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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 marzo 1990

Cassazione n. 34784/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 25/03/1990 avverso l'ordinanza del 09/11/2022 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie depositate dalle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Stefano TOCCI, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] G. MALARA, che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 9 novembre 2022, la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], di rescissione del giudicato della sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma 1'8 febbraio 2021 e della sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Roma in data 27 settembre 2021, affermando che il condannato non ha dato prova della mancata conoscenza del processo.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, tramite i difensori, ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza emessa dalla Corte di appello.

3. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta l'omessa motivazione in ordine alle censure sollevate dalla difesa in relazione alla mancata traduzione dell'elezione di domicilio e contestuale nomina del difensore di fiducia.

La difesa aveva, in particolare, evidenziato che l'imputato non ha partecipato al processo e che l'unico atto da cui è stata desunta la conoscenza del giudizio (elezione di domicilio e contestuale nomina difensore di fiducia del 3 agosto 2017) non è stato redatto alla presenza di un interprete né tradotto in lingua comprensibile al ricorrente, in assenza di atti di indagine da cui desumere con certezza la conoscenza della lingua italiana da parte dell'HOXHA con conseguente violazione dell'art. 143 cod. proc. pen.

Peraltro, il ricorrente nell'agosto del 2022 avrebbe confidato al proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] di aver compreso che tale atto fosse conseguente all'aggressione da lui subita da parte della presunta persona offesa.

Il Tribunale ha erroneamente valutato il comportamento dell'imputato come «volontaria sottrazione alla conoscenza del processo», senza tenere conto del fatto che il difensore ha riferito di non aver mai avuto contatti con l'HOXHA, elemento che avrebbe dovuto dimostrare, unitamente alla mancata partecipazione al giudizio, che la conoscenza del processo da parte dell'imputato si fondava su una presunzione formale.

4. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 143 e 178 cod. proc. pen. e nullità delle sentenze conseguente alla mancata traduzione degli atti ed alla violazione del diritto alla partecipazione al giudizio.

La difesa ha evidenziato che la presunta persona offesa è stata escussa in presenza di un interprete proprio perché ritenuto incapace di comprendere le questioni tecnico-giuridiche mentre l'imputato non è stato messo nelle condizioni di comprendere gli atti in violazione dell'obbligo di traduzione previsto dall'art. 143 cod. proc. pen. 5.

Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 161, 178 e 369 cod. proc. pen. e la nullità della elezione di domicilio sottoscritta dall'imputato.

L'elezione di domicilio e contestuale nomina difensore di fiducia del 3 agosto 2017 non sarebbe idonea a rendere edotto l'HOXHA della contestazione mossagli dalla [OSCURATO:PERSONA] in quanto priva dell'indicazione del titolo di reato e del luogo e del tempo del commesso reato.

Di conseguenza, l'imputato non sarebbe venuto a conoscenza del processo, conoscenza che, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, consegue esclusivamente all'effettiva comunicazione di una specifica accusa contenuta in un atto di vocatio in iudicium, anche in considerazione del fatto che nel caso di specie non si è mai instaurato un effettivo rapporto professionale tra l'imputato ed il difensore (come reiteratamente eccepito dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nel corso del giudizio) e di quanto affermato dalla Cassazione in ordine all'inidoneità della nomina difensiva, in una fase embrionale del procedimento, a dimostrare l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'indagato.

La Corte di Appello, pur in presenza di notifiche formalmente valide, avrebbe dovuto accertare se dette notifiche erano idonee a garantire effettiva conoscenza del procedimento e ad escludere che l'assenza del ricorrente non fosse dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della pendenza del processo.

6. Il ricorrente, con il quarto motivo di impugnazione, lamenta la violazione dell'art. 629-bis cod. proc. pen. e la carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla effettiva conoscenza del giudizio da parte dell'HOXHA.

La Corte territoriale ha erroneamente affermato che l'HOXHA non avrebbe fornito la prova della mancata conoscenza del procedimento, facendo riferimento ad un onere probatorio non più previsto dalla legge e senza tenere conto che la dichiarazione di assenza deve essere preceduta dall'accertamento in positivo della conoscenza del processo da parte dell'imputato.

I giudici di appello non avrebbero tenuto conto della manifesta inidoneità del verbale di elezione di domicilio ad integrare la conoscenza del giudizio e del fatto che la difesa ha più volte eccepito nel giudizio di merito l'assenza di alcun rapporto con l'imputato, giungendo a chiedere di essere nominato come difensore di ufficio.

7. I difensori del ricorrente hanno depositato conclusioni scritte con le quali hanno insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché dedotto per motivi manifestamente infondati.

2. Il primo ed il secondo motivo, che possono esser trattati congiuntamente avendo ad oggetto doglianze tra loro collegate, sono aspecifici e manifestamente infondati.

La Corte territoriale, con motivazione sintetica ma conforme alle risultanze processuali e priva di illogicità manifeste, ha indicato gli elementi da cui desumere che l'imputato è in grado di comprendere adeguatamente la lingua .3 italiana (pluriennale permanenza in Italia iniziata dal lontano 2009 e capacità di parlare la lingua italiana manifestata nel corso dell'udienza svoltasi innanzi ai giudici di appello).

Inoltre, la Corte territoriale ha sottolineato come l'imputato non si sia limitato a sottoscrivere il verbale di elezione di domicilio e nomina di difensore di ufficio, ma sia stato in grado di indicare il nominativo, l'indirizzo ed il numero di telefono del proprio legale di fiducia (pag. 3 della sentenza impugnata) dando così piena prova della sua capacità di comprendere il contenuto del verbale.

Deve essere, in proposito, ricordato che quello sulla competenza linguistica è «un accertamento di mero fatto, rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se motivato in maniera corretta ed esaustiva» (così Sez. 2, n. 46139 del 28/10/2015, Reznikov, Rv. 265213; Sez. 5, n. 33775 del 27/02/2014, ][1e, Rv. 261640; da ultimo Sez. 4, n. 10011 del 25/02/2021, Rony, non mass.).

La difesa si è limitata ad affermare, in modo apodittico, il mancato accertamento della conoscenza della lingua italiana, senza addurre alcun elemento a sostegno di tale affermazione, aldilà della mera declinazione di argomentazioni assertive e prive di alcun riscontro probatorio (in particolare la mancata conoscenza della lingua italiana è stata desunta dalla mancata partecipazione al giudizio e dalle rivelazioni che l'HOXHA avrebbe fatto al proprio difensore nell'agosto 2022 in data successiva alla sottoposizione al regime carcerario) e senza confrontarsi con quanto argomentato nell'impugnata ordinanza con conseguente aspecificità della doglianza.

3. Il terzo ed il quarto motivo, che possono esser trattati congiuntamente avendo ad oggetto doglianze tra loro connesse, sono aspecifici e manifestamente infondati.

Destituita di fondamento è, infatti, l'affermazione difensiva secondo cui l'imputato non era a conoscenza dell'instaurazione del giudizio in considerazione del fatto che l'HOXHA ha avuto contezza della pendenza del procedimento al momento della redazione del verbale di elezione di domicilio e contestuale nomina di difensore di fiducia del 3 agosto 2017.

3.1. Sul punto deve esser ribadito il costante indirizzo errneneutico di questa Corte secondo cui il regime del procedimento in assenza, coerentemente con le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, esclude l'ignoranza incolpevole se vi è prova che l'imputato abbia conosciuto l'esistenza del procedimento, derivando da ciò un onere di diligenza di tenersi informato dello sviluppo della sua situazione processuale.3.2.

La presunzione di conoscenza opera allorché - come è accaduto nel caso di specie - si manifesti la volontà partecipativa, con l'elezione di domicilio e la nomina di difensore di fiducia, poiché ciò rende evidente la conoscenza del procedimento (Sez. 2 n. 14787 del 25/01/2017, Xham, Rv. 269554; Sez. 2, n. 34041 del 20/11/2020, Kebaili, Rv. 280305 - 01).

L'indice di conoscenza derivante dalla nomina di un difensore di fiducia domiciliatario, la cui validità non è revocata in dubbio, va adattato alle singole vicende, perché rilevano aspetti concreti, come appunto quello della conoscenza del processo e della eventuale colpevole ignoranza circa il suo svolgimento, che non può essere integralmente sostituita da una pur ragionevole presunzione.

Nel solco delle sentenze delle Sezioni Unite Innaro, Ismail e Lovric va, dunque, ribadito il principio che l'indice di conoscenza rappresentato dalla nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso può legittimamente fondare il convincimento della conoscenza effettiva del processo in capo all'imputato solo se la peculiarità dei fatti non impone una diversa valutazione (Sez.

U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716 - 01; Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, Ismail, Rv. 279420 - 01; Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020, Lovric, Rv. 280931 - 01).

Tenuto conto del dettato dell'art. 629-bis cod. proc. pen. occorre, dunque, che il condannato quanto meno alleghi la sussistenza di situazioni che, dopo la nomina del difensore di fiducia, gli abbiano impedito di seguire le vicende del procedimento penale che lo riguardavano.

Peraltro l'allegazione non dev'essere generica, dovendo chi allega, ovvero colui che intende provare la sua incolpevole mancata conoscenza del prosieguo del procedimento penale a suo carico, nonostante avesse eletto un difensore di fiducia ed eletto domicilio presso lo stesso, spiegare in maniera circostanziata -anche se non provare- il rapporto che sussiste tra il fatto occorsogli e il venir meno della possibilità di seguire la vicenda processuale a suo carico (Sez. 4, n. 132:36 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019 - 01; Sez. 5, n. 44399 del 10/10/2022, Stanescu, Rv. 283889-01; Sez. 5, n. 22646 del 27/04/2023, Nasr, non nnassimata).

3.3. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi ora richiamati: l'HOXHA, infatti, ebbe conoscenza del procedimento e volontariamente -o comunque colpevolmente- si è sottratto alla conoscenza del processo, interrompendo i rapporti con il difensore, in assenza di una plausibile ragione, che neppure il ricorrente ha prospettato nell'atto di impugnazione.

L'imputato sapeva dal 3 agosto 2017 che era iniziato un procedimento penale a suo carico, per il quale aveva nominato un difensore di fiducia domiciliatario, e nemmeno allega che abbia provato ad informarsi, ponendo in essere un minimo della diligenza richiesta dalla norma (che legittima il giudizio in assenza anche nei confronti di chi si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento).

L'HOXHA avrebbe potuto informarsi sull'andamento del giudizio, non versando in una condizione che gli impediva di compiere tale attività con relativa facilità, invece, si è reso di fatto irreperibile anche con il suo difensore, ponendosi, dunque, nelle condizioni di non ricevere adeguata notizia del processo, così dimostrando implicitamente di non volervi partecipare (vedi Sez. 2, n. 14375 del 31/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281101 - 02).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 25/03/1990 avverso l'ordinanza del 09/11/2022 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie depositate dalle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Stefano TOCCI, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] G. MALARA, che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 novembre 2022, la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], di rescissione del giudicato della sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma 1'8 febbraio 2021 e della sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Roma in data 27 settembre 2021, affermando che il condannato non ha dato prova della mancata conoscenza del processo. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, tramite i difensori, ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza emessa dalla Corte di appello. 3. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta l'omessa motivazione in ordine alle censure sollevate dalla difesa in relazione alla mancata traduzione dell'elezione di domicilio e contestuale nomina del difensore di fiducia. La difesa aveva, in particolare, evidenziato che l'imputato non ha partecipato al processo e che l'unico atto da cui è stata desunta la conoscenza del giudizio (elezione di domicilio e contestuale nomina difensore di fiducia del 3 agosto 2017) non è stato redatto alla presenza di un interprete né tradotto in lingua comprensibile al ricorrente, in assenza di atti di indagine da cui desumere con certezza la conoscenza della lingua italiana da parte dell'HOXHA con conseguente violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. Peraltro, il ricorrente nell'agosto del 2022 avrebbe confidato al proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] di aver compreso che tale atto fosse conseguente all'aggressione da lui subita da parte della presunta persona offesa. Il Tribunale ha erroneamente valutato il comportamento dell'imputato come «volontaria sottrazione alla conoscenza del processo», senza tenere conto del fatto che il difensore ha riferito di non aver mai avuto contatti con l'HOXHA, elemento che avrebbe dovuto dimostrare, unitamente alla mancata partecipazione al giudizio, che la conoscenza del processo da parte dell'imputato si fondava su una presunzione formale. 4. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 143 e 178 cod. proc. pen. e nullità delle sentenze conseguente alla mancata traduzione degli atti ed alla violazione del diritto alla partecipazione al giudizio. La difesa ha evidenziato che la presunta persona offesa è stata escussa in presenza di un interprete proprio perché ritenuto incapace di comprendere le questioni tecnico-giuridiche mentre l'imputato non è stato messo nelle condizioni di comprendere gli atti in violazione dell'obbligo di traduzione previsto dall'art. 143 cod. proc. pen. 5. Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 161, 178 e 369 cod. proc. pen. e la nullità della elezione di domicilio sottoscritta dall'imputato. L'elezione di domicilio e contestuale nomina difensore di fiducia del 3 agosto 2017 non sarebbe idonea a rendere edotto l'HOXHA della contestazione mossagli dalla [OSCURATO:PERSONA] in quanto priva dell'indicazione del titolo di reato e del luogo e del tempo del commesso reato. Di conseguenza, l'imputato non sarebbe venuto a conoscenza del processo, conoscenza che, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, consegue esclusivamente all'effettiva comunicazione di una specifica accusa contenuta in un atto di vocatio in iudicium, anche in considerazione del fatto che nel caso di specie non si è mai instaurato un effettivo rapporto professionale tra l'imputato ed il difensore (come reiteratamente eccepito dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nel corso del giudizio) e di quanto affermato dalla Cassazione in ordine all'inidoneità della nomina difensiva, in una fase embrionale del procedimento, a dimostrare l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'indagato. La Corte di Appello, pur in presenza di notifiche formalmente valide, avrebbe dovuto accertare se dette notifiche erano idonee a garantire effettiva conoscenza del procedimento e ad escludere che l'assenza del ricorrente non fosse dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della pendenza del processo. 6. Il ricorrente, con il quarto motivo di impugnazione, lamenta la violazione dell'art. 629-bis cod. proc. pen. e la carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla effettiva conoscenza del giudizio da parte dell'HOXHA. La Corte territoriale ha erroneamente affermato che l'HOXHA non avrebbe fornito la prova della mancata conoscenza del procedimento, facendo riferimento ad un onere probatorio non più previsto dalla legge e senza tenere conto che la dichiarazione di assenza deve essere preceduta dall'accertamento in positivo della conoscenza del processo da parte dell'imputato. I giudici di appello non avrebbero tenuto conto della manifesta inidoneità del verbale di elezione di domicilio ad integrare la conoscenza del giudizio e del fatto che la difesa ha più volte eccepito nel giudizio di merito l'assenza di alcun rapporto con l'imputato, giungendo a chiedere di essere nominato come difensore di ufficio. 7. I difensori del ricorrente hanno depositato conclusioni scritte con le quali hanno insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché dedotto per motivi manifestamente infondati. 2. Il primo ed il secondo motivo, che possono esser trattati congiuntamente avendo ad oggetto doglianze tra loro collegate, sono aspecifici e manifestamente infondati. La Corte territoriale, con motivazione sintetica ma conforme alle risultanze processuali e priva di illogicità manifeste, ha indicato gli elementi da cui desumere che l'imputato è in grado di comprendere adeguatamente la lingua .3 italiana (pluriennale permanenza in Italia iniziata dal lontano 2009 e capacità di parlare la lingua italiana manifestata nel corso dell'udienza svoltasi innanzi ai giudici di appello). Inoltre, la Corte territoriale ha sottolineato come l'imputato non si sia limitato a sottoscrivere il verbale di elezione di domicilio e nomina di difensore di ufficio, ma sia stato in grado di indicare il nominativo, l'indirizzo ed il numero di telefono del proprio legale di fiducia (pag. 3 della sentenza impugnata) dando così piena prova della sua capacità di comprendere il contenuto del verbale. Deve essere, in proposito, ricordato che quello sulla competenza linguistica è «un accertamento di mero fatto, rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se motivato in maniera corretta ed esaustiva» (così Sez. 2, n. 46139 del 28/10/2015, Reznikov, Rv. 265213; Sez. 5, n. 33775 del 27/02/2014, ][1e, Rv. 261640; da ultimo Sez. 4, n. 10011 del 25/02/2021, Rony, non mass.). La difesa si è limitata ad affermare, in modo apodittico, il mancato accertamento della conoscenza della lingua italiana, senza addurre alcun elemento a sostegno di tale affermazione, aldilà della mera declinazione di argomentazioni assertive e prive di alcun riscontro probatorio (in particolare la mancata conoscenza della lingua italiana è stata desunta dalla mancata partecipazione al giudizio e dalle rivelazioni che l'HOXHA avrebbe fatto al proprio difensore nell'agosto 2022 in data successiva alla sottoposizione al regime carcerario) e senza confrontarsi con quanto argomentato nell'impugnata ordinanza con conseguente aspecificità della doglianza. 3. Il terzo ed il quarto motivo, che possono esser trattati congiuntamente avendo ad oggetto doglianze tra loro connesse, sono aspecifici e manifestamente infondati. Destituita di fondamento è, infatti, l'affermazione difensiva secondo cui l'imputato non era a conoscenza dell'instaurazione del giudizio in considerazione del fatto che l'HOXHA ha avuto contezza della pendenza del procedimento al momento della redazione del verbale di elezione di domicilio e contestuale nomina di difensore di fiducia del 3 agosto 2017. 3.1. Sul punto deve esser ribadito il costante indirizzo errneneutico di questa Corte secondo cui il regime del procedimento in assenza, coerentemente con le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, esclude l'ignoranza incolpevole se vi è prova che l'imputato abbia conosciuto l'esistenza del procedimento, derivando da ciò un onere di diligenza di tenersi informato dello sviluppo della sua situazione processuale.3.2. La presunzione di conoscenza opera allorché - come è accaduto nel caso di specie - si manifesti la volontà partecipativa, con l'elezione di domicilio e la nomina di difensore di fiducia, poiché ciò rende evidente la conoscenza del procedimento (Sez. 2 n. 14787 del 25/01/2017, Xham, Rv. 269554; Sez. 2, n. 34041 del 20/11/2020, Kebaili, Rv. 280305 - 01). L'indice di conoscenza derivante dalla nomina di un difensore di fiducia domiciliatario, la cui validità non è revocata in dubbio, va adattato alle singole vicende, perché rilevano aspetti concreti, come appunto quello della conoscenza del processo e della eventuale colpevole ignoranza circa il suo svolgimento, che non può essere integralmente sostituita da una pur ragionevole presunzione. Nel solco delle sentenze delle Sezioni Unite Innaro, Ismail e Lovric va, dunque, ribadito il principio che l'indice di conoscenza rappresentato dalla nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso può legittimamente fondare il convincimento della conoscenza effettiva del processo in capo all'imputato solo se la peculiarità dei fatti non impone una diversa valutazione (Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716 - 01; Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, Ismail, Rv. 279420 - 01; Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, Lovric, Rv. 280931 - 01). Tenuto conto del dettato dell'art. 629-bis cod. proc. pen. occorre, dunque, che il condannato quanto meno alleghi la sussistenza di situazioni che, dopo la nomina del difensore di fiducia, gli abbiano impedito di seguire le vicende del procedimento penale che lo riguardavano. Peraltro l'allegazione non dev'essere generica, dovendo chi allega, ovvero colui che intende provare la sua incolpevole mancata conoscenza del prosieguo del procedimento penale a suo carico, nonostante avesse eletto un difensore di fiducia ed eletto domicilio presso lo stesso, spiegare in maniera circostanziata -anche se non provare- il rapporto che sussiste tra il fatto occorsogli e il venir meno della possibilità di seguire la vicenda processuale a suo carico (Sez. 4, n. 132:36 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019 - 01; Sez. 5, n. 44399 del 10/10/2022, Stanescu, Rv. 283889-01; Sez. 5, n. 22646 del 27/04/2023, Nasr, non nnassimata). 3.3. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi ora richiamati: l'HOXHA, infatti, ebbe conoscenza del procedimento e volontariamente -o comunque colpevolmente- si è sottratto alla conoscenza del processo, interrompendo i rapporti con il difensore, in assenza di una plausibile ragione, che neppure il ricorrente ha prospettato nell'atto di impugnazione. L'imputato sapeva dal 3 agosto 2017 che era iniziato un procedimento penale a suo carico, per il quale aveva nominato un difensore di fiducia domiciliatario, e nemmeno allega che abbia provato ad informarsi, ponendo in essere un minimo della diligenza richiesta dalla norma (che legittima il giudizio in assenza anche nei confronti di chi si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento). L'HOXHA avrebbe potuto informarsi sull'andamento del giudizio, non versando in una condizione che gli impediva di compiere tale attività con relativa facilità, invece, si è reso di fatto irreperibile anche con il suo difensore, ponendosi, dunque, nelle condizioni di non ricevere adeguata notizia del processo, così dimostrando implicitamente di non volervi partecipare (vedi Sez. 2, n. 14375 del 31/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281101 - 02). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente