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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23882/2026

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d'appello di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Napoli con sentenza del 5 febbraio 2026 haconfermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi quattro di arresto peril reato di cui all’art. 678 cod. pen.2.

Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato a mezzo deldifensore di fiducia non abilitato al patrocinio in Cassazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile, poiché, ai sensi dell’art. 591 comma 1 lett. a)cod. proc. pen. è stato proposto da difensore non legittimato, poiché non iscrittoall’albo speciale cassazionisti e giurisdizioni superiori.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione .Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso l’11 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 5 febbraio 2026 haconfermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi quattro di arresto peril reato di cui all’art. 678 cod. pen.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato a mezzo deldifensore di fiducia non abilitato al patrocinio in Cassazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, poiché, ai sensi dell’art. 591 comma 1 lett. a)cod. proc. pen. è stato proposto da difensore non legittimato, poiché non iscrittoall’albo speciale cassazionisti e giurisdizioni superiori.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione .Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso l’11 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23882/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris