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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21273/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uh)L Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'ordinanza in parola ha respinto l'appello proposto nell'interesse di Hazrat avverso il provvedimento di applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato, ribadendo il giudizio di pericolosità sociale a carico del condannato in ragione della presenza di un significativo carico pendente per traffico transnazionale di stupefacenti (suggestivo di collegamenti con contesti criminali) e dell'assenza di riferimenti socio-familiari e lavorativi sul territorio; ritenuto che il ricorso, con il quale vengono dedotti, con un unico motivo, violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. peli., sia confutativo e aspecifico, limitandosi a evidenziare il positivo percorso trattamentale e l'assenza di carichi pendenti, senza però dimostrarsi capace di disarticolare la congrua e logica motivazione offerta dal Tribunale di sorveglianza, in specie per quanto riguarda la mancanza di riferimenti socio-familiari e lavorativi, sul territorio nazionale, al momento della sua scarcerazione: condizione di vulnerabilità che, del tutto logicamente, l'ordinanza impugnata ha individuato, anche a partire dai precedenti per spaccio, come una condizione predisponente a una ricaduta nel reato; ritenuto, conclusivamente, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uh)L Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'ordinanza in parola ha respinto l'appello proposto nell'interesse di Hazrat avverso il provvedimento di applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato, ribadendo il giudizio di pericolosità sociale a carico del condannato in ragione della presenza di un significativo carico pendente per traffico transnazionale di stupefacenti (suggestivo di collegamenti con contesti criminali) e dell'assenza di riferimenti socio-familiari e lavorativi sul territorio; ritenuto che il ricorso, con il quale vengono dedotti, con un unico motivo, violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. peli., sia confutativo e aspecifico, limitandosi a evidenziare il positivo percorso trattamentale e l'assenza di carichi pendenti, senza però dimostrarsi capace di disarticolare la congrua e logica motivazione offerta dal Tribunale di sorveglianza, in specie per quanto riguarda la mancanza di riferimenti socio-familiari e lavorativi, sul territorio nazionale, al momento della sua scarcerazione: condizione di vulnerabilità che, del tutto logicamente, l'ordinanza impugnata ha individuato, anche a partire dai precedenti per spaccio, come una condizione predisponente a una ricaduta nel reato; ritenuto, conclusivamente, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 21273/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris