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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 agosto 2024

Cassazione n. 38800/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] relazione alla sentenza del 06/08/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Esaminati gli atti del procedimento n. 31621/2025, inerenti alla correzione di errore materiale riferito alla sentenza N. 36580/2024, che ha definito il procedimento n.22095/2024 R.G. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al quale è stata pronunciata sentenza dalla Sezione Feriale di questa Corte, all’udienza del 06/08/2024.

Rilevato che si riscontra un errore nell’intestazione della sentenza, relativamente alle generalità del ricorrente, nella parte in cui è scritto “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]”, dovendosi invece leggere “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]”. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che, trattandosi all’evidenza di un mero errore materiale, sia possibile senz’altro provvedere de plano alla relativa correzione, ordinando che, nell’intestazione della sentenza, laddove è scritto “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]”debba intendersi e leggersi “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]”.

Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella intestazione della sentenza emessa dalla Sezione Feriale della Corte di cassazione il 6 agosto 2024, n. 36580-24, resa nel procedimento R.G.N. 22095/2024, nel senso che, ove è scritto "sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]", si deve leggere e intendere "sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]".

Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali.

Così è deciso, 08/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] relazione alla sentenza del 06/08/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Esaminati gli atti del procedimento n. 31621/2025, inerenti alla correzione di errore materiale riferito alla sentenza N. 36580/2024, che ha definito il procedimento n.22095/2024 R.G. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al quale è stata pronunciata sentenza dalla Sezione Feriale di questa Corte, all’udienza del 06/08/2024. Rilevato che si riscontra un errore nell’intestazione della sentenza, relativamente alle generalità del ricorrente, nella parte in cui è scritto “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]”, dovendosi invece leggere “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]”. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che, trattandosi all’evidenza di un mero errore materiale, sia possibile senz’altro provvedere de plano alla relativa correzione, ordinando che, nell’intestazione della sentenza, laddove è scritto “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]”debba intendersi e leggersi “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]”. Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge. P.Q.M Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella intestazione della sentenza emessa dalla Sezione Feriale della Corte di cassazione il 6 agosto 2024, n. 36580-24, resa nel procedimento R.G.N. 22095/2024, nel senso che, ove è scritto "sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]", si deve leggere e intendere "sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]". Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così è deciso, 08/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
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