CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 gennaio 2022
Cassazione n. 41334/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che, con requisitoria scritta rassegnata ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;11 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe, resa il 28 febbraio 2022, ha confermato l'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze il 9 agosto 1996 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in riferimento al delitto di omicidio premeditato di cui agli artt. 575, 577, n. 3, cod. pen., contestato come da lui commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condotta che aveva cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA], colpito in modo letale con uno o più coltelli al petto e alle gambe, allo scopo di assicurarsi lo sfruttamento della prostituzione di [OSCURATO:PERSONA], fidanzata della vittima, fatto avvenuto in Firenze, il 16 settembre 1995. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto la richiesta di riesame avverso l'ordinanza applicativa della misura una volta che la stessa era stata notificata all'imputato dopo la restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna del medesimo alla pena dell'ergastolo, siccome colpevole del suindicato delitto, resa dalla Corte di assise di Firenze il 10 dicembre 1996 (dichiarata irrevocabile il 9 giugno 1998), restituzione nel termine disposta dalla Corte di assise di appello di Firenze con ordinanza del 24 gennaio 2022. Il Tribunale, circa la gravità indiziaria, ha richiamato l'approdo, accertativo della responsabilità dell'imputato, raggiunto dalla Corte di assise nella sentenza ora assoggettata a impugnazione, mentre, per quanto concerne le esigenze cautelari, ha ritenuto sussistente il pericolo di commissione di ulteriori reati e ha considerato la concorrente evenienza del pericolo di fuga, anche alla stregua della pregressa latitanza di [OSCURATO:PERSONA], individuando poi nella misura custodiale carceraria l'unica tuttora adeguata a tutelare le indicate esigenze. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo con cui lamenta la violazione degli artt. 129, 274, 299 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione Il ricorrente denuncia come illogica la valutazione del tempo trascorso dall'emissione della ordinanza cautelare al momento della sua nuova notifica avvenuta nel 2022: l'ordinanza di restituzione nel termine per impugnare infatti aveva accertato che [OSCURATO:PERSONA] non aveva avuto notizia del procedimento e, quindi, della stessa ordinanza applicativa della misura. Inoltre - ha aggiunto la difesa - i giudici del riesame non avrebbero potuto annettere valore alle dedotte ricerche dell'imputato per un altro reato di omicidio, perché il dato non risultava accompagnato da indicazioni precise e, come tale, era da considerarsi irrilevante nel presente procedimento cautelare.Si è ulteriormente considerato insufficiente per l'adeguata prova del pericolo di fuga il riferimento alla mancanza del radicamento in Italia dell'imputato e al fatto del suo rintraccio in Albania, dove peraltro [OSCURATO:PERSONA] in questi anni aveva avuto una stabile residenza insieme alla famiglia esponendo le sue esatte generalità: in questa prospettiva, la difesa lamenta che è stata ignorata dal Tribunale la documentazione prodotta e che, poi, è stata illogicamente svalutata la soluzione abitativa, offerta da soggetto terzo in funzione della collocazione dell'imputato in regime custodiale domestico, per il solo fatto che tale terzo non era conosciuto, requisito non previsto dall'art. 284 cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale, nella requisitoria rassegnata ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre del 2020, n. 176, come richiamato dall'art. 16 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando che la complessiva doglianza articolata dal ricorrente non ha scalfito le considerazioni svolte dal Tribunale in merito alla persistenza delle esigenze cautelari apprezzate, in riferimento alla natura del fatto e alla sua gravità, correlate alla presunzioni di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene l'impugnazione, nel suo complesso, infondata e, quindi, da rigettarsi. 2. Appare utile premettere che il Tribunale, quanto alla verifica delle esigenze cautelari (unico tema in relazione a cui sussiste concreta devoluzione), ha reputato la persistenza del 'pericolo di commissione di ulteriori reati da parte di [OSCURATO:PERSONA], in ragione della gravità del 'fatto ascrittogli, delle modalità e delle circostanze di commissione dello stesso e del contesto, collegato alla criminalità dedita allo sfruttamento della prostituzione, in cui il reato era stato perpetrato. Inadeguata per asseverare la prova contraria è stata reputata la documentazione prodotta. Inoltre, i giudici del riesame, con riferimento al, pure ravvisato, pericolo di fuga, hanno evidenziato che [OSCURATO:PERSONA], irregolare e senza fissa dimora, scomparve subito dopo l'omicidio e si rese latitante, sottraendosi volontariamente alla misura, per essere rintracciato soltanto 26 anni dopo, a seguito di ricerche in Albania. In questa prospettiva, si è notato da parte del Tribunale che la posizione dell'imputato manca di alcun radicamento familiare e lavorativo e si è considerato che la sorella dello stesso, nel corso del processo svoltosi in contumacia, aveva riferito che il fratello risultava già ricercato per omicidio: circostanza risultata verificata, essendo emersa una segnalazione all'estero proprio per omicidio. Quanto all'adeguatezza della misura, quella carceraria è stata considerata dai giudici del riesame l'unica adeguata a tutelare le indicate esigenze, anche nel quadro della disciplina di cui all'art. 275 cod. proc. pen., nemmeno gli arresti domiciliari presidiati elettronicamente apparendo idonei ad assicurare il rispetto della cautela, stanti l'assenza di autocontrollo caratterizzante l'imputato e l'inadeguatezza della soluzione abitativa prospettata, tra l'altro offerta da un soggetto estraneo. 3. Il complessivo discorso giustificativo esposto dal Tribunale resiste alle critiche mosse dal ricorrente avverso il provvedimento emesso in sede di riesame dell'ordinanza genetica, l'estraneità della quale all'ambito degli effetti determinati dalla restituzione nel termine per impugnare la sentenza è da considerarsi, peraltro, assodata (v., per le conseguenze, Sez. 1, n. 37329 del 08/07/2015, Maloku, Rv. 265018 - 01; Sez. 1, Ord., n. 12903 del 24/03/2009, Sinani, Rv. 243500 - 01). 3.1. Per quanto concerne il pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie, invero, i giudici del riesame hanno fornito un quadro preciso dei concreti elementi di allarme che, nonostante il tempo trascorso, emergono con riferimento alla personalità dell'imputato, innegabile essendo l'estrema gravità del fatto ascrittogli, così come sono state in modo congruo e non illogico - dunque, incensurabile in questa sede - valutate a suo carico le modalità e le circostanze della commissione dell'omicidio aggravato di cui si tratta, nonché il contesto, collegato alla criminalità dedita allo sfruttamento della prostituzione, in cui esso è stato deliberato in modo premeditato ed eseguito, in concorso con altri, da [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, non obliterato il grande intervallo temporale dalla commissione dei fatti, ma nemmeno trascurato il comportamento serbato dall'imputato in tale intervallo, il Tribunale non ha decampato dal principio di diritto secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidiva (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991 - 01). Non generico, ma adeguatamente circostanziato, è risultato, in tal senso, anche il riferimento all'ulteriore vicenda, inerente a procedimento per omicidio, elemento acquisito, alla stregua di quanto è emerso nella sentenza di condanna a carico di [OSCURATO:PERSONA], sia per averlo affermato la sorella, sia per aver formato oggetto della segnalazione all'estero dello stesso [OSCURATO:PERSONA] per quel delitto. Nel suo complesso, quindi, l'esigenza cautelare specialpreventiva, soprattutto in rapporto alle concrete e allarmanti circostanze della fattispecie e alla personalità dell'imputato, si profila essere stata incensurabilmente ritenuta dal Tribunale come persistente, senza che il tempo trascorso sia risultato indicativo del suo decadimento. 3.2. In ordine alla - ritenuta dai giudici della cautela in via concorrente - esigenza cautelare inerente al pericolo di fuga, le deduzioni del ricorrente tese a svalutare, siccome risalente, la sua condizione di latitanza nel procedimento, pur seguita dall'accertata sua carenza di effettiva conoscenza del relativo prosieguo e del provvedimento che lo ha esitato, nemmeno sono persuasive. Si è precisato in modo condivisibile che, in tema di misure cautelari personali, ai fini della valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari in relazione al tempus commissi delicti, non deve ricomprendersi il periodo in cui l'indagato si è volontariamente sottratto all'esecuzione della misura, giacché in tal modo si intende tal modo cristallizzata per facta concludentia la sussistenza del predetto requisito al momento dell'insorgenza dello stato di latitanza: d'altro canto, opinando diversamente, si finirebbe per rimettere alla scelta dell'indagato la determinazione di uno iato temporale tra la valutazione di attualità dei pericula in libertate compiuta dal giudice e il momento in cui la misura stessa trova esecuzione in ragione della latitanza (Sez. 2, n. 25740 del 01/07/2021, Ndiaye, Rv. 281466 - 01). Né appare illogica la considerazione del pregresso stato di latitanza operata da giudici della cautela al fine della ponderazione dello specifico periculum in disamina, dal momento che il concreto pericolo di fuga, integrante l'esigenza cautelare di cui all'art. 274 cod. proc. pen., può essere dedotto dal pregresso stato di latitanza dell'indagato, in quanto tale stato è evidentemente sintomatico di una disobbedienza alla legge e rivelatore di Lina tendenza comunque ostruzionistica all'esecuzione di un provvedimento restrittivo della libertà personale, senza che l'attualità di tale pericolo possa dirsi automaticamente esclusa dal solo fatto della cessazione della latitanza, quand'anche essa sia intervenuta per la volontaria costituzione della persona sottoposta alle indagini o imputata (Sez. 3, n. 36909 del 19/12/2014, dep. 2015, Milite, Rv. 265175 - 01). Nel caso di specie, l'allontanamento dal territorio italiano da parte di [OSCURATO:PERSONA] è avvenuto dopo la commissione del fatto oggetto di processo, con l'effetto che la misura cautelare applicatagli con l'ordinanza genetica non aveva avuto concreta esecuzione: non illogico risulta pertanto il ragionamento svolto dai giudici del riesame lì dove hanno ritenuto che - immutate le condizioni di base e, anzi, emessa nelle more, con esito nettamente sfavorevole all'imputato, la sentenza per impugnare la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato restituito nel termine - la situazione di fatto non è di ostacolo a una ulteriore fuga del medesimo, anche al di fuori del territorio italiano. 3.3. In definitiva, anche al netto del riferimento, da ritenersi improprio, alla duplice presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (dal momento che, in assenza di una disposizione transitoria, la misura cautelare in corso di esecuzione, disposta prima dell'entrata in vigore del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, che ha modificato l'art. 275 cod. proc. pen., ampliando, fra gli altri all'omicidio, il catalogo dei reati per i quali vale la presunzione legale di adeguatezza della sola custodia carceraria, non può subire modifiche unicamente per effetto della nuova e più sfavorevole normativa: Sez. U, n. 27919 del 31/03/2011, Ambrogio, Rv. 250195 - 01), la motivazione resa dal Tribunale del riesame in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari suindicate non si profila superata dalle censure esaminate. 4. Non è, infine, fondata la critica svolta dalla difesa in merito al ragionamento offerto dai giudici del merito cautelare a sostegno dell'affermata adeguatezza della sola misura custodiale inframuraria, pure in relazione alla sollecitata misura degli arresti domiciliari. Il Tribunale ha, con congrui riferimenti alla situazione esaminata, escluso la concreta possibilità della formulazione di una prognosi positiva relativamente al comportamento dell'imputato con riferimento a qualsivoglia misura cautelare diversa dalla detenzione inframuraria: e, in tale analisi, si è specificamente riferito agli arresti domiciliari nel loro complesso, vieppiù per come genericamente prospettati, afferendo a valutazione di merito, incensurabile in questa sede, quella di non adeguatezza della soluzione abitativa addotta dall'imputato per l'indicazione del domicilio detentivo. È stato, in particolare, sottolineato che il rispetto degli stessi arresti domiciliari sarebbe restato rimesso all'autodeterminazione di [OSCURATO:PERSONA], sulla quale, però, in ragione degli elementi emersi, valutati come dimostrativi della sua mancanza di autocontrollo e della sua inclinazione a serbare una condotta spregiudicata, non poteva farsi alcun serio affidamento, e la relativa situazione avrebbe consentito all'imputato un'ampia libertà di movimento del tutto controindicata a fronte della necessità di contenimento dei pericula individuati. In questa prospettiva, la motivazione resa dal Tribunale rende chiara anche la ragione per la quale nemmeno gli arresti domiciliari con l'ausilio del controllo elettronico siano stati reputati tali da costituire una misura cautelare, allo stato, praticabile nel caso di specie. Invero, fermo restando che gli arresti domiciliari con l'ausilio del presidio elettronico non costituiscono una nuova e autonoma misura cautelare, ma configurano un nuovo strumento di controllo, previsto dall'art. 275-bis cod. proc. pen. e applicabile, nei casi stabiliti dal legislatore, alle misure cautelari esistenti, con la specificazione che, a seguito della riforma introdotta dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve sempre motivare sull'inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651 - 01), deve tuttavia aggiungersi che la necessità di tale esplicita motivazione non viene in rilievo qualora il giudice di merito abbia dovuto escludere in radice, per ragioni specifiche, quali le caratteristiche delle esigenze cautelari afferenti alla situazione valutata o l'inidoneità del domicilio proposto, la compatibilità di ogni forma di arresti domiciliari: sicché il giudizio del tribunale sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull'assenza di opportunità dell'impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762 - 01; Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463 - 01). Deve, quindi, considerarsi che la spiegata, attuale carenza in capo a [OSCURATO:PERSONA] della capacità contenitiva del regime cautelare a base anche fiduciaria riconnesso alla custodia domestica, quand'anche presidiata dagli strumenti di controllo elettronico, ha condotto alla coerente conclusione che la misura autocustodiale, pur rafforzata, non possa considerarsi assistita da una favorevole prognosi rispetto alla tutela delle enucleate esigenze cautelari. 5. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. A tale statuizione fa seguito, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di riferimento, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e