Risultati per «Lavoro»
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 ottobre 2026

Cassazione n. 26218/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

- ricorrente -contro2026 I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],3586 in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 265/2022 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 30/05/2022 R.G.N. 1038/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29042/2022 Numero di raccolta generale 26218/2026Num ero sezionale 3586/2026 Data pubblicazione 05/10/20261. [OSCURATO:PERSONA], in data 07/01/2019, riassumeva innanzial Tribunale di Lecco, il ricorso in opposizione - originariamenteproposto davanti al Tribunale di Monza - avverso l’avviso diaddebito n. 434 2018 00003083 87 000, notificato in data04/07/2018 ed avente ad oggetto l’intimazione al pagamentodella somma pari ad euro 7.092,42 in ragione del pretesoomesso versamento della contribuzione obbligatoria dovuta allaGestione [OSCURATO:PERSONA] istituita presso l’INPS per gli anni 2016e 2017.

A tale ricorso veniva riunito altro giudizio - instauratodallo stesso [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale di Monza e poiriassunto presso il Tribunale di Lecco - avverso avviso diaddebito n. 434 2017 00009019 88 000, notificato il24/11/2017, e recante intimazione al pagamento dell’ulterioresomma di euro 115.405,09 in virtù del ritenuto omessoversamento della contribuzione eccedente il minimale dei redditidovuta alla [OSCURATO:PERSONA] istituita presso l’INPS per glianni dal 2007 al 2011.1.1. [OSCURATO:PERSONA] nel merito chiedeva l’annullamento degliavvisi impugnati in ragione della insussistenza dei requisitilegittimanti l’iscrizione alla gestione commercianti nonché larestituzione delle somme già versate e pari ad euro 83.416,99;il ricorrente eccepiva l’intervenuta prescrizione dei contributipretesi dall’[OSCURATO:PERSONA] previdenziale, nonché l’errato ed illegittimocalcolo delle somme richieste e delle sanzioni applicate.

Inproposito il ricorrente deduceva: di svolgere, quale occupazioneprevalente, il ruolo di presidente del consiglio diamministrazione della società [OSCURATO:SOCIETA]., conriferimento alla quale era regolarmente iscritto alla gestioneseparata dell’INPS; di essere amministratore unico della societàECO [OSCURATO:SOCIETA]. che si occupava della gestione delNumero registro generale 29042/2022 Numero di raccolta generale 26218/2026Num ero sezionale 3586/2026 Data pubblicazione 05/10/2026patrimonio immobiliare di famiglia esclusivamente attraverso lalocazione delle unità immobiliari di proprietà; l’insussistenza,con riferimento alla posizione ricoperta in entrambe le società,dei requisiti soggettivi (abitualità e prevalenza dellapartecipazione al lavoro aziendale) per l’iscrizione alla gestionecommercianti e, con riferimento alla seconda società,l’inesistenza anche dei requisiti oggettivi (per assenza di attivitàcommerciale).1.2.

L’INPS si costituiva e chiedeva il rigetto delle opposizionispiegate nei giudizi riuniti.1.3.

Con la sentenza n. 20/2021 il Tribunale di Lecco accoglievale opposizioni spiegate da [OSCURATO:PERSONA] e compensava lespese di lite.2.

Avverso detta sentenza l’INPS proponeva appello.

GiampietroParma si costituiva nel giudizio di secondo grado chiedendo ilrigetto dell’appello principale e spiegando appello incidentale inordine alla intervenuta compensazione delle spese di lite delgiudizio di primo grado.2.1.

Con la sentenza n. 265/2022 depositata in data30/05/2022 la Corte di Appello di Milano, sezione lavoro, inaccoglimento dell’impugnazione e in riforma della sentenzaimpugnata, respingeva le domande svolte da [OSCURATO:PERSONA] il ricorso in primo grado.3.

Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione articolando tre motivi.4.

L’INPS si è costituito con controricorso chiedendo il rigettodell’impugnazione.5.

Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consigliodel 17/09/2026.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 29042/2022 Numero di raccolta generale 26218/2026Num ero sezionale 3586/2026 Data pubblicazione 05/10/20261.

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995 n. 335,nonché dell’art. 1, commi 203 e 208, legge 23 dicembre 1996,n. 662 in tema di obbligatorietà di iscrizione alla gestionecommercianti dell’INPS, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3 c.p.c.1.1.

Il ricorrente critica la sentenza impugnata perché la Cortedi Appello di Milano «nel disattendere le prescrizioni contenutenella normativa in tema di iscrizione obbligatoria alla GestioneCommercianti dell’INPS, ha erroneamente ritenuto lasussistenza di un’attività lavorativa con carattere di abitualità eprevalenza (che costituirebbe valido presupposto dell’iscrizionealla [OSCURATO:PERSONA]) da parte dell’odierno ricorrente».Secondo la parte ricorrente la sentenza impugnata, pur recandoformale adesione ai principi affermati dalla giurisprudenza dilegittimità circa i presupposti per l’iscrizione alla gestionecommercianti, avrebbe nel concreto falsamente applicato iprincipi normativi e giurisprudenziali di rilievo ritenendosussistente il requisito soggettivo quanto ad entrambe lesocietà: tanto perché il ricorrente mai aveva prestato unagestione concreta e ordinaria delle società, essendosi piuttostolimitato a svolgere le funzioni, anche formalmente rivestite, diamministratore; non era, poi, da ritenersi sussistente il requisitooggettivo in ordine alla società [OSCURATO:SOCIETA]. perchéessa svolgeva attività limitata alla gestione e alla locazione dicespiti immobiliari e, pertanto, non rivestiva caratterecommerciale.1.2.

Ai fini della delibazione di questo motivo di ricorso, vapremesso che questa Corte, quanto all’obbligo di iscrizione nellagestione commercianti dei soggetti amministratori di società, haNum ero registro generale 29042/2022 Numero di raccolta generale 26218/2026Numero sezionale 358d6/2e0l2i6neato alcuni indiscussi principi di diritto.

In particDoalatar ep:u binbl icazione 05/10/2026tema di contributi previdenziali, sorge l'obbligo didoppia iscrizione nella gestione separata ex art. 2, comma 26,della l. n. 335 del 1995 ed in quella commercianti qualora ilsocio amministratore di una società di capitali partecipipersonalmente al lavoro aziendale, svolgendo l'attivitàoperativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con caratteredi abitualità e preponderanza rispetto agli altri fattori produttivi,ed è compito del giudice di merito accertare, in modo puntualee rigoroso, la sussistenza dei requisiti di legge per talecoesistenza, nonché l'assolvimento dell'onere probatorio acarico dell'ente previdenziale, ai cui fini assumono rilevanza lacomplessità dell'attività, la presenza di dipendenti ocollaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte (Cass.03/04/2017, n. 8613; Cass. 02/05/2018, n. 10426).

Ed ancora:in tema di gestione assicurativa del socio amministratore dis.r.l., la doppia iscrizione, alla gestione separata di cui all'art. 2,comma 26, della l. n. 335 del 1995 ed alla gestione degliesercenti attività commerciali, di cui all'art. 1, comma 203, dellal. n. 662 del 1996, pur essendo consentita, presupponel'accertamento in concreto, con onere della prova a caricodell'Inps, della partecipazione personale del socio all'attivitàaziendale commerciale in modo abituale e prevalente, daintendersi non soltanto come espletamento di un'attivitàesecutiva o materiale, ma anche organizzativa e direttiva dinatura intellettuale, poiché anche in tal caso vi è un apportopersonale all'attività di impresa, con ingerenza diretta erilevante nel ciclo produttivo della stessa (Cass. 10/08/2023,n. 24439).1.3.

Orbene, tali principi assumono rilievo sia per definirel’attività svolta come abituale e prevalente nonché differente daNumero registro generale 29042/2022 Numero di raccolta generale 26218/2026Num ero sezionale 3586/2026 Data pubblicazione 05/10/2026quella tipica dell’amministratore, sia per definire la latitudinedell’onere probatorio gravante sull’INPS e le modalità degliaccertamenti rimessi al giudice del merito.1.4.

Orbene, va ancora premesso che la sentenza di primo gradodel Tribunale di Lecco aveva accolto il ricorso perché, quantoalla società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva ritenuto insussistente ilrequisito soggettivo dell’attività abituale e prevalente digestione da parte del ricorrente, ritenendo che le sue attivitàfossero state limitate alla attività di amministratore.

Quanto allaEco [OSCURATO:SOCIETA]. la sentenza di primo grado avevaaffermato innanzi tutto l’insussistenza del requisito oggettivo ecioè dell’esercizio di una attività commerciale svolta dallasocietà che avrebbe esercitato solo attività di gestione diimmobili previa locazione.1.5.

A fronte dell’impugnazione dell’INPS la sentenza di appellosi diffonde circa la verifica della attività svolta da GiampietroParma in seno alla [OSCURATO:SOCIETA]. e afferma che sussistevail requisito soggettivo per la iscrizione di ufficio perché in viaprevalente il ricorrente si occupava della gestione operativaaziendale.

Sotto questo profilo la sentenza impugnata va esenteda censure perché appare esaustiva circa la verifica del requisitosoggettivo, riscontrato nel senso contrario rispetto a quanto giàescluso dal Tribunale.

Quella condotta, peraltro, è una attivitàdi apprezzamento in fatto, entro i limiti disegnati dallagiurisprudenza di legittimità, ed è per questa via questionesottratta al sindacato della Corte.

Sotto questo profilo il primomotivo è infondato.1.6.

In ordine alla società [OSCURATO:SOCIETA]. si impongono,ad avviso del Collegio, diverse considerazioni.

La sentenza diprimo grado aveva escluso lo svolgimento di attivitàcommerciale con riguardo detta società attraverso uno specificoNumero registro generale 29042/2022 Numero di raccolta generale 26218/2026Num ero sezionale 3586/2026 Data pubblicazione 05/10/2026passaggio motivazionale che si risolveva in una autonomastatuizione.Così la sentenza del Tribunale: «in mancanza di altre emergenzeprocessuali (ed invero di pertinenti richieste istruttorie) cheprovino l’apporto lavorativo del Parma nel ciclo produttivo diEcoconsulting e tantomeno di [OSCURATO:SOCIETA], non resta checoncludere per l’insussistenza del presupposto soggettivo perl’iscrizione del ricorrente alla [OSCURATO:PERSONA].

Perquanto riguarda la [OSCURATO:SOCIETA] va poi considerato che peressa difetta anche la prova dell’esercizio in concreto diun’attività commerciale, non constando che essa svolgesseproprietà e di percezione dei relativi canoni.

Il teste Borghi hainfatti dichiarato che la società dal 2002 si occupa soltanto dellagestione degli affitti del patrimonio immobiliare di famiglia e lateste Pelucchi (per il periodo dal 2007 al 2017, in cui ha lavoratoper [OSCURATO:SOCIETA]) ha dichiarato di avere potuto constatare cheEco [OSCURATO:SOCIETA] non svolgeva attività commerciale, non avevaneanche una propria sede né un proprio ufficio autonomo».1.7.

A fronte di queste affermazioni della sentenza di primogrado, e delle specifiche contestazioni dell’odierno ricorrente giàspiegate nel ricorso introduttivo del giudizio e di seguitoriproposte in appello, l’INPS nell’interporre appello non hacensurato la statuizione.

Per questa via la censura prospettatadal ricorrente con il primo motivo, che specificamente richiamal’attenzione sulla statuizione del Tribunale circa la mancanza delrequisito oggettivo per [OSCURATO:SOCIETA]., consente alCollegio di rilevare d’ufficio il giudicato interno.

Come affermatodalla sentenza di primo grado e non censurato con l’appellodall’INPS, per la [OSCURATO:SOCIETA]. difettava il requisitooggettivo per l’iscrizione.

Sul punto si è formato giudicatoNumero registro generale 29042/2022 Numero di raccolta generale 26218/2026Num ero sezionale 3586/2026 Data pubblicazione 05/10/2026interno.

Per questa via, quanto alla medesima società, vienemeno il rilievo del requisito soggettivo, su cui peraltro non sirileva specifica statuizione della Corte d’appello.1.8.

Il primo motivo di ricorso deve, allora, essere accolto concassazione della sentenza impugnata nella parte in cui non harilevato l’esistenza del giudicato circa l’insussistenza dei requisitiper l’iscrizione in relazione alla società [OSCURATO:SOCIETA]2.

Va, a questo punto, esaminato il terzo motivo di ricorso cheal primo è connesso logicamente e giuridicamente.

Con il terzomotivo di ricorso si deduce omesso esame su un fatto decisivoe controverso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 9, legge[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 335 in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 116, commi 8,10 e 15, lett. a), della legge 22/12/20000, n. 388 in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.2.1.

Si critica la sentenza impugnata perché ha omesso qualsiasipronuncia sull’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] il mancato accoglimento della domanda di restituzione deicontributi versati alla gestione commercianti.

La sentenzaimpugnata ha, infatti, ritenuto assorbito l’appello incidentale inragione del rigetto integrale delle domande principali spiegatein primo grado da [OSCURATO:PERSONA] circa la (in)sussistenza deirequisiti per l’iscrizione all’albo.2.2.

L’accoglimento, in parte e nei limiti indicati sub. 1.8., delprimo motivo determina l’accoglimento in parte anche del terzomotivo, atteso che sulla domanda riproposta con l’appelloincidentale, previa cassazione della sentenza, dovràpronunciarsi la Corte di Appello in sede di rinvio con riguardo adeventuali contributi versati per la società [OSCURATO:SOCIETA].Numero registro generale 29042/2022 Numero di raccolta generale 26218/2026Num ero sezionale 3586/2026 Data pubblicazione 05/10/20263.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c. in tema di onere della prova, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., omesso esamesu un fatto decisivo e controverso, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c.

Si censura, con questo strumento, lasentenza impugnata perché avrebbe errato anche «nella partein cui ha ritenuto che sarebbe stata fornita dall’INPS la provadella sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, valorizzando,così, il contenuto delle dichiarazioni rese in sede ispettiva eall’esito dell’attività istruttoria che si è svolta nel corso delgiudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Lecco».3.1.

Si critica la sentenza per aver ritenuto che l’INPS avesseofferto la prova di una attività di [OSCURATO:PERSONA] prevalentee abituale nelle due società e tale da giustificare l’iscrizione allagestione commercianti, si contesta che la Corte di Appello abbiacondotto una verifica dei presupposti per l’iscrizione in modopuntuale e rigoroso.3.2.

Il secondo motivo di ricorso, in ragione delle statuizioni sulprimo e sul terzo motivo di ricorso, risulta privo di rilevanza eva disatteso, atteso l’accoglimento dei suddetti motivi quanto alrilievo del giudicato circa l’insussistenza del requisito oggettivoin relazione a [OSCURATO:SOCIETA]., e il rigetto dei suddettimotivi in relazione a [OSCURATO:SOCIETA]4.

In definitiva il ricorso è accolto quanto al primo e al terzomotivo, nei limiti innanzi specificati, rigettato nel resto; neconsegue la cassazione della sentenza in relazione ai motiviparzialmente accolti e il rinvio del giudizio alla Corte territorialecompetente, che provvederà anche alla liquidazione delle spesedel giudizio di legittimità.

P.Q.MNumero registro generale 29042/2022 Numero di raccolta generale 26218/2026Num ero sezionale 3586/2026 Data pubblicazione 05/10/2026La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso nei terminidi cui in motivazione, rigetta nel resto il ricorso, cassa lasentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia allaCorte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche perla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile, del 17 settembre 2026.La PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ricorrente -contro2026 I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],3586 in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 265/2022 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 30/05/2022 R.G.N. 1038/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29042/2022 Numero di raccolta generale 26218/2026Num ero sezionale 3586/2026 Data pubblicazione 05/10/20261. [OSCURATO:PERSONA], in data 07/01/2019, riassumeva innanzial Tribunale di Lecco, il ricorso in opposizione - originariamenteproposto davanti al Tribunale di Monza - avverso l’avviso diaddebito n. 434 2018 00003083 87 000, notificato in data04/07/2018 ed avente ad oggetto l’intimazione al pagamentodella somma pari ad euro 7.092,42 in ragione del pretesoomesso versamento della contribuzione obbligatoria dovuta allaGestione [OSCURATO:PERSONA] istituita presso l’INPS per gli anni 2016e 2017. A tale ricorso veniva riunito altro giudizio - instauratodallo stesso [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale di Monza e poiriassunto presso il Tribunale di Lecco - avverso avviso diaddebito n. 434 2017 00009019 88 000, notificato il24/11/2017, e recante intimazione al pagamento dell’ulterioresomma di euro 115.405,09 in virtù del ritenuto omessoversamento della contribuzione eccedente il minimale dei redditidovuta alla [OSCURATO:PERSONA] istituita presso l’INPS per glianni dal 2007 al 2011.1.1. [OSCURATO:PERSONA] nel merito chiedeva l’annullamento degliavvisi impugnati in ragione della insussistenza dei requisitilegittimanti l’iscrizione alla gestione commercianti nonché larestituzione delle somme già versate e pari ad euro 83.416,99;il ricorrente eccepiva l’intervenuta prescrizione dei contributipretesi dall’[OSCURATO:PERSONA] previdenziale, nonché l’errato ed illegittimocalcolo delle somme richieste e delle sanzioni applicate. Inproposito il ricorrente deduceva: di svolgere, quale occupazioneprevalente, il ruolo di presidente del consiglio diamministrazione della società [OSCURATO:SOCIETA]., conriferimento alla quale era regolarmente iscritto alla gestioneseparata dell’INPS; di essere amministratore unico della societàECO [OSCURATO:SOCIETA]. che si occupava della gestione delNumero registro generale 29042/2022 Numero di raccolta generale 26218/2026Num ero sezionale 3586/2026 Data pubblicazione 05/10/2026patrimonio immobiliare di famiglia esclusivamente attraverso lalocazione delle unità immobiliari di proprietà; l’insussistenza,con riferimento alla posizione ricoperta in entrambe le società,dei requisiti soggettivi (abitualità e prevalenza dellapartecipazione al lavoro aziendale) per l’iscrizione alla gestionecommercianti e, con riferimento alla seconda società,l’inesistenza anche dei requisiti oggettivi (per assenza di attivitàcommerciale).1.2. L’INPS si costituiva e chiedeva il rigetto delle opposizionispiegate nei giudizi riuniti.1.3. Con la sentenza n. 20/2021 il Tribunale di Lecco accoglievale opposizioni spiegate da [OSCURATO:PERSONA] e compensava lespese di lite.2. Avverso detta sentenza l’INPS proponeva appello. GiampietroParma si costituiva nel giudizio di secondo grado chiedendo ilrigetto dell’appello principale e spiegando appello incidentale inordine alla intervenuta compensazione delle spese di lite delgiudizio di primo grado.2.1. Con la sentenza n. 265/2022 depositata in data30/05/2022 la Corte di Appello di Milano, sezione lavoro, inaccoglimento dell’impugnazione e in riforma della sentenzaimpugnata, respingeva le domande svolte da [OSCURATO:PERSONA] il ricorso in primo grado.3. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione articolando tre motivi.4. L’INPS si è costituito con controricorso chiedendo il rigettodell’impugnazione.5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consigliodel 17/09/2026.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 29042/2022 Numero di raccolta generale 26218/2026Num ero sezionale 3586/2026 Data pubblicazione 05/10/20261. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995 n. 335,nonché dell’art. 1, commi 203 e 208, legge 23 dicembre 1996,n. 662 in tema di obbligatorietà di iscrizione alla gestionecommercianti dell’INPS, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3 c.p.c.1.1. Il ricorrente critica la sentenza impugnata perché la Cortedi Appello di Milano «nel disattendere le prescrizioni contenutenella normativa in tema di iscrizione obbligatoria alla GestioneCommercianti dell’INPS, ha erroneamente ritenuto lasussistenza di un’attività lavorativa con carattere di abitualità eprevalenza (che costituirebbe valido presupposto dell’iscrizionealla [OSCURATO:PERSONA]) da parte dell’odierno ricorrente».Secondo la parte ricorrente la sentenza impugnata, pur recandoformale adesione ai principi affermati dalla giurisprudenza dilegittimità circa i presupposti per l’iscrizione alla gestionecommercianti, avrebbe nel concreto falsamente applicato iprincipi normativi e giurisprudenziali di rilievo ritenendosussistente il requisito soggettivo quanto ad entrambe lesocietà: tanto perché il ricorrente mai aveva prestato unagestione concreta e ordinaria delle società, essendosi piuttostolimitato a svolgere le funzioni, anche formalmente rivestite, diamministratore; non era, poi, da ritenersi sussistente il requisitooggettivo in ordine alla società [OSCURATO:SOCIETA]. perchéessa svolgeva attività limitata alla gestione e alla locazione dicespiti immobiliari e, pertanto, non rivestiva caratterecommerciale.1.2. Ai fini della delibazione di questo motivo di ricorso, vapremesso che questa Corte, quanto all’obbligo di iscrizione nellagestione commercianti dei soggetti amministratori di società, haNum ero registro generale 29042/2022 Numero di raccolta generale 26218/2026Numero sezionale 358d6/2e0l2i6neato alcuni indiscussi principi di diritto. In particDoalatar ep:u binbl icazione 05/10/2026tema di contributi previdenziali, sorge l'obbligo didoppia iscrizione nella gestione separata ex art. 2, comma 26,della l. n. 335 del 1995 ed in quella commercianti qualora ilsocio amministratore di una società di capitali partecipipersonalmente al lavoro aziendale, svolgendo l'attivitàoperativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con caratteredi abitualità e preponderanza rispetto agli altri fattori produttivi,ed è compito del giudice di merito accertare, in modo puntualee rigoroso, la sussistenza dei requisiti di legge per talecoesistenza, nonché l'assolvimento dell'onere probatorio acarico dell'ente previdenziale, ai cui fini assumono rilevanza lacomplessità dell'attività, la presenza di dipendenti ocollaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte (Cass.03/04/2017, n. 8613; Cass. 02/05/2018, n. 10426). Ed ancora:in tema di gestione assicurativa del socio amministratore dis.r.l., la doppia iscrizione, alla gestione separata di cui all'art. 2,comma 26, della l. n. 335 del 1995 ed alla gestione degliesercenti attività commerciali, di cui all'art. 1, comma 203, dellal. n. 662 del 1996, pur essendo consentita, presupponel'accertamento in concreto, con onere della prova a caricodell'Inps, della partecipazione personale del socio all'attivitàaziendale commerciale in modo abituale e prevalente, daintendersi non soltanto come espletamento di un'attivitàesecutiva o materiale, ma anche organizzativa e direttiva dinatura intellettuale, poiché anche in tal caso vi è un apportopersonale all'attività di impresa, con ingerenza diretta erilevante nel ciclo produttivo della stessa (Cass. 10/08/2023,n. 24439).1.3. Orbene, tali principi assumono rilievo sia per definirel’attività svolta come abituale e prevalente nonché differente daNumero registro generale 29042/2022 Numero di raccolta generale 26218/2026Num ero sezionale 3586/2026 Data pubblicazione 05/10/2026quella tipica dell’amministratore, sia per definire la latitudinedell’onere probatorio gravante sull’INPS e le modalità degliaccertamenti rimessi al giudice del merito.1.4. Orbene, va ancora premesso che la sentenza di primo gradodel Tribunale di Lecco aveva accolto il ricorso perché, quantoalla società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva ritenuto insussistente ilrequisito soggettivo dell’attività abituale e prevalente digestione da parte del ricorrente, ritenendo che le sue attivitàfossero state limitate alla attività di amministratore. Quanto allaEco [OSCURATO:SOCIETA]. la sentenza di primo grado avevaaffermato innanzi tutto l’insussistenza del requisito oggettivo ecioè dell’esercizio di una attività commerciale svolta dallasocietà che avrebbe esercitato solo attività di gestione diimmobili previa locazione.1.5. A fronte dell’impugnazione dell’INPS la sentenza di appellosi diffonde circa la verifica della attività svolta da GiampietroParma in seno alla [OSCURATO:SOCIETA]. e afferma che sussistevail requisito soggettivo per la iscrizione di ufficio perché in viaprevalente il ricorrente si occupava della gestione operativaaziendale. Sotto questo profilo la sentenza impugnata va esenteda censure perché appare esaustiva circa la verifica del requisitosoggettivo, riscontrato nel senso contrario rispetto a quanto giàescluso dal Tribunale. Quella condotta, peraltro, è una attivitàdi apprezzamento in fatto, entro i limiti disegnati dallagiurisprudenza di legittimità, ed è per questa via questionesottratta al sindacato della Corte. Sotto questo profilo il primomotivo è infondato.1.6. In ordine alla società [OSCURATO:SOCIETA]. si impongono,ad avviso del Collegio, diverse considerazioni. La sentenza diprimo grado aveva escluso lo svolgimento di attivitàcommerciale con riguardo detta società attraverso uno specificoNumero registro generale 29042/2022 Numero di raccolta generale 26218/2026Num ero sezionale 3586/2026 Data pubblicazione 05/10/2026passaggio motivazionale che si risolveva in una autonomastatuizione.Così la sentenza del Tribunale: «in mancanza di altre emergenzeprocessuali (ed invero di pertinenti richieste istruttorie) cheprovino l’apporto lavorativo del Parma nel ciclo produttivo diEcoconsulting e tantomeno di [OSCURATO:SOCIETA], non resta checoncludere per l’insussistenza del presupposto soggettivo perl’iscrizione del ricorrente alla [OSCURATO:PERSONA]. Perquanto riguarda la [OSCURATO:SOCIETA] va poi considerato che peressa difetta anche la prova dell’esercizio in concreto diun’attività commerciale, non constando che essa svolgesseproprietà e di percezione dei relativi canoni. Il teste Borghi hainfatti dichiarato che la società dal 2002 si occupa soltanto dellagestione degli affitti del patrimonio immobiliare di famiglia e lateste Pelucchi (per il periodo dal 2007 al 2017, in cui ha lavoratoper [OSCURATO:SOCIETA]) ha dichiarato di avere potuto constatare cheEco [OSCURATO:SOCIETA] non svolgeva attività commerciale, non avevaneanche una propria sede né un proprio ufficio autonomo».1.7. A fronte di queste affermazioni della sentenza di primogrado, e delle specifiche contestazioni dell’odierno ricorrente giàspiegate nel ricorso introduttivo del giudizio e di seguitoriproposte in appello, l’INPS nell’interporre appello non hacensurato la statuizione. Per questa via la censura prospettatadal ricorrente con il primo motivo, che specificamente richiamal’attenzione sulla statuizione del Tribunale circa la mancanza delrequisito oggettivo per [OSCURATO:SOCIETA]., consente alCollegio di rilevare d’ufficio il giudicato interno. Come affermatodalla sentenza di primo grado e non censurato con l’appellodall’INPS, per la [OSCURATO:SOCIETA]. difettava il requisitooggettivo per l’iscrizione. Sul punto si è formato giudicatoNumero registro generale 29042/2022 Numero di raccolta generale 26218/2026Num ero sezionale 3586/2026 Data pubblicazione 05/10/2026interno. Per questa via, quanto alla medesima società, vienemeno il rilievo del requisito soggettivo, su cui peraltro non sirileva specifica statuizione della Corte d’appello.1.8. Il primo motivo di ricorso deve, allora, essere accolto concassazione della sentenza impugnata nella parte in cui non harilevato l’esistenza del giudicato circa l’insussistenza dei requisitiper l’iscrizione in relazione alla società [OSCURATO:SOCIETA]2. Va, a questo punto, esaminato il terzo motivo di ricorso cheal primo è connesso logicamente e giuridicamente. Con il terzomotivo di ricorso si deduce omesso esame su un fatto decisivoe controverso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 9, legge[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 335 in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 116, commi 8,10 e 15, lett. a), della legge 22/12/20000, n. 388 in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.2.1. Si critica la sentenza impugnata perché ha omesso qualsiasipronuncia sull’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] il mancato accoglimento della domanda di restituzione deicontributi versati alla gestione commercianti. La sentenzaimpugnata ha, infatti, ritenuto assorbito l’appello incidentale inragione del rigetto integrale delle domande principali spiegatein primo grado da [OSCURATO:PERSONA] circa la (in)sussistenza deirequisiti per l’iscrizione all’albo.2.2. L’accoglimento, in parte e nei limiti indicati sub. 1.8., delprimo motivo determina l’accoglimento in parte anche del terzomotivo, atteso che sulla domanda riproposta con l’appelloincidentale, previa cassazione della sentenza, dovràpronunciarsi la Corte di Appello in sede di rinvio con riguardo adeventuali contributi versati per la società [OSCURATO:SOCIETA].Numero registro generale 29042/2022 Numero di raccolta generale 26218/2026Num ero sezionale 3586/2026 Data pubblicazione 05/10/20263. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c. in tema di onere della prova, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., omesso esamesu un fatto decisivo e controverso, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c. Si censura, con questo strumento, lasentenza impugnata perché avrebbe errato anche «nella partein cui ha ritenuto che sarebbe stata fornita dall’INPS la provadella sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, valorizzando,così, il contenuto delle dichiarazioni rese in sede ispettiva eall’esito dell’attività istruttoria che si è svolta nel corso delgiudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Lecco».3.1. Si critica la sentenza per aver ritenuto che l’INPS avesseofferto la prova di una attività di [OSCURATO:PERSONA] prevalentee abituale nelle due società e tale da giustificare l’iscrizione allagestione commercianti, si contesta che la Corte di Appello abbiacondotto una verifica dei presupposti per l’iscrizione in modopuntuale e rigoroso.3.2. Il secondo motivo di ricorso, in ragione delle statuizioni sulprimo e sul terzo motivo di ricorso, risulta privo di rilevanza eva disatteso, atteso l’accoglimento dei suddetti motivi quanto alrilievo del giudicato circa l’insussistenza del requisito oggettivoin relazione a [OSCURATO:SOCIETA]., e il rigetto dei suddettimotivi in relazione a [OSCURATO:SOCIETA]4. In definitiva il ricorso è accolto quanto al primo e al terzomotivo, nei limiti innanzi specificati, rigettato nel resto; neconsegue la cassazione della sentenza in relazione ai motiviparzialmente accolti e il rinvio del giudizio alla Corte territorialecompetente, che provvederà anche alla liquidazione delle spesedel giudizio di legittimità. P.Q.MNumero registro generale 29042/2022 Numero di raccolta generale 26218/2026Num ero sezionale 3586/2026 Data pubblicazione 05/10/2026La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso nei terminidi cui in motivazione, rigetta nel resto il ricorso, cassa lasentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia allaCorte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche perla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile, del 17 settembre 2026.La PresidenteIrene Tricomi
Sentenza Cassazione n. 26218/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris