Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 29585/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nciato la seguente ORDINANZA Sulricorso presentat o da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del Tribunale di Lagonegro in data 27/12/2023. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perla qualificazione del l ’ impugnazione come opposizione e la trasmissione degli atti al Tribunale di Lagonegro. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Lagonegro rigettava la richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro con cui si chiedeva la declaratoria di estinzione per decorso del tempo ex art. 173 cod. p en . della pena pecuniaria dell ’ ammenda di euro 2.000,00,inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza di condanna n. 318 / 2011 , emessa dal Tribunale di Lagonegro in data 08/11/2011, irr.13/11/2012.2.

Avverso l’ordinanza il Bevilacqua propone ricorso per cassazione.

Con il primo e unico motivodeduce violazione degli artt. 172 e 173 c.p. e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p..

Evidenzia come il recupero crediti non si è realizzato in quanto si è trattato di un mero tentativo di attivare laprocedura di riscossione.

In ogni caso, poiché la notifica della cartella esattoriale è avvenuta nel 2017, sarebbe comunque decorso il termine quinquennale di cui all’articolo 173 cod. pen.. 3.Il ricorso deve essere qualificato come opposizione.

Nel caso in esame il giudice ha pronunciato ordinanza ai sensi degli articoli667, comma 4 e 676 cod. proc. pen..

Ed infatti, ai sensi dell’art. 676, comma 1, cod. proc. pen., in ordine alla dichiarazione di estinzione del reato e/o della pena,il giudice dell’esecuzione decide secondo la procedura de plano prevista dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

Avverso il relativo provvedimento è previsto un particolare mezzo di reclamo, costituito dall’opposizione proposta dinanzi allo stesso giudice dell’esecuzione, che introduce una fase procedimentale da svolgersi con l’osservanza delle norme di garanzia del contraddittorio e dei diritti della difesa, secondo lo schema definito dall’art. 666 cod, proc. pen. (Sez. 5, n. 1235 del 20/9/2002, dep. 14/1/2003, Lucci, Rv. 223126; Sez. 1, n. 1439 del 5/3/1996, Kandian, Rv. 204310; Sez. 1, n. 1106 del 4/3/1994, Magarotto, Rv. 196874).

Si tratta, in sostanza, di un «contraddittorio eventuale e differito» (così, ex multis , Corte Cost., sent. n. 74 del 2022).

In tal caso, come correttamente evidenziato dal Procuratore generale, la giurisprudenza di questaCorte è ferma nello stabilire che avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione è data solo la facoltà di proporre opposizione (Sez. 1, n. 11239 del 03/03/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278854; Sez. 1, n. 25226 del 13/3/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263975; vedi anche la più risalente Sez. 1, n. 37343 del 26/9/2007, Olivieri, Rv. 237508).

La diversa opzione ermeneutica, infatti, priverebbe il ricorrente di un grado di giudizio, ossia quello della rivalutazione del provvedimento da parte del giudice dell’esecuzione, il quale, diversamente dal giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è quello deputato a prendere in esame tutte le questioni che l’interessato non è stato in grado di sottoporre nella prima istanza di merito, in una materia in relazione alla quale il legislatore ha previsto la fase dell’opposizione proprio per la sua peculiarità (Sez. 1, n. 18361 del 17/11/2022, dep. 2023 , Rascunà, n.m.).

L’ordinanza impugnata va, pertanto, qualificata come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Lagonegro quale giudice dell’esecuzione.

P.Q.M.

Qualificato il ricorsocome opposizione, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Lagonegro ai sensi dell’articolo 667, comma 4, cod. proc. pen..

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA Sulricorso presentat o da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del Tribunale di Lagonegro in data 27/12/2023. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perla qualificazione del l ’ impugnazione come opposizione e la trasmissione degli atti al Tribunale di Lagonegro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Lagonegro rigettava la richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro con cui si chiedeva la declaratoria di estinzione per decorso del tempo ex art. 173 cod. p en . della pena pecuniaria dell ’ ammenda di euro 2.000,00,inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza di condanna n. 318 / 2011 , emessa dal Tribunale di Lagonegro in data 08/11/2011, irr.13/11/2012.2. Avverso l’ordinanza il Bevilacqua propone ricorso per cassazione. Con il primo e unico motivodeduce violazione degli artt. 172 e 173 c.p. e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.. Evidenzia come il recupero crediti non si è realizzato in quanto si è trattato di un mero tentativo di attivare laprocedura di riscossione. In ogni caso, poiché la notifica della cartella esattoriale è avvenuta nel 2017, sarebbe comunque decorso il termine quinquennale di cui all’articolo 173 cod. pen.. 3.Il ricorso deve essere qualificato come opposizione. Nel caso in esame il giudice ha pronunciato ordinanza ai sensi degli articoli667, comma 4 e 676 cod. proc. pen.. Ed infatti, ai sensi dell’art. 676, comma 1, cod. proc. pen., in ordine alla dichiarazione di estinzione del reato e/o della pena,il giudice dell’esecuzione decide secondo la procedura de plano prevista dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Avverso il relativo provvedimento è previsto un particolare mezzo di reclamo, costituito dall’opposizione proposta dinanzi allo stesso giudice dell’esecuzione, che introduce una fase procedimentale da svolgersi con l’osservanza delle norme di garanzia del contraddittorio e dei diritti della difesa, secondo lo schema definito dall’art. 666 cod, proc. pen. (Sez. 5, n. 1235 del 20/9/2002, dep. 14/1/2003, Lucci, Rv. 223126; Sez. 1, n. 1439 del 5/3/1996, Kandian, Rv. 204310; Sez. 1, n. 1106 del 4/3/1994, Magarotto, Rv. 196874). Si tratta, in sostanza, di un «contraddittorio eventuale e differito» (così, ex multis , Corte Cost., sent. n. 74 del 2022). In tal caso, come correttamente evidenziato dal Procuratore generale, la giurisprudenza di questaCorte è ferma nello stabilire che avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione è data solo la facoltà di proporre opposizione (Sez. 1, n. 11239 del 03/03/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278854; Sez. 1, n. 25226 del 13/3/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263975; vedi anche la più risalente Sez. 1, n. 37343 del 26/9/2007, Olivieri, Rv. 237508). La diversa opzione ermeneutica, infatti, priverebbe il ricorrente di un grado di giudizio, ossia quello della rivalutazione del provvedimento da parte del giudice dell’esecuzione, il quale, diversamente dal giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è quello deputato a prendere in esame tutte le questioni che l’interessato non è stato in grado di sottoporre nella prima istanza di merito, in una materia in relazione alla quale il legislatore ha previsto la fase dell’opposizione proprio per la sua peculiarità (Sez. 1, n. 18361 del 17/11/2022, dep. 2023 , Rascunà, n.m.). L’ordinanza impugnata va, pertanto, qualificata come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Lagonegro quale giudice dell’esecuzione. P.Q.M. Qualificato il ricorsocome opposizione, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Lagonegro ai sensi dell’articolo 667, comma 4, cod. proc. pen.. Così d
Sentenza Cassazione n. 29585/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris