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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15269/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 624 bis, cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che eccepisce la inutilizzabilità delle registrazioni di conversazioni, è generico, poiché non illustra la decisività della prova asseritamente inutilizzabile (cfr. Sez.

U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416); Considerato che il secondo motivo (identificato in ricorso con il numero "3"), che contesta il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 7-8); Rilevato che la memoria difensiva, che insiste sulla fondatezza dei due motivi di ricorso, non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 624 bis, cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che eccepisce la inutilizzabilità delle registrazioni di conversazioni, è generico, poiché non illustra la decisività della prova asseritamente inutilizzabile (cfr. Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416); Considerato che il secondo motivo (identificato in ricorso con il numero "3"), che contesta il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 7-8); Rilevato che la memoria difensiva, che insiste sulla fondatezza dei due motivi di ricorso, non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 15269/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris