenere l’immobile, aprescindere dalla riconsegna o meno dello stesso.8.

Va accolto piuttosto il quarto motivo di ricorso.E’ agevole desumere dalla scarna motivazione della sentenza impugnatache effettivamente non v’è stata alcuna pronuncia nemmeno implicita sultema concernente la debenza delle sanzioni e degli interessi.Sulla tematica in questione la giurisprudenza di questa Corte ha escluso lasussistenza del legittimo affidamento e della buona fede, ai fini delladebenza degli interessi, ma ha dato conto del contrasto giurisprudenziale(di legittimità e merito) sul tema della debenza delle sanzioni, ravvisandoper tali ragioni l’obiettiva incertezza normativa.In particolare, la condivisibile pronuncia del 5 settembre 2022, n. 26057ha ribadito che la questione è già stata affrontata da questa Corte conordinanza n. 31784 del 2021, nella quale, ricordato che "in tema dilegittimo affidamento del contribuente (di fronte all'azionedell'Amministrazione finanziaria, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 10,commi 1 e 2 (c.d.

Statuto del contribuente), che tale tutela ha volutoesplicitamente offrire, costituisce situazione tutelabile quellacaratterizzata: a) da un'apparente legittimità e coerenza dell'attivitàdell'Amministrazione finanziaria, in senso favorevole al contribuente; b)dalla buona fede del contribuente, rilevabile dalla sua condotta, in quantoconnotata dall'assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezzagravante sul medesimo; d) dall'eventuale esistenza di circostanzeNumero registro generale 4132/2021Numero sezionale 206/2026Numero di raccolta generale 7743/2026Data pubblicazione 30/03/2026specifiche e rilevanti, idonee a indicare la sussistenza dei due presuppostiche precedono", è stato precisato che la disposizione regolamentare inparola (ndr. d.m. 30 ottobre 2012 sulle istruzioni per la compilazione delladichiarazione IMU per l’anno 2012) non poteva costituire una esimente perla società locatrice dal momento che essa aveva riguardo al solo obbligodichiarativo, posto a carico del locatario e del conduttore entro 90 giornidalla riconsegna, peraltro chiarendo, "proprio in caso di risoluzioneanticipata del contratto che il nuovo soggetto passivo dell'imposta è lasocietà di leasing"».«Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8 dispone che "la commissionetributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggitributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni diincertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni allequali si riferisce".In modo analogo, il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2, prima parte,stabilisce che "Non è punibile l'autore della violazione quando essa èdeterminata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata esull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono"."In tema di sanzioni amministrative per la violazione di obblighi tributari,l'assenza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimitàin epoca precedente l'avviso di accertamento costituisce presupposto perl'esistenza di una condizione di incertezza nell'interpretazione delle normeviolate" (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 15866 del 08/06/2021).Sulla questione della individuazione del soggetto passivo dell'IMU relativaad un bene immobile concesso in locazione finanziaria nell'ipotesi dirisoluzione anticipata del rapporto contrattuale cui non fa seguitoNumero registro generale 4132/2021Numero sezionale 206/2026Numero di raccolta generale 7743/2026Data pubblicazione 30/03/2026l'immediata materiale restituzione del bene, la sezione quinta di questaCorte aveva nel 2019 emesso due decisioni a breve distanza di tempo disegno opposto.La prima è la sentenza n. 13793/2019 con cui era stato affermato ilprincipio secondo il quale "Il D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, individua nellocatario il soggetto passivo, nel caso di locazione finanziaria a decorreredalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, derivandone,qualora il contratto di leasing sia risolto e l'immobile non sia statorestituito, che il locatore ritorna ad essere - soggetto passivo.

Ne discendeche con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai finiImu si determina in capo alla società di leasing, anche se essa non haancora acquisito la disponibilità materiale del bene per mancatariconsegna da parte dell'utilizzatore.

Ciò in quanto il legislatore ha ritenutorilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi ladetenzione materiale dello stesso, bensì l'esistenza di un vincolocontrattuale che legittima la detenzione qualificata dell'utilizzatore".La seconda, di contrario avviso, è la pronuncia n. 19166/2019 con la qualeera stato stabilito che "per la durata del contratto di locazione finanziariadeve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione delcontratto alla data di effettiva riconsegna del bene alla societàconcedente, di talché soggetto passivo Imu rimane l'utilizzatore sino alladata di redazione del verbale di consegna del bene concesso in leasing".Il contrasto giurisprudenziale - presente anche nella giurisprudenza dimerito (v., in senso conforme al primo orientamento di legittimità, traaltre e unitamente alle pronunce citate dalla ricorrente, Comm. trib. prov.Modena 12 aprile 2017 n. 327, [OSCURATO:PERSONA] n. 05/2016; [OSCURATO:PERSONA] n.146/2016; [OSCURATO:PERSONA] n. 721/2016; [OSCURATO:PERSONA] n. 590/2015; CtpNumero registro generale 4132/2021Numero sezionale 206/2026Numero di raccolta generale 7743/2026Data pubblicazione 30/03/2026Lecco n. 133/2015, [OSCURATO:PERSONA] n. 122/2015; in senso opposto, sempre atitolo di esempio, [OSCURATO:PERSONA], 218/2016; [OSCURATO:PERSONA] n. 274/2016,[OSCURATO:PERSONA] n. 180/2016) – è stato poi superato dall'intervento di dueulteriori decisioni: la n. 25249/2019 e la numero n. 29973/2019 con cui èstato confermato l'orientamento a tenore del quale dalla data dirisoluzione per inadempimento del contratto di leasing il contratto cessa, equindi il locatario non è più da considerarsi soggetto passivo con laconseguente traslazione dell'obbligo di corrispondere il tributo relativoall'immobile sul proprietario (società leasing) […]» (così Cass., Sez.

VI/T,5 settembre 2022, n. 26057, cui adde Cass. Sez.T. 20 aprile

203. nn.10733/2023 e 10788/2023).Per tali ragioni ed alla luce del consolidarsi dell’orientamento testèconsiderato successivamente alle annualità a cui si riferisce l’impostalocale in esame, non sono dovute le sanzioni, mentre vanno conteggiati gliinteressi.14.

Alla stregua delle osservazioni svolte, deve essere accolto il soloquarto motivo di ricorso e rigettati gli altri.La sentenza impugnata va cassata in relazione all’unico motivo accolto edecidendo la causa nel merito, il ricorso originario dell’istituto di credito vaparzialmente accolto, dichiarando non dovute le sanzioni.15.

Le spese dell'intero giudizio vanno compensate tra le parti, stante laparziale soccombenza ed avuto riguardo alle iniziali diverse soluzioniinterpretative, anche in sede di legittimità, offerte al tema in rassegna.

P.Q.MNumero registro generale 4132/2021Numero sezionale 206/2026Numero di raccolta generale 7743/2026Data pubblicazione 30/03/2026la Corte accoglie il quarto motivo del ricorso e rigetta i restanti, cassa lasentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglieparzialmente il ricorso originario della contribuente, dichiarando nondovute le sanzioni.Compensa interamente tra le parti le spese dell'intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/01/2026.Il PresidenteUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 4132/2021 R.G. proposto da:S.p.a. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] DeVita unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Comm. trib. reg. sez. dist. di Salerno n.3341/2020 depositata il 30/06/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con n. 4 avvisi di accertamento notificati il 18 maggio 2018 il [OSCURATO:PERSONA] accertava e liquidava nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA]. ilNumero registro generale 4132/2021Numero sezionale 206/2026Numero di raccolta generale 7743/2026Data pubblicazione 30/03/2026recupero a titolo di Imu per le annualità dal 2014 al 2017 in relazionead alcuni immobili che il predetto istituto di credito aveva concesso inlocazione finanziaria a ”[OSCURATO:SOCIETA]”.Con la sentenza impugnata la [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania confermava la pronuncia già resa in prime cure e dichiaravaquindi tenuta al pagamento della predetta imposta la suindicataricorrente, nella predetta qualità di locatrice finanziaria, ritenendo lapretesa dell’appellante di annullamento della contestata debenzatributaria fondata su “arbitrarie ed indimostrate ragioni”.[OSCURATO:PERSONA] impugnava detta pronuncia con ricorso notificato al Comune diBattipaglia tramite posta elettronica certificata in data 01 febbraio 2021,formulando quattro motivi di impugnazione.Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] notificava in data 12 marzo 2021 medianteposta elettronica certificata, controricorso, concludendo per il rigettodell’impugnazione.La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., cosìcome la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con laquale ha chiesto il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso l’istante ha eccepito, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazionedegli artt. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 111 Cost., inragione della motivazione apparente della stessa, avendo omesso dirappresentare “il substrato fattuale e le ragioni di diritto” a fondamentodella decisone di rigetto dell’appello.2. Con la seconda censura la ricorrente ha eccepito, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art.Numero registro generale 4132/2021Numero sezionale 206/2026Numero di raccolta generale 7743/2026Data pubblicazione 30/03/20269 comma 1, del d.lgs. n. 23/2011, deducendo quindi la nullità dellasentenza nella parte in cui ha interpretato l’art. 9 comma 1 cit. nel sensodi attribuire la soggettività passiva ai fini dell’IMU all’impresa di leasing, inqualità di proprietaria dell’immobile già concesso in locazione finanziaria,per il periodo in cui, a seguito della intervenuta risoluzione anticipata delcontratto, il bene era rimasto nella disponibilità dell’utilizzatore.3. Con la terza doglianza la Banca ha censurato la sentenza impugnata, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., lamentando l’omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra leparti, avendo la CTR omesso di esaminare il fatto decisivo e discusso incausa relativo alla circostanza che le unità immobiliari oggetto diaccertamento, nel periodo dal 2014 al 2017 non erano nella materialedisponibilità della [OSCURATO:SOCIETA], in quanto non restituiti dalla societàutilizzatrice dopo la formale risoluzione del contratto di leasing.4. Con la quarta ed ultima ragione di impugnazione l’istituto di creditoricorrente ha denunciato la nullità della sentenza per violazione delprincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. per non avere il Giudiceregionale pronunciato sulla domanda subordinata con la quale la ricorrenteaveva richiesto l’accertamento del proprio diritto alla disapplicaizone e/onon applicazione delle sanzioni e degli interessi accessori al tributoaccertato “per il ricorrere delle esimenti dell’obiettiva incertezzanormativa, del legittimo affidamento in atti della pubblica Amministrazionee della non colpevolezza”.5. Non meritano accoglimento i primi due motivi di ricorso.Numero registro generale 4132/2021Numero sezionale 206/2026Numero di raccolta generale 7743/2026Data pubblicazione 30/03/2026Non sussiste il difetto di motivazione apparente della sentenza impugnatadenunciato dalla parte ricorrente che lamenta trattarsi di una “sentenzasolo apparentemente motivata ma che, in realtà, difetta completamente diqualsiasi indicazione in ordine al substrato fattuale e, soprattutto, alleragioni di diritto (giuridiche) in virtù dei quali il giudice di merito haritenuto di poter e dover assumere la propria decisione di rigetto dell’attodi appello”.Secondo l’orientamento costante di questa Suprema Corte,“La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta daerror in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non rendatuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, nonpotendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture” (cfr. da ultimo Cass. del 28 gennaio 2025, n. 1986;Cass. del 01 marzo 2022 n. 6758; Cass. su del 03 novembre 2016 n.22232).Si riporta il nucleo motivazionale della pronuncia impugnata per valutare ildenunciato vizio di apparente motivazione: “…i primi Giudici,correttamente hanno considerato che il contribuente aveva, nell’anno2011, risolto contratto di locazione finanziaria con la società “CONGELATS.P.A.”, come d’altronde confermato documentalmente dalla stessa banca,per cui il soggetto passivo dell’imposta ritorna ad essere il proprietario. Amente dell’art. 9, co. 1 D. lgs. 23/2011 in caso di risoluzione anticipatadella locazione finanziaria il soggetto passivo ai fini IMU è il locatario pertutta la durata del contratto”.Numero registro generale 4132/2021Numero sezionale 206/2026Numero di raccolta generale 7743/2026Data pubblicazione 30/03/2026Al netto del rilievo che la citazione della previsione di cui all’art. 9 D. Lgsn. 23/2011 (peraltro oggetto di abrogazione) non sembra corretta poichéla norma non fa alcun riferimento all’ipotesi di risoluzione anticipata dellalocazione finanziaria, limitandosi a prevedere che il soggetto passivo ai finidell’IMU per gli immobili concessi in locazione finanziaria è “il locatario adecorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto”,comunque si ritiene che la sintetica motivazione sia sufficiente arappresentare il convincimento del giudice regionale che - nel confermarela sentenza di primo grado - aderisce alla tesi che nel caso di risoluzioneanticipata del contratto di locazione finanziaria il soggetto passivodell’imposta torna ad essere il proprietario del bene.6. E’ privo di pregio anche il secondo motivo di ricorso.Secondo l’istituto di credito ricorrente, la sentenza sarebbe affetta danullità per la violazione dell’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011, poiché lacontroversia ruoterebbe intorno alla questione interpretativa riguardantel’esatto significato da attribuire all’espressione “durata del contratto”contenuta nel citato art. 9 vigente ratione temporis, nei casi in cuinonostante l’intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria,il bene sia rimasto nella disponibilità dell’utilizzatore.Orbene, secondo la parte ricorrente, la decisione impugnata non terrebbeconto che laddove subentri la risoluzione del contratto di locazionefinanziaria, gli effetti del rapporto contrattuale continuano a prodursi (sirichiama quella dottrina che definisce tale fenomeno nei termini di“ultrattività del contratto”) e ciò giustificherebbe la permanenza dellasoggettività passiva dell’Imu in capo al locatario.Numero registro generale 4132/2021Numero sezionale 206/2026Numero di raccolta generale 7743/2026Data pubblicazione 30/03/2026Come ricordato dalla stessa società ricorrente, la questione di dirittoconcernente l’identificazione del soggetto passivamente legittimato etenuto, quindi, al pagamento dell’IMU nell’ipotesi di risoluzione anticipatadel contratto di leasing immobiliare, senza restituzione del bene, è statapiù volte esaminata da questa Corte e risolta nel senso di individuaredetta soggettività passiva in capo alla società di leasing.Anche, da ultimo, questa Corte ha, difatti, ribadito che:- seppur connotato da un (iniziale) contrasto interpretativo, l’orientamentodella Corte si è venuto progressivamente a consolidare secondo unalettura del dato normativo (d.lgs. n. 23 del 2011, art. 9, c. 1), cui ilCollegio intende dare continuità, alla cui stregua l’obbligazione d’imposta,al ricorrere di un contratto di locazione finanziaria, si consolida qualesituazione giuridica soggettiva dell’utilizzatore sin dalla sottoscrizione delrelativo contratto e, simmetricamente, viene a cessare con la scadenza (indifetto di riscatto) o, come nella fattispecie, con la risoluzione, di quellostesso contratto (da ultimo Cass., 07 marzo del 2023 n. 6844 e poi Cass.,27 aprile 2022, n. 13120; Cass., 30 giugno 2021, n. 18393; Cass., 16giugno 2021, n. 16999; Cass., 13 gennaio 2021, n. 418; Cass., 13 marzo2020, n. 7227; Cass., 19 novembre 2019, n. 29973; Cass., 9 ottobre2019, n. 25249; Cass., 22 maggio 2019, n. 13793; contra Cass., 17 luglio2019, n. 19166);- la Corte ha, in particolare, rimarcato come la lettura del dato normativodi cui all’art. 9, c. 1, cit., - di deroga del presupposto impositivodell’imposta municipale propria, quale costituito dal possesso degliimmobili (d.lgs. n. 23 del 2011, art. 8, c. 2; v., in identici sostanzialitermini, il d.lgs. n. 504, cit., art. 1, c. 2), - induca ad attribuire rilevanza,piuttosto che alla detenzione dell’utilizzatore in quanto tale - detenzioneNumero registro generale 4132/2021Numero sezionale 206/2026Numero di raccolta generale 7743/2026Data pubblicazione 30/03/2026che, difatti, difetta rispetto alla fattispecie dell’immobile da costruire che,ciò non di meno, forma oggetto di contratto e di imposizione - al vincolocontrattuale che fonda la stessa detenzione qualificata che, pertanto,permane - nella sua dimensione rilevante ai fini tributari - sino a quando èin vita quel vincolo e, simmetricamente, viene a cessare al suo venir meno(per scadenza o risoluzione del contratto), con conseguente detenzionesenza titolo;- si è, poi, osservato che, - rilevando la cd. ultrattività del contratto didurata, avente ad oggetto il godimento del bene altrui, all’interno del solorapporto che lega le parti del contratto - la disposizione normativasopravvenuta in tema di TASI (art. 1, c. 672, cit.), cui non puòriconoscersi un contenuto interpretativo della previgente disciplinadell’IMU, - che, difatti, viene contestualmente salvaguardata da quellostesso ius superveniens (l. n. 147 del 2013, art. 1, c. 703) - trovagiustificazione in ragione della diversa natura, e dei distinti presuppostiimpositivi, che connotano i trattamenti impositivi oggetto dicomparazione; laddove, poi, alcun valore interpretativo vincolante puòriconoscersi ad istruzioni volte a disciplinare le modalità di compilazionedella dichiarazione IMU;- può soggiungersi, ora, che la fattispecie in trattazione ha trovatoimmutate coordinate regolative anche nella rimodulazione della disciplinache è stata operata dal legislatore (l. n. 160 del 2019, art. 1, cc. 738 ss.),essendosi, difatti, confermato che il soggetto passivo dell’impostamunicipale propria (cd. nuova IMU), - il cui presupposto impositivo sicorrela, pur sempre, al possesso di immobili (art. 1, c. 740, cit.) - è illocatario di immobili «anche da costruire o in corso di costruzione concessiin locazione finanziaria, … a decorrere dalla data della stipula e per tutta ladurata del contratto» (art. 1, c. 743, cit.)» (così Cass., Sez. T, 23 marzoNumero registro generale 4132/2021Numero sezionale 206/2026Numero di raccolta generale 7743/2026Data pubblicazione 30/03/20262023, n. 8430 e, nello stesso senso, Cass., Sez. T, 23 marzo 2023, n.8429; Cass., Sez. T, 23 marzo 2023, n. 8426; Cass., Sez. T, 23 marzo2023, n. 8422).Non coglie nel segno l’argomentazione su cui insiste la società ricorrente,a tenore della quale già nella definizione del contratto di leasing (poirecepita anche a livello normativo dall’art. 1 comma 136 della legge n.124/2017), la consegna del bene si atteggia ad elemento essenziale delsinallagma che il leasing mira a realizzare.Non sembra che parte ricorrente tenga in debito conto il dettato normativoche disciplinava ratione temporis la fattispecie della locazione finanziariaapplicabile al caso in esame, atteso che l’art. 9 comma 1 cit. prevedevaespressamente che per gli immobili, anche da costruire o in corso dicostruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è illocatario “a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata delcontratto”.L’opzione legislativa svaluta la rilevanza dell’elemento della consegna (chenon potrebbe essere nemmeno configurabile per gli immobili da costruireo in corso di costruzione), focalizzando l’attenzione sull’elemento dellastipula del contratto come quello da cui decorrono gli effetti del leasing,con la conseguenza che la mancata riconsegna del bene, in caso dirisoluzione anticipata del contratto, non incide sulla durata del rapportoche è venuto meno per l’effetto risolutivo.Come statuito dall’orientamento di questa Corte a cui il Collegio intendedare continuità, nel periodo intercorrente fra la risoluzione anticipata delcontratto e la riconsegna del bene, sarebbe il proprietario a dover versareNumero registro generale 4132/2021Numero sezionale 206/2026Numero di raccolta generale 7743/2026Data pubblicazione 30/03/2026l’IMU, in quanto il locatario sarebbe un mero detentore senza titolo delbene (cfr. Cass., 19 novembre 2019 n. 29973).Ben consapevole dell’orientamento ormai consolidato della giurisprudenzadi questa Corte (tanto che nella memoria depositata ex art. 380bis 1 c.p.c.ripropone le doglianze relativamente al solo quarto motivo diimpugnazione), il ricorrente contesta l’interpretazione finora recepita dallagiurisprudenza di legittimità dell’art. 9 comma 1 d.lgs. n.23/2011condivisa anche da questo Collegio, sollevando questione di legittimitàcostituzionale per violazione dell’art. 53 ed art. 3 Cost.Senonchè, l’esegesi dell’art. 9 comma 1 D.L n. 23/2011 trova il suofondamento nella lettera della legge e pertanto la questione di legittimitàcostituzionale si appalesa manifestamente infondata.7. Va respinto anche il terzo motivo di gravame, che censura la sentenzanella parte in cui non avrebbe esaminato un fatto decisivo ai fini delgiudizio, afferente la mancata restituzione degli immobili successivamentealla risoluzione del contratto da parte dell’utilizzatore.Il motivo è infondato, poiché, pur ammesso che i giudici di secondo gradonon abbiano tenuto conto della circostanza dell’omessa restituzione degliimmobili che avrebbe deprivato la società di leasing della disponibilità deibeni una volta risolto il contratto (nella succinta motivazione non se ne dàconto, ma non è da escludere che il giudice regionale ne fosse pienamentea conoscenza), la circostanza è assolutamente irrilevante, proprio inconsiderazione della interpretazione che è stata fornita del citato art. 9.Ed invero, se la decorrenza della soggettività passiva in capoall’utilizzatore è connessa alla data della stipula del contratto e non allaNumero registro generale 4132/2021Numero sezionale 206/2026Numero di raccolta generale 7743/2026Data pubblicazione 30/03/2026materiale consegna del bene, ciò consente di apprezzare l’irrilevanza dellafattispecie della riconsegna, poiché ciò che rileva è che a seguitodell’effetto risolutivo, il contratto di leasing non è più in vigore, e quindil’utilizzatore non ha alcun titolo legittimo per detenere l’immobile, aprescindere dalla riconsegna o meno dello stesso.8. Va accolto piuttosto il quarto motivo di ricorso.E’ agevole desumere dalla scarna motivazione della sentenza impugnatache effettivamente non v’è stata alcuna pronuncia nemmeno implicita sultema concernente la debenza delle sanzioni e degli interessi.Sulla tematica in questione la giurisprudenza di questa Corte ha escluso lasussistenza del legittimo affidamento e della buona fede, ai fini delladebenza degli interessi, ma ha dato conto del contrasto giurisprudenziale(di legittimità e merito) sul tema della debenza delle sanzioni, ravvisandoper tali ragioni l’obiettiva incertezza normativa.In particolare, la condivisibile pronuncia del 5 settembre 2022, n. 26057ha ribadito che la questione è già stata affrontata da questa Corte conordinanza n. 31784 del 2021, nella quale, ricordato che "in tema dilegittimo affidamento del contribuente (di fronte all'azionedell'Amministrazione finanziaria, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 10,commi 1 e 2 (c.d. Statuto del contribuente), che tale tutela ha volutoesplicitamente offrire, costituisce situazione tutelabile quellacaratterizzata: a) da un'apparente legittimità e coerenza dell'attivitàdell'Amministrazione finanziaria, in senso favorevole al contribuente; b)dalla buona fede del contribuente, rilevabile dalla sua condotta, in quantoconnotata dall'assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezzagravante sul medesimo; d) dall'eventuale esistenza di circostanzeNumero registro generale 4132/2021Numero sezionale 206/2026Numero di raccolta generale 7743/2026Data pubblicazione 30/03/2026specifiche e rilevanti, idonee a indicare la sussistenza dei due presuppostiche precedono", è stato precisato che la disposizione regolamentare inparola (ndr. d.m. 30 ottobre 2012 sulle istruzioni per la compilazione delladichiarazione IMU per l’anno 2012) non poteva costituire una esimente perla società locatrice dal momento che essa aveva riguardo al solo obbligodichiarativo, posto a carico del locatario e del conduttore entro 90 giornidalla riconsegna, peraltro chiarendo, "proprio in caso di risoluzioneanticipata del contratto che il nuovo soggetto passivo dell'imposta è lasocietà di leasing"».«Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8 dispone che "la commissionetributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggitributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni diincertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni allequali si riferisce".In modo analogo, il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2, prima parte,stabilisce che "Non è punibile l'autore della violazione quando essa èdeterminata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata esull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono"."In tema di sanzioni amministrative per la violazione di obblighi tributari,l'assenza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimitàin epoca precedente l'avviso di accertamento costituisce presupposto perl'esistenza di una condizione di incertezza nell'interpretazione delle normeviolate" (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 15866 del 08/06/2021).Sulla questione della individuazione del soggetto passivo dell'IMU relativaad un bene immobile concesso in locazione finanziaria nell'ipotesi dirisoluzione anticipata del rapporto contrattuale cui non fa seguitoNumero registro generale 4132/2021Numero sezionale 206/2026Numero di raccolta generale 7743/2026Data pubblicazione 30/03/2026l'immediata materiale restituzione del bene, la sezione quinta di questaCorte aveva nel 2019 emesso due decisioni a breve distanza di tempo disegno opposto.La prima è la sentenza n. 13793/2019 con cui era stato affermato ilprincipio secondo il quale "Il D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, individua nellocatario il soggetto passivo, nel caso di locazione finanziaria a decorreredalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, derivandone,qualora il contratto di leasing sia risolto e l'immobile non sia statorestituito, che il locatore ritorna ad essere - soggetto passivo. Ne discendeche con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai finiImu si determina in capo alla società di leasing, anche se essa non haancora acquisito la disponibilità materiale del bene per mancatariconsegna da parte dell'utilizzatore. Ciò in quanto il legislatore ha ritenutorilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi ladetenzione materiale dello stesso, bensì l'esistenza di un vincolocontrattuale che legittima la detenzione qualificata dell'utilizzatore".La seconda, di contrario avviso, è la pronuncia n. 19166/2019 con la qualeera stato stabilito che "per la durata del contratto di locazione finanziariadeve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione delcontratto alla data di effettiva riconsegna del bene alla societàconcedente, di talché soggetto passivo Imu rimane l'utilizzatore sino alladata di redazione del verbale di consegna del bene concesso in leasing".Il contrasto giurisprudenziale - presente anche nella giurisprudenza dimerito (v., in senso conforme al primo orientamento di legittimità, traaltre e unitamente alle pronunce citate dalla ricorrente, Comm. trib. prov.Modena 12 aprile 2017 n. 327, [OSCURATO:PERSONA] n. 05/2016; [OSCURATO:PERSONA] n.146/2016; [OSCURATO:PERSONA] n. 721/2016; [OSCURATO:PERSONA] n. 590/2015; CtpNumero registro generale 4132/2021Numero sezionale 206/2026Numero di raccolta generale 7743/2026Data pubblicazione 30/03/2026Lecco n. 133/2015, [OSCURATO:PERSONA] n. 122/2015; in senso opposto, sempre atitolo di esempio, [OSCURATO:PERSONA], 218/2016; [OSCURATO:PERSONA] n. 274/2016,[OSCURATO:PERSONA] n. 180/2016) – è stato poi superato dall'intervento di dueulteriori decisioni: la n. 25249/2019 e la numero n. 29973/2019 con cui èstato confermato l'orientamento a tenore del quale dalla data dirisoluzione per inadempimento del contratto di leasing il contratto cessa, equindi il locatario non è più da considerarsi soggetto passivo con laconseguente traslazione dell'obbligo di corrispondere il tributo relativoall'immobile sul proprietario (società leasing) […]» (così Cass., Sez. VI/T,5 settembre 2022, n. 26057, cui adde Cass. Sez.T. 20 aprile 203. nn.10733/2023 e 10788/2023).Per tali ragioni ed alla luce del consolidarsi dell’orientamento testèconsiderato successivamente alle annualità a cui si riferisce l’impostalocale in esame, non sono dovute le sanzioni, mentre vanno conteggiati gliinteressi.14. Alla stregua delle osservazioni svolte, deve essere accolto il soloquarto motivo di ricorso e rigettati gli altri.La sentenza impugnata va cassata in relazione all’unico motivo accolto edecidendo la causa nel merito, il ricorso originario dell’istituto di credito vaparzialmente accolto, dichiarando non dovute le sanzioni.15. Le spese dell'intero giudizio vanno compensate tra le parti, stante laparziale soccombenza ed avuto riguardo alle iniziali diverse soluzioniinterpretative, anche in sede di legittimità, offerte al tema in rassegna. P.Q.MNumero registro generale 4132/2021Numero sezionale 206/2026Numero di raccolta generale 7743/2026Data pubblicazione 30/03/2026la Corte accoglie il quarto motivo del ricorso e rigetta i restanti, cassa lasentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglieparzialmente il ricorso originario della contribuente, dichiarando nondovute le sanzioni.Compensa interamente tra le parti le spese dell'intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/01/2026.Il PresidenteUgo Candia
Sentenza Cassazione n. 07743/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris