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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 1961

Cassazione n. 06453/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/11/1961 avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] - condannato in primo e secondo grado per i reati di cui agli artt. 544 e 612, secondo comma, cod. pen., per avere cagionato la morte di un cane di sua proprietà colpendolo con una pala e per avere minacciato di morte un'altra persona, con l'aggravante di aver utilizzato strumenti atti ad offendere - ha proposto ricorso per cassazione, denunciando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la violazione dell'art. 99 cod. pen., quanto all'aumento di pena per la recidiva.

Considerato che il motivo di doglianza è inammissibile: perché formulato in modo non specifico in relazione alle circostanze attenuanti generiche, in quanto la difesa non ha, neanche con il ricorso per cassazione, dedotto la sussistenza di elementi positivi di giudizio che siano stati pretermessi o scorrettamente valutati dei giudici di merito; perché manifestamente infondato quanto alla recidiva, non contestata né applicata in concreto. che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/11/1961 avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] - condannato in primo e secondo grado per i reati di cui agli artt. 544 e 612, secondo comma, cod. pen., per avere cagionato la morte di un cane di sua proprietà colpendolo con una pala e per avere minacciato di morte un'altra persona, con l'aggravante di aver utilizzato strumenti atti ad offendere - ha proposto ricorso per cassazione, denunciando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la violazione dell'art. 99 cod. pen., quanto all'aumento di pena per la recidiva. Considerato che il motivo di doglianza è inammissibile: perché formulato in modo non specifico in relazione alle circostanze attenuanti generiche, in quanto la difesa non ha, neanche con il ricorso per cassazione, dedotto la sussistenza di elementi positivi di giudizio che siano stati pretermessi o scorrettamente valutati dei giudici di merito; perché manifestamente infondato quanto alla recidiva, non contestata né applicata in concreto. che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06453/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris