CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39259/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso proposto è basato su motivi che, oltre a peccare di genericità, non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto, inerenti alla confisca diretta di beni immobili, riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In particolare, i ricorrenti hanno dedotto violazione di legge e vizio della motivazione della sentenza impugnata in punto di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 11 D.Igs. 74/2000, nello specifico in ordine al fatto che non è stata disposta la rinnovazione della istruttoria dibattimentale che avrebbe consentito di riesaminare sulla base di un diverso compendio probatorio il mantenimento della confisca di tre beni immobili appartenenti a persone estranee al reato a seguito di atti di trasferimento, che sono stati qualificati dai giudici di merito come simulati e fraudolenti. Il ricorso è generico, in quanto i ricorrenti si limitano a dedurre l'appartenenza a terzi degli immobili confiscati senza null'altro specificare in ordine alla ritenuta fraudolenza o simulazione dei relativi atti di trasferimento. L'art. 581, lett. c), richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso in ordine alla disposizione della confisca avente ad oggetto immobili ceduti a favore a terzi (la figlia, il genero, soggetti e società estere) senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum della corte territoriale, che invece, con motivazione congrua e logica, supportata da elementi probatori e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, ha qualificato come fittizia la cessione di tali beni. L'inosservanza del disposto dell'ad 581 lett. c) cod.proc.pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'ad 591 lett. c) cod.proc.pen quale causa di inammissibilità. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 settembre 2022 Il Consigliere estensore