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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 febbraio 2023

Cassazione n. 40405/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a CINQUEFRONDI avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, in sostituzione dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato i motivi del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano, che ha confermato l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Milano, che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere, in rinnovazione ai sensi dell'art. 27 cod.proc.pen., per il reato di cui all'art. 512-bis cod.pen..

Deduce:1.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 416-bis cod.pen. e agli artt. 125 e 273 cod.proc.pen..

Il ricorrente sostiene l'insussistenza di elementi idonei a fondare l'appartenenza di Bellocco a un'associazione per delinquere di tipo mafioso, non essendo a tal fine sufficiente il solo richiamo agli esiti delle intercettazioni telefoniche.

1.2. Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 274 e 275, comma 3, cod.proc.pen..

Con riguardo alla presunzione di pericolosità e alla sussistenza delle esigenze cautelari, il ricorrente assume che l'ordinanza è apodittica, là dove ha ritenuto l'irrilevanza del decorso del tempo al fine di dimostrare la rescissione dal sodalizio di stampo mafioso, a fronte di condanne per tale reato risalenti al 2000 e in assenza di elementi di novità.

1.3. Inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 309, comma 6, cod.proc.pen..

Il motivo si rivolge al brano di motivazione con cui il tribunale ha ritenuto che i motivi del riesame fossero aspecifici, perché non erano rivolti all'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Milano, ma a diversa ordinanza, emessa dal G.i.p. del Tribunale di Brescia.

Secondo il ricorrente l'istanza di riesame non deve essere dotata del requisito della specificità ed è ammissibile anche quando non vengano esposti i motivi di doglianza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il motivo relativo ai gravi indizi di colpevolezza è privo di correlazione con l'ordinanza impugnata, visto che con esso si contesta la sussistenza di elementi conducenti nel senso dell'appartenenza di Bellocco a un'associazione per delinquere di tipo mafioso, là dove questi si trova cautelato per il diverso reato di cui all'art. 512-bis cod.pen..

Da ciò discende che il motivo, prima ancora che aspecifico, non espone doglianze con riguardo al requisito dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'art. 512-bis cod.pen., con la conseguenza che l'ordinanza è rimasta indenne da censure sul punto.

1.2. Va parimenti rilevato come non vi siano doglianze con riguardo all'aggravante dell'agevolazione mafiosa, così che anche su tale tema l'ordinanza impugnata è rimasta indenne da censure.

1.3. Il secondo motivo di ricorso è aspecifico, perché non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata.

Il ricorrente, infatti, sostiene -in sostanza- la mancanza del requisito dell'attualità, visto che le sentenze pronunciate a suo carico risalgono all'anno 2000 e che mancano elementi di novità sopravvenuti rispetto a quei fatti.

In realtà, il tribunale ha evidenziato -nella parte espositiva- che Bellocco è stato condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod.pen. con sentenza divenuta irrevocabile il 06/06/2022 e che il reato oggi in esame è stato commesso nel 2018, nel mentre il ricorrente si trovava detenuto in carcere, dove era capace di reperire dispositivi cellulari per comunicare illecitamente con l'esterno.

Di tali elementi non si ha traccia nel ricorso, così che le doglianze risultano prive di correlazione con le ragioni della decisione impugnata.

Tale rilievo porta il vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità -pure presenti-, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

1.4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per carenza d'interesse.

Il ricorrente, invero, non nega che i motivi riguardassero una diversa ordinanza -per come rilevato dal tribunale-, ma si limita a sostenere che l'istanza di riesame -in via generale- non deve avere motivi specifici e, anzi, può essere proposta anche senza motivi.

Va, dunque, rilevato come l'eventuale accoglimento di tale doglianza non produrrebbe alcun effetto favorevole, atteso che essa si rivolge alla struttura generale dell'istanza di riesame, così rivolgendosi a un tema che non ha alcuna ricaduta concreta in relazione alla posizione cautelare di Bellocco, alla luce di quanto precedentemente esposto e in ragione della puntuale motivazione del tribunale in relazione ai gravi indizi di colpevolezza e alle esigenze cautelari.

2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.

3. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.

Att.

Cod.

Proc. Pen.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a CINQUEFRONDI avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, in sostituzione dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato i motivi del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano, che ha confermato l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Milano, che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere, in rinnovazione ai sensi dell'art. 27 cod.proc.pen., per il reato di cui all'art. 512-bis cod.pen.. Deduce:1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 416-bis cod.pen. e agli artt. 125 e 273 cod.proc.pen.. Il ricorrente sostiene l'insussistenza di elementi idonei a fondare l'appartenenza di Bellocco a un'associazione per delinquere di tipo mafioso, non essendo a tal fine sufficiente il solo richiamo agli esiti delle intercettazioni telefoniche. 1.2. Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 274 e 275, comma 3, cod.proc.pen.. Con riguardo alla presunzione di pericolosità e alla sussistenza delle esigenze cautelari, il ricorrente assume che l'ordinanza è apodittica, là dove ha ritenuto l'irrilevanza del decorso del tempo al fine di dimostrare la rescissione dal sodalizio di stampo mafioso, a fronte di condanne per tale reato risalenti al 2000 e in assenza di elementi di novità. 1.3. Inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 309, comma 6, cod.proc.pen.. Il motivo si rivolge al brano di motivazione con cui il tribunale ha ritenuto che i motivi del riesame fossero aspecifici, perché non erano rivolti all'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Milano, ma a diversa ordinanza, emessa dal G.i.p. del Tribunale di Brescia. Secondo il ricorrente l'istanza di riesame non deve essere dotata del requisito della specificità ed è ammissibile anche quando non vengano esposti i motivi di doglianza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il motivo relativo ai gravi indizi di colpevolezza è privo di correlazione con l'ordinanza impugnata, visto che con esso si contesta la sussistenza di elementi conducenti nel senso dell'appartenenza di Bellocco a un'associazione per delinquere di tipo mafioso, là dove questi si trova cautelato per il diverso reato di cui all'art. 512-bis cod.pen.. Da ciò discende che il motivo, prima ancora che aspecifico, non espone doglianze con riguardo al requisito dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'art. 512-bis cod.pen., con la conseguenza che l'ordinanza è rimasta indenne da censure sul punto. 1.2. Va parimenti rilevato come non vi siano doglianze con riguardo all'aggravante dell'agevolazione mafiosa, così che anche su tale tema l'ordinanza impugnata è rimasta indenne da censure. 1.3. Il secondo motivo di ricorso è aspecifico, perché non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata. Il ricorrente, infatti, sostiene -in sostanza- la mancanza del requisito dell'attualità, visto che le sentenze pronunciate a suo carico risalgono all'anno 2000 e che mancano elementi di novità sopravvenuti rispetto a quei fatti. In realtà, il tribunale ha evidenziato -nella parte espositiva- che Bellocco è stato condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod.pen. con sentenza divenuta irrevocabile il 06/06/2022 e che il reato oggi in esame è stato commesso nel 2018, nel mentre il ricorrente si trovava detenuto in carcere, dove era capace di reperire dispositivi cellulari per comunicare illecitamente con l'esterno. Di tali elementi non si ha traccia nel ricorso, così che le doglianze risultano prive di correlazione con le ragioni della decisione impugnata. Tale rilievo porta il vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità -pure presenti-, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 1.4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per carenza d'interesse. Il ricorrente, invero, non nega che i motivi riguardassero una diversa ordinanza -per come rilevato dal tribunale-, ma si limita a sostenere che l'istanza di riesame -in via generale- non deve avere motivi specifici e, anzi, può essere proposta anche senza motivi. Va, dunque, rilevato come l'eventuale accoglimento di tale doglianza non produrrebbe alcun effetto favorevole, atteso che essa si rivolge alla struttura generale dell'istanza di riesame, così rivolgendosi a un tema che non ha alcuna ricaduta concreta in relazione alla posizione cautelare di Bellocco, alla luce di quanto precedentemente esposto e in ragione della puntuale motivazione del tribunale in relazione ai gravi indizi di colpevolezza e alle esigenze cautelari. 2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti. 3. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. Att. Cod. Proc. Pen.
Sentenza Cassazione n. 40405/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris