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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 22464/2026

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ino [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 24/11/2025 del Tribunale di CataniaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

La sentenza impugnata è stata deliberata il 24 novembre 2025, in fasepredibattimentale, dal Tribunale di Catania, che ha prosciolto per mancanza diquerela [OSCURATO:PERSONA] dal reato di furto, una volta esclusa la circostanzaaggravante della destinazione del bene sottratto (energia elettrica) a pubblicoservizio.2.

Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catania hapresentato ricorso avverso detta sentenza, lamentando un errore di diritto insitonella scelta del Tribunale di escludere la circostanza aggravante di cui all’art. 625,primo comma, n. 7), cod. pen.3.

Il ricorso per cassazione del Procuratore generale va qualificato comeappello e gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Catania per la celebrazionedel giudizio.Le ragioni dell’odierna decisione riposano sulla condivisione, da parte delCollegio, dell’orientamento formatosi nella giurisprudenza di questa Corte secondocui la sentenza di non luogo a procedere emessa, ex art. 554-ter cod. proc. pen.,in esito all'udienza di comparizione predibattimentale non è impugnabile conricorso immediato per cassazione, poiché tale mezzo di impugnazione può essereproposto, a norma dell'art. 569 cod. proc. pen., solo avverso la sentenza chedefinisce nel merito il primo grado di giudizio ovvero contro altre tipologie didecisione espressamente previste (Sez. 5, Ordinanza n. 6068 del 11/12/2025,dep. 2026, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289327 – 01, conformi Sez. 2, n. 28063 del 30/05/2024,Gallo, Rv. 286724 – 01; Sez. 2, n. 38759 del 05/11/2025, Salkanovic; Sez. 3, n.16001 del 20/02/2025, Massimilla; Sez. 2, n. 14023 del 15/01/2025, Ventrella,non massimate).[OSCURATO:PERSONA], dopo aver ripercorso la genesi della “nuova” udienzapredibattimentale come voluta dal legislatore del d.lgs. 150 del 2022 e la ratio chene ha guidato l’introduzione, ha osservato che il regime impugnatorio dellasentenza anzidetta – previsto dall’art. 554-quater cod. proc. pen. − ricalca quellodella sentenza di non luogo a procedere emessa all’esito dell’udienza preliminareed è un sistema “chiuso” e speciale che deroga a quello generale, in cui illegislatore ha indicato i soggetti legittimati, i casi e le forme, prevedendo lapossibilità di proporre ricorso per cassazione solo contro la sentenza di non luogoa procedere emessa nel giudizio di appello.La quinta sezione ha, poi, anche escluso che la sentenza predibattimentalesia impugnabile con ricorso per saltum ex art. 569 cod. proc. pen., ispirandosi agliinsegnamenti di questa Corte già espressi – data l'identità di struttura e caratteri,− con riferimento alla sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 22551 del12/04/2024, P., Rv. 286561 - 01; Sez. 5, n. 18305del 23/01/2019, HalilovicMurat, Rv. 275916 - 01; Sez. 4, n. 34872 del 21/06/2018, Salvatore, Rv. 273426- 01; Sez. 4, n. 27526 del 09/05/2018, Perri, Rv. 272963 - 01; diff.

Sez. 2, n.29406 del 08/07/2025, Colella, Rv. 288383 - 01).Le ragioni di tale scelta interpretativa sono legate, in primo luogo, al fattoche il ricorso diretto per cassazione è destinato solo alle sentenze che definiscononel merito il primo grado di giudizio ovvero ad altre tipologie di decisioneespressamente previste; in secondo luogo, riveste un ruolo nella logica della sceltaesegetica la specificità del regime dettato dall'art. 554-quater cod. proc. pen., peril quale, nel caso in cui non confermi la sentenza, il giudice d'appello deve fissareuna data per l'udienza dibattimentale di fronte ad un giudice diverso da quello cheha pronunciato la sentenza, ovvero pronunciare sentenza di non luogo a procederecon formula meno favorevole, esiti inconciliabili con quelli propri del giudizio dicassazione.4.

Condividendo il percorso ricostruttivo di cui sopra, il Collegio ritiene diqualificare l'impugnazione come appello, facendo ricorso al potere officiosoriconosciutogli dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. in ragione del regimeimpugnatorio riservato dalla legge alla sentenza predibattimentale e senza doverindagare la reale volontà della parte impugnante (cfr. per tutte Sez.

U, n. 45371del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221 e Sez.

U, n. 45372 del 31/10/2001, DePalma, non massimata).

P.Q.MQualificato il ricorso come appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appellodi Catania per il giudizio.Così deciso il 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ino [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 24/11/2025 del Tribunale di CataniaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La sentenza impugnata è stata deliberata il 24 novembre 2025, in fasepredibattimentale, dal Tribunale di Catania, che ha prosciolto per mancanza diquerela [OSCURATO:PERSONA] dal reato di furto, una volta esclusa la circostanzaaggravante della destinazione del bene sottratto (energia elettrica) a pubblicoservizio.2. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catania hapresentato ricorso avverso detta sentenza, lamentando un errore di diritto insitonella scelta del Tribunale di escludere la circostanza aggravante di cui all’art. 625,primo comma, n. 7), cod. pen.3. Il ricorso per cassazione del Procuratore generale va qualificato comeappello e gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Catania per la celebrazionedel giudizio.Le ragioni dell’odierna decisione riposano sulla condivisione, da parte delCollegio, dell’orientamento formatosi nella giurisprudenza di questa Corte secondocui la sentenza di non luogo a procedere emessa, ex art. 554-ter cod. proc. pen.,in esito all'udienza di comparizione predibattimentale non è impugnabile conricorso immediato per cassazione, poiché tale mezzo di impugnazione può essereproposto, a norma dell'art. 569 cod. proc. pen., solo avverso la sentenza chedefinisce nel merito il primo grado di giudizio ovvero contro altre tipologie didecisione espressamente previste (Sez. 5, Ordinanza n. 6068 del 11/12/2025,dep. 2026, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289327 – 01, conformi Sez. 2, n. 28063 del 30/05/2024,Gallo, Rv. 286724 – 01; Sez. 2, n. 38759 del 05/11/2025, Salkanovic; Sez. 3, n.16001 del 20/02/2025, Massimilla; Sez. 2, n. 14023 del 15/01/2025, Ventrella,non massimate).[OSCURATO:PERSONA], dopo aver ripercorso la genesi della “nuova” udienzapredibattimentale come voluta dal legislatore del d.lgs. 150 del 2022 e la ratio chene ha guidato l’introduzione, ha osservato che il regime impugnatorio dellasentenza anzidetta – previsto dall’art. 554-quater cod. proc. pen. − ricalca quellodella sentenza di non luogo a procedere emessa all’esito dell’udienza preliminareed è un sistema “chiuso” e speciale che deroga a quello generale, in cui illegislatore ha indicato i soggetti legittimati, i casi e le forme, prevedendo lapossibilità di proporre ricorso per cassazione solo contro la sentenza di non luogoa procedere emessa nel giudizio di appello.La quinta sezione ha, poi, anche escluso che la sentenza predibattimentalesia impugnabile con ricorso per saltum ex art. 569 cod. proc. pen., ispirandosi agliinsegnamenti di questa Corte già espressi – data l'identità di struttura e caratteri,− con riferimento alla sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 22551 del12/04/2024, P., Rv. 286561 - 01; Sez. 5, n. 18305del 23/01/2019, HalilovicMurat, Rv. 275916 - 01; Sez. 4, n. 34872 del 21/06/2018, Salvatore, Rv. 273426- 01; Sez. 4, n. 27526 del 09/05/2018, Perri, Rv. 272963 - 01; diff. Sez. 2, n.29406 del 08/07/2025, Colella, Rv. 288383 - 01).Le ragioni di tale scelta interpretativa sono legate, in primo luogo, al fattoche il ricorso diretto per cassazione è destinato solo alle sentenze che definiscononel merito il primo grado di giudizio ovvero ad altre tipologie di decisioneespressamente previste; in secondo luogo, riveste un ruolo nella logica della sceltaesegetica la specificità del regime dettato dall'art. 554-quater cod. proc. pen., peril quale, nel caso in cui non confermi la sentenza, il giudice d'appello deve fissareuna data per l'udienza dibattimentale di fronte ad un giudice diverso da quello cheha pronunciato la sentenza, ovvero pronunciare sentenza di non luogo a procederecon formula meno favorevole, esiti inconciliabili con quelli propri del giudizio dicassazione.4. Condividendo il percorso ricostruttivo di cui sopra, il Collegio ritiene diqualificare l'impugnazione come appello, facendo ricorso al potere officiosoriconosciutogli dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. in ragione del regimeimpugnatorio riservato dalla legge alla sentenza predibattimentale e senza doverindagare la reale volontà della parte impugnante (cfr. per tutte Sez. U, n. 45371del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221 e Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001, DePalma, non massimata). P.Q.MQualificato il ricorso come appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appellodi Catania per il giudizio.Così deciso il 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22464/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris