Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1964
ECLI:EU:C:1964:23
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61963C0055
[OSCURATO:PERSONA] dell'avvocato generale
[OSCURATO:PERSONA]
29 aprile 1964
Traduzione dal tedesco
SOMMARIO
[OSCURATO:PERSONA] giuridica
I — La domanda di annullamento della decisione 7/63
1. Qualificazione giuridica della decisione 7/63
2. Mezzi di ricorso ammissibili
3. Considerazioni subordinate relative alla ricevibilità di questo capo delle conclusioni
II — [OSCURATO:PERSONA] dei conteggi individuali contenuti nelle lettere dell'8 aprile 1963
III — [OSCURATO:PERSONA] subordinate
IV — La questione delle spese
V — Riassunto e conclusione
[OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori giudici
,
Nella discussione orale del 17 aprile 1964 le parti, aderendo al suggerimento della Corte, hanno circoscritto le loro argomentazioni alla ricevibilità dei ricorsi e alle questioni strettamente connesse. Anche le mie odierne conclusioni avranno pertanto la stessa delimitazione.
Gli antefatti delle cause, sotto il profilo che quì interessa, sono estremamente semplici: nel corso della liquidazione del consorzio di perequazione del rottame, di cui tanto spesso la Corte si è già occupata, l'[OSCURATO:PERSONA] emanò, il 13 aprile 1963, la decisione 7/63 (pubblicata nella
[OSCURATO:PERSONA]
del 6 aprile 1963, n. 54, p. 1091), intesa a rendere possibile un maggiore adeguamento ai calcoli definitivi relativi al consorzio di perequazione. Il suo contenuto consiste essenzialmente, oltre che nella precisazione di certi prezzi di perequazione, nella determinazione delle aliquote dei contributi per i diversi periodi dall'aprile 1954 al marzo 1959. In applicazione di tale decisione furono notificate alle ricorrenti delle lettere, datate 8 aprile 1963, con le quali si chiedeva, con formula identica, il versamento di determinati contributi di perequazione entro il 31 maggio 1963.
Le imprese interessate, dubitando per vari motivi dell'esattezza dei conteggi, si decisero a presentare dei ricorsi al fine di :
—
far dichiarare nulla la decisione 7/63;
—
ottenere l'annullamento dei computi eseguiti in base a tale decisione e contenuti nelle lettere dell'8 aprile 1963.
In via subordinata esse chiedono :
—
che sia accertato che gli errori, i quali dovevano essere corretti dalla decisione 7/63, costituiscono, in tutto o in parte, delle «fautes de service» ai sensi dell'articolo 40 del Trattato C.E.C.A.;
—
che l'[OSCURATO:PERSONA] sia condannata a pagare un adeguato risarcimento dei danni.
Si deve sottolineare una particolarità della causa 57-63, nella quale conclusioni subordinate dirette ad ottenere il risarcimento del danno non sono state formulate, ma solo annunciate. In quella controversia, invece, è stata presentata una domanda supplementare rivolta a far dichiarare illegittima, nella forma e nella sostanza, la determinazione del quantitativo di rottame per il quale la ricorrente sarebbe tenuta a corrispondere i contributi di perequazione, e posto alla base del quantitativo totale indicato nelle tabelle allegate alla decisione 7/63.
L'[OSCURATO:PERSONA] ritiene che i ricorsi siano irricevibili. Essa afferma, richiamandosi soprattutto alle sentenze nelle cause 23, 24, 28, 52 a 54-63 (del 5 dicembre 1963), che le lettere dell' 8 aprile 1963 non costituiscono delle decisioni impugnabili; mentre la decisione 7/63 va considerata come decisione generale impugnabile solo se si invoca, con deduzioni concludenti, uno sviamento di potere ai danni dei ricorrenti. Ora tali deduzioni non figurano negli atti introduttivi.
In questa luce si spiega il dibattito sulla ricevibilità di cui intendo tosto occuparmi, senza indugiare in ulteriori considerazioni preliminari. Seguirò l'ordine delle conclusioni contenute nei ricorsi, prenderò cioè in esame anzitutto quelle dirette all'anullamento della decisione 7/63.
[OSCURATO:PERSONA] giuridica
I — [OSCURATO:PERSONA] 7/63
1)
Come-dev'essere classificata, in base al sistema del Trattato C.E.C.A, la decisione 7/63? Trattasi di una decisione generale oppure è una decisione individuale, perché, — come sostengono le ricorrenti, — altro non sarebbe che un insieme di decisioni individuali, valido per tutte le imprese consumatrici di rottame?
Come sottolinea l'[OSCURATO:PERSONA], e come ben sappiamo, il problema preliminare della qualificazione giuridica è importante perché, in base alla sua soluzione, va stabilito quali mezzi di impugnazione possano essere fatti valere. In altre parole se si assume trattarsi di una decisione generale potrà essere denunciato solo lo «sviamento di potere nei loro confronti», mentre tutti gli altri mezzi sarebbero ammissibili solo avverso a una decisione individuale.
Già una volta, cioè nelle cause 53 e 54-63, ho avuto modo di occuparmi di tale problema. In quella sede giunsi alla conclusione che la decisione 7/63 dev'essere considerata una decisione generale poiché essa ha il solo scopo di creare la base per i conteggi definitivi relativi alle singole imprese. Tuttavia non mi accontenterò quì di un richiamo a quelle argomentazioni, che del resto non si ritrovano nella sentenza della Corte (in essa sia detto tra parentesi — si afferma semplicemente che la decisione 7/63 non riguarda individualmente le ricorrenti). È chiaro che in questa causa il problema della qualificazione giuridica della decisione 7/63 è stato trattato molto più diffusamente e — bisogna ammetterlo — con argomenti molto suggestivi, che meritano certamente un più minuto esame. Vedremo se ciò debba indurci a rivedere l'opinione precedentemente espressa.
La tesi delle ricorrenti si basa sostanzialmente sull'affermazione che una decisione generale deve avere carattere normativo, cioè, quale norma giuridica in senso sostanziale, deve essere diretta a disciplinare, in modo astratto, fattispecie destinate a realizzarsi in avvenire. La decisione 7/63 si allontanerebbe invece da questo schema. Essa sarebbe rivolta a regolare esclusivamente fattispecie che si sono prodotte in passato sotto forma di acquisti di rottame.
La decisione, quindi, avrebbe la stessa funzione di un atto di liquidazione di una società (a questo proposito le ricorrenti non fanno a meno di ricordare l'origine del consorzio di perequazione, che iniziò la sua attività nella forma di una società commerciale belga). L'applicazione della decisione 7/63 al singolo caso corrisponderebbe a una semplice operazione di calcolo; la sua struttura non consentirebbe di procedere a un sillogismo giuridico come avviene con un provvedimento di esecuzione, poiché in tale decisione sarebbe direttamente regolata la posizione giuridica di ogni singola impresa consumatrice di rottame. Si spiegherebbe così il piccolo intervallo di tempo tra l'emanazione della decisione e la notifica delle lettere dell'8 aprile 1963, dal quale si dovrebbe dedurre che la decisione fu applicata già prima della sua pubblicazione, e che la sua applicazione, quindi, non riguarda il futuro.
Di tutta questa argomentazione è indubbiamente esatto l'assunto che le norme giuridiche, cioè gli atti di caratte normativo, devono essere qualificati come decisioni generali ai sensi del Trattato. La giurisprudenza della Corte offre a questo proposito numerosi esempi (
1
). È del pari certo, a mio giudizio, che la decisione 7/63 non rappresenta un atto normativo, nel senso esatto del termine, quale fu indicato nella definizione proposta dalle ricorrenti, proprio perché riguarda la disciplina di fattispecie prodottesi nel passato il cui numero è esattamente determinabile e non ha, come invece certi atti normativi dotati di efficacia retroattiva, valore anche per il futuro, cioè per fattispecie che eventualmente possono attuarsi in avvenire. Pertanto nella valutazione della decisione 7/63 non è errato rifarsi al concetto di «provvedimento generale» nel senso del diritto amministrativo tedesco, cioè ad un atto giuridico che può essere considerato equivalente ad un atto amministrativo, perché è esclusivamente destinato a disciplinare un numero determinato di fattispecie passate (v. [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] des Verwaltungsrechts
, 1 vol., 8
a
edizione, p. 184).
Mi sembra tuttavia errato trarre da questa prima impressione conclusioni definitive per la valutazione del nostro caso. A mio parere, le ricorrenti errano in quanto, giudicano inesattamente la funzione della decisione 7/63. Tale decisione non ha in effetti il compito di disciplinare direttamente e definitivamente la situazione giuridica di ogni impresa consumatrice di rottame. Una simile configurazione sarebbe indubbiamente concepibile, per la decisione liquidatoria; in altre parole, l'[OSCURATO:PERSONA] potrebbe regolare con un'unica decisione, che in tal caso corrisponderebbe a una decisione di liquidazione nel senso del diritto commerciale, tutta la perequazione con il relativo calcolo dei crediti e dei debiti di ciascuna impresa. Tuttavia, non soltanto dalle dichiarazioni dell'[OSCURATO:PERSONA], ma anche dagli atti impugnati risulta che questo stadio della liquidazione non è stato ancora raggiunto. L'[OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che le mancava ancora un esatto panorama di tutti i casi di perequazione, cioé che non è ancora definitivamente accertato quali imprese e quali quantitativi di rottame devono essere presi in considerazione. Come è noto, v'è una serie di controversie sul punto se il rottame di una certa provenienza debba essere fatto rientrare nella perequazione. Inoltre è contestata l'esattezza del consumo di rottame denunciato. Pertanto con la decisione 7/63 era possibile ottenere solo una maggiore approssimazione al calcolo definitivo. A questo fine l'[OSCURATO:PERSONA] doveva partire dai dati noti, e in parte ancora controversi, e stabilire per lo meno un'aliquota provvisoria dei contributi da applicarsi ormai al conteggio. Così si spiegano le tabelle allegate alla decisione 7/63. Sarebbe però errato dedurre da queste che con tale decisione sia stata detta una parola definitiva sui quantitativi di rottame soggetti alla perequazione. I punti di contrasto dovrebbero anzi essere chiariti, secondo l'[OSCURATO:PERSONA], in via amministrativa in sede di applicazione della decisione 7/63; tale procedimento amministrativo fu avviato dalle lettere dell'8 aprile 1963. Nel corso del suo svolgimento, come è dimostrato da noti esempi, può avvenire che l'[OSCURATO:PERSONA] non confermi le cifre indicate nelle lettere dell'8 aprile, ritenendo fondate le obiezioni delle imprese interessate. Comunque, di fronte ad eccezioni degli interessati, la statuizione vincolante sull'applicazione della decisione 7/63 viene fatta attraverso una decisione individuale, esecutiva, che deve provenire dall'[OSCURATO:PERSONA] e non da uno dei suoi servizi, come è invece avvenuto per le lettere dell'8 aprile 1963.
Che questo modo di procedere corrisponda non soltanto all'intenzione dell'[OSCURATO:PERSONA], ma a una disciplina oggettiva precedentemente stabilita, risulta da varie comunicazioni dell'[OSCURATO:PERSONA]. L'articolo 5 della decisione 7/63 mostra che in essa non era stato disposto nulla in maniera vincolante relativamente alla base imponibile; altrimenti in tale norma non potrebbe essere detto «L'imponibile dei contributi è fissato sulla base delle dichiarazioni di ciascuna imprèsa in questione, rettificate secondo lo stato raggiunto dai lavori di elaborazione dei risultati delle operazioni di controllo». Anche dalle lettere dell'8 aprile e dalle note esplicative allegate si deve ricavare che queste non comunicano una dichiarazione vincolante dell'[OSCURATO:PERSONA] sulla base imponibile e sul relativo ammontare dei contributi, ma che viene soltanto avviato un procedimento amministrativo in contradittorio.
Di conseguenza, e questo è significativo, si devono apportare sostanziali rettifiche alla tesi prospettata dalle ricorrenti sulla funzione della decisione 7/63, tesi secondo la quale quest'ultima costituirebbe un provvédimento generale. Resta valido l'assunto che la decisione 7/63, al pari di un provvedimento generale, riguarda soltanto il passato. In relazione alle fattispecie preesistenti, però, tale decisione non fa niente di più che stabilire un valore egualmente applicabile a tutte le imprese consumatrici di rottame (l'aliquota dei contributi) ; mentre tutte le altre particolarità giuridiche relative alla situazione di dette imprese devono essere disciplinate movendo da questa base, per mezzo di decisioni di attuazione aventi chiaro carattere individuale.
Stando così le cose, ci dobbiamo chiedere se realmente alla decisione 7/63 debba essere negato un carattere generale solo perché non rappresenta una vera norma giuridica, o se le sue funzioni pratiche relative alla liquidazione del consorzio di perequazione consentano di equipararla a un atto legislativo.
A questa domanda è possibile dare una risposta sensata solo se consideriamo quale funzione abbia, nel sistema di tutela giurisdizionale previsto dal Trattato, la distinzione tra atti generali e individuali. Sotto questo profilo, a mio parere, non si può dimostrare che le decisioni generali siano ravvisabili solo negli atti a carattere normativo: A questo proposito posso richiamarmi alle considerazioni svolte dal mio collega Lagrange e da me, in relazione al concetto di decisione generale, nelle prime cause originate dal Trattato C.E.C.A.. In quella sede Lagrange ha giustamente ricordato che l'articolo 33 del Trattato C.E.C.A. deve essere interpretato sopratutto valendosi del concetto di «interesse» (
2
). A questo proposito posso ricordare, traendola dal diritto amministrativo tedesco, cui non sono ignote le ricordate difficoltà di delimitazione, l'opinione di [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale, nel caso di dubbio sulla qualificazione giuridica di un atto impugnato, le esigenze della tutela giurisdizionale possono fornire un criterio per la soluzione. [OSCURATO:PERSONA] si deve badare alla circostanza se un atto incida già sui diritti del singolo, o se questa lesione si realizzi soltanto in base al provvedimento esecutivo emanato a seguito dell'atto impugnato ([OSCURATO:PERSONA],
op. cit.
p. 187).
Se si applicano questi criteri al Trattato C.E.C.A., mi sembra esatta la seguente conclusione: le imprese comunitarie non possono impugnare direttamente gli atti che si riferiscono in eguale maniera a una pluralità di imprese. Sotto questo profilo non ha rilevanza che si tratti di una norma giuridica nel vero senso della parola qualora risulti che un atto ha come unico oggetto la disciplina di criteri comuni, a prescindere dalle particolarità delle singole fattispecie, e se si constata che esso è chiaramente destinato ad avere applicazioni ai casi singoli delle varie imprese, per mezzo di decisioni individuali. Ritengo sostenibile simile interpretazione, perché essa basta perfettamente alle esigenze del sistema di tutela giurisdizionale previsto dal Trattato, anche se, sotto un profilo puramente dogmatico, rende difficile la distinzione tra atti generali e atti individuali. In particolare, non è da temere un affievolimento della tutela dei singoli, poiché tutte le questioni controversie possono essere trattate integralmente al momento dell'emanazione delle decisioni di esecuzione, comprese quelle che si riferiscono immediatamente alla decisione generale (eccezione di illegittimità).
Mantengo pertanto l'opinione, da me precedentemente espressa, che la decisione 7/63 rappresenta una decisione generale che può essere impugnata solo nell'ambito limitato dell'articolo 33 del Trattato.
2)
Ciò significa notoriamente che è ammissibile, quale mezzo di impugnazione, solo la censura di «sviamento di potere nei loro confronti».
Effettivamente le ricorrenti si richiamano al fatto che l'[OSCURATO:PERSONA] è incorsa in uno «sviamento di potere nei loro confronti».
Questa sola affermazione, come sappiamo, non soddisfa però ai requisiti posti dal Trattato.
Le ricorrenti, in particolare, muovono da un concetto di sviamento di potere che non corrisponde alla definizione che ne ha dato la Corte, nè a quella di «sviamento di potere nei loro confronti»: Con una definizione fino ad oggi valida, la Corte di Giustizia ha stabilito, nella causa 8-55
(Racc. Giur. della Corte
, vol. II, p. 221), che si può parlare di «sviamento di potere nei loro confronti» solo ove un'impresa sia oggetto o per lo meno vittima dello sviamento di potere da essa denunciato. Pertanto le ricorrenti vorrebbero censurare quale sviamento di potere ogni vizio che incide sulla legittimità di una decisione discrezionale, e a questa — non importa se coscientemente o incoscientemente — dà una configurazione diversa da quella che il legislatore voleva. Tale soluzione non può essere esatta, poiché ove la si adottasse sarebbe impossibile ogni delimitazione rispetto al concetto di violazione del Trattato, ed, inoltre, la nozione di «sviamento di potere nei loro confronti» perderebbe il suo autonomo significato che la differenzia dal concetto di sviamento di potere puro e semplice.
D'altro canto, dobbiamo chiederci se nell'atto introdutivo le ricorrenti facciano qualche cosa di più di un richiamo meramente formale a questo mezzo d'impugnazione, posto che la Corte di Giustizia ha già ripetutamente affermato che, per la ricevibilità del ricorso d'annullamento di una decisione generale, è necessario motivare la censura di sviamento di potere, indicando le ragioni del pregiudizio assertivamente arrecato agli interessi particolari del ricorrente (causa 9-35, vol. II, p. 346). Anche sotto questo profilo mi sembra che gli atti introdutivi non soddisfino ai necessari requisiti. In sostanza, infatti, si afferma che la decisione 7/63 è viziata da un difetto di motivazione (lo si menziona quale indizio di uno sviamento di potere), che urta contro il sistema istituito dal Trattato in materia di pubblicazione dei listini dei prezzi, che ha effetti negativi sulla situazione competitiva delle imprese comunitarie in quanto molto tempo dopo l'inizio della liquidazione del consorzio di perequazione non ci si sarebbe più dovuti aspettare dei cambiamenti strutturali. In alcuni atti introdutivi (non in tutti: cioè non nelle cause 55 e 63-63) figurano anche dettagliate indicazioni in merito agli effetti pratici che ha sulla situazione delle ricorrenti il metodo induttivo impiegato per accertare il consumo di rottame (cioè con l'ausilio dei dati sul consumo di energia). Le ricorrenti intendono in tal modo sostenere che l'[OSCURATO:PERSONA] ha valutato in eccesso il loro consumo di rottame, oppure che il consumo di certe imprese non è ancora accertato con sicurezza. Tutte queste osservazioni però, se si interpreta rettamente il concetto di «sviamento di potere nei loro confronti», non forniscono alcuna base a tale censura, ma possono se mai servire di fondamento ad altri mezzi d'impugnazione (violazione di forme essenziali, violazione del Trattato). Esse sono, in particolare, inconferenti perché si riferiscono alla base imponibile, ma a questo proposito, nella decisione 7/63, nulla si dice di definitivo e di vincolante. Taluni dati sul consumo di rottame che figurano in tale decisione servono semplicemente a determinare la aliquota provvisoria dei contributi. Se l'[OSCURATO:PERSONA] in questa sede avesse commesso un errore, prendendo in considerazione quantitativi di rottame non rilevanti, ciò non legittimerebbe un ricorso da parte delle imprese poiché l'aliquota dei contributi è tanto più bassa quanto più alto, secondo l'opinione dell'[OSCURATO:PERSONA], fu il consumo di rottame compreso nella perequazione.
Posto che non risultano esposti adeguati motivi a sostegno del denunciato sviamento di potere, tale mezzo non può essere preso in considerazione. Sotto il profilo processuale tale risultato comporta a mio giudizio, la reiezione del ricorso in quanto diretto contro la decisione 7/63, perché irricevibile e non perché infondato, dal momento che la esposizione motivata dei mezzi, se rettamente intesa, attiene alla sfera della ricevibilità.
3)
Solo per ragioni di completezza, vorrei ancora rilevare che a diversa conclusione non si arriverebbe neppure ove non si accogliesse la tesi da me prospettata relativamente alla qualificazione giuridica della decisione 7/63. Infatti, risulta comunque dalla struttura stessa di tale decisione che essa non ha di mira una disciplina immediata e definitiva della posizione giuridica di ogni impresa consumatrice di rottame. La decisione non tende ad altro che a fissare una aliquota dei contributi valida per tutti, e in particolare a rimettere la determinazione della base imponibile all'ulteriore procedimento amministrativo, avviato dalla lettera del-1'8 aprile 1963. Quest'ultimo potrà alla fine sfociare in una decisione individuale esecutiva, se l'[OSCURATO:PERSONA] e le imprese interessate non saranno d'accordo su qualche punto.
Se si decidesse diversamente e si ammettesse, già dopo l'emanazione della decisione 7/63, una discussione sulle questioni controverse sollevate, l'utilità del procedimento amministrativo, un istituto a mio parere straordinariamente importante, finirebbe per scomparire. Pertanto non appare, sotto alcun profilo, una necessità di tutela giurisdizionale. per le singole imprese tanto urgente da dover procedere già nei confronti della decisione 7/63; ciò che dovrebbe ugualmente portare al rigetto del ricorso a causa della sua irricevibilità.
II — [OSCURATO:PERSONA] LETTERE DELL'8 APRILE 1963
Relativamente al secondo punto delle conclusioni — annullamento delle lettere dell'8 aprile 1963 — le ricorrenti ammettono che quest'ultime non hanno le caratteristiche di una decisione impugnabile in base all'articolo 33 del Trattato. Esse ritengono però tali lettere condizionatamente impugnabili quali provvedimenti di esecuzione relativi alla decisione 7/63 poiché, a loro giudizio, hanno la funzione di comunicare ed attuare decisioni individuali, le quali, come decisioni implicite, sarebbero contenute insieme ad altre già nella decisione 7/63.
Dopo questa precisazione diviene superfluo affrontare nuovamente il problema della qualificazione giuridica delle lettere che è stato diffusamente trattato nelle cause 23, 24, 28, 52, 53 a 54-63.
Come è stato detto nelle sentenze della Corte le quali hanno seguito sotto questo profilo le mie conclusioni, e le cui tesi non furono successivamente scosse da nuovi argomenti, tali lettere non possono essere considerate decisioni impugnabili soprattutto perché non provengono dall'[OSCURATO:PERSONA].
Con tale constatazione si esprime, in fondo, anche un giudizio sulle varianti nell'impugnazione che sono apparse in questa causa. Nella valutazione della decisione 7/63 si è visto che l'[OSCURATO:PERSONA] non mirava a disciplinare già in quella sede definitivamente e in maniera vincolante la situazione giuridica di ogni singola impresa. La decisione 7/63, per mezzo della determinazione delle aliquote dei contributi, mirava soltanto a creare la base per i successivi conteggi individuali, sui quali, attraverso un procedimento amministrativo, si doveva aprire una discussione prima di poter giungere a decisioni individuali vincolanti. Non si può dunque dire che la decisione 7/63 contenga già tutte le decisioni individuali relative alle singole imprese consumatrici di rottame. Con ciò, però, è accertato che le lettere dell'8 aprile non possono essere considerate come comunicazioni di decisioni individuali impugnabili in via giurisdizionale assieme alla decisione 7/63. Anche questo secondo capo delle conclusioni deve essere dunque respinto perché irricevibile.
III — [OSCURATO:PERSONA]
Le conclusioni subordinate volte ad ottenere l'accertamento di determinate «fautes de service» e la condanna dell'[OSCURATO:PERSONA] ad un conveniente risarcimento dei danni, in base al contenuto complessivo degli atti introduttivi, devono, a mio giudizio, essere interpretate nel senso che esse valgono solo qualora la Corte riconosca la legittimità della decisione 7/63, ossia se debba pronunciarsi sulle conclusioni principali (vedi a questo proposito gli atti introduttivi, p. 14 : «Se però la Corte dovesse accertare la legittimità della decisione 7/63 … Allora bisogna molto seriamente affrontare la questione se questi errori … debbono essere considerati “fautes de service” che danno diritto al risarcimento dei danni»). Effettivamente per le ricorrenti esiste un interesse al risarcimento del danno solo nel caso che non vengano a cadere gli atti direttamente impugnati.
Poiché, però, non si sono verificate le condizioni poste dalle ricorrenti (perché sul problema principale dei ricorsi per il momento non è possibile una pronuncia) diviene superfluo ogni ulteriore esame del contenuto delle domande subordinate. In tale circostanze, non è a mio avviso opportuno menzionarle espressamente nel dispositivo della sentenza allo scopo di rigettarle.
IV — [OSCURATO:PERSONA]
Anche in questo procedimento le ricorrenti hanno chiesto, per il caso che i loro ricorsi venissero respinti, che per lo meno le spese di causa fossero adossate all'[OSCURATO:PERSONA], in quanto essa ha dato motivo al ricorso stante la formulazione degli atti impugnati;
In linea di principio si può certamente accogliere tale domanda, così come si è fatto nelle cause 53 e 54-63. Anche in questo caso si deve riconoscere che l'[OSCURATO:PERSONA], col tenore delle lettere dell'8 aprile 1963, ha dato l'impressione che si trattasse di decisioni vincolanti impugnabili. Per quanto riguarda l'impugnazione della decisione 7/63 si deve ammettere che le ricórrenti hanno addotto argomenti considerevoli in favore della loro tesi che sussista una decisione individuale, un punto di vista che può essere considerato in favore delle ricorrenti come una complicazione giuridica del processo ai sensi dell'articolo 69 § 3 del regolamento di procedura. Non si può inoltre negare che anche nella redazione della decisione 7/63, e precisamente nell'articolo 6, l'[OSCURATO:PERSONA] ha un pò contribuito a creare nelle ricorrenti l'erronea impressione che tale atto sia impugnabile in quanto provvedimento individuale.
Ma bisogna considerare, nella presente fattispecie, che nel corso, della fase scritta, e precisamente dopo la presentazione dell'ultima memoria delle ricorrenti (18 ottobre 1963), si ebbe in relazione al diritto di ricorrere una chiarificazione in virtù della sentenza della Corte nelle cause analoghe 23, 24, 28, 52 a 54-63. A partire da quel momento il proseguimento da parte delle ricorrenti degli sforzi diretti all'annullamento delle lettere dell'8 aprile 1963 e della decisione 7/63 diveniva privo di qualsiasi prospettiva di esito favorevole: si potrebbe trarne la conseguenza giuridica di porre a loro carico una parte maggiore di spese di quella accollata alle ricorrenti nelle cause 23, 24, 28, 52, 53 e 54-63; ad esempio di compensare reciprocamente le spese di causa.
V — CONCLUSIONE
Riassumendo, chiedo che i ricorsi siano rigettati perché irricevibili, e che ciascuna delle parti sopporti le spese da essa incontrate.
(
1
) Cause 8-55,
Race.
Giur. Corte, vol. II, p. 218; 3-57,
Race.
Giur. Corte, vol. IV, p. 275; 36-38, 40-41-58
Race.
Giur. Corte, vol. V, p. 346.
(
2
) Causa 8-55
Race.
Giur. Corte, vol. II, p. 244.