CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2022
Cassazione n. 01137/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, riguardante il discorso argomentativo, è manifestamente infondato, perché la lettura del provvedimento impugnato consente di rilevare che la motivazione è esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (in particolare, il Tribunale di sorveglianza ha puntualmente motivato circa l'impossibilità di concedere la misura della detenzione domiciliare, indicando i precedenti disciplinari e un procedimento pendente a carico di costui; a fronte delle considerazioni esposte nel provvedimento, il ricorrente si limita a prospettare lo stato di non definitività dei provvedimenti disciplinari e un'asserita inverosimiglianza della sua responsabilità penale in relazione al procedimento pendente); Atteso, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2022.