CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 febbraio 2021
Cassazione n. 34280/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 24501-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA] e dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elett.te dom.ta in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 87; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - controricorrente - avverso la sentenza n. 763/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 23/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] propose appello, innanzi alla C.T.P. di Milano, avverso la cartella di pagamento notificatale per riprese relative ad indebite detrazioni per spese di ristrutturazione; che l'adita C.T.P. accolse parzialmente il ricorso, con sentenza n. 4213/2019, avverso la quale, tanto l'AGENZIA DELLE ENTRATE, quanto [OSCURATO:PERSONA] proposero appello, rispettivamente principale ed incidentale, innanzi alla C.T.R. della Lombardia che, con sentenza n. 763/2021, depositata il 23.2.2021, accolse il gravame dell'ufficio, con contestuale rigetto di quello proposto dalla contribuente, osservando come la BENAZZO non potesse usufruire delle deduzioni oggetto di ripresa, siccome afferenti a lavori di ristrutturazione edilizia di immobili eseguiti dal dante causa della contribuente rispetto ad immobili non nella disponibilità materiale e diretta di essa avente causa; che avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, illustrato da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.; si è costituita con controricorso, l'AGENZIA DELLE ENTRATE; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che unitamente alla memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., parte ricorrente ha depositato istanza di sospensione Ric. 2021 n. 24501 sez. Sesta civile - T - ud. 15-09-2022 -2- del presente giudizio, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della I. n. 130 del 2022; che (a) non essendo la presente controversia ricompresa, in linea astratta, tra quelle, contemplate dall'art. 5, comma 6, della medesima I. n. 130 (per le quali è esclusa, in nuce, l'operatività della definizione agevolata in commento) e (b) rientrando essa, al contrario, tra quelle di cui al comma 2 della medesima previsione (Agenzia delle Entrate parzialmente soccombente in prime cure e riprese di valore inferiore ad € 50.000,00), sussistono ragioni di opportunità per rinviare la causa a nuovo ruolo, onde consentite alla parte ricorrente l'espletamento degli incombenti ex art. 5 cit., con decorrenza dal 16.9.2022 (quale dies a quo di vigenza della I. n. 130, per effetto della ordinaria vacatio legis ex art. 10 delle disp. prel. cod. civ.); P.Q.M. La Corte rinvia nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sez