CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 febbraio 2023
Cassazione n. 11302/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di appello di Ancona, con sentenza in data 18 novembre 2021, in riforma della pronuncia del Tribunale di Macerata del 9 aprile 2019 dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di ricettazione di un'autovettura ascrittogli e lo condannava alla pena di anni 2 di reclusione ed C 516,00 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il Guida, tramite il proprio difensore avv.to Giulianelli, deducendo, con un unico motivo, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della sentenza in relazione all'assenza in atti della impronta digitale sulla base della quale si era pervenuti all'affermazione di responsabilità del Guida. Mancava altresì la prova del rispetto delle formalità previste dall'art. 360 cod.proc.pen. con conseguente inutilizzabilità della prova che non poteva essere sopperita dalla testimonianza dell'ufficiale di P.G.. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è inammissibile in quanto propone doglianze mai avanzate nelle precedenti fasi di merito ed anche manifestamente infondate; in tema di rilievo delle impronte e successivi accertamenti dattiloscopici è stato affermato da questa Corte di cassazione che l'attività di individuazione e rilevamento delle impronte dattiloscopico-papillari, risolvendosi in operazioni urgenti non ripetibili di natura meramente materiale, rientra nella disciplina di cui all'art. 354, comma secondo, cod. proc. pen. e non in quella concernente gli accertamenti tecnici non ripetibili di cui agli artt. 359 e 360 cod. proc. pen., i quali presuppongono attività di carattere valutativo su base tecnico-scientifica ed impongono il rispetto del contraddittorio e delle correlate garanzie difensive (Sez. 2, n. 45751 del 08/09/2016, Rv. 268165 - 01). Inoltre si è anche affermato che la comparazione delle impronte prelevate con quelle già in possesso della polizia giudiziaria non richiede il rispetto delle formalità previste dall'art. 360 cod. proc. pen. non necessitando di particolari cognizioni tecnico-scientifiche e risolvendosi in un mero accertamento di dati obiettivi, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. pen., con la conseguenza che, ove colui che abbia svolto attività di comparazione sia sentito in dibattimento e riferisca in ordine alla medesima, il giudice non è tenuto a disporre perizia, potendosi attenere alle emergenze esposte dal dichiarante (Sez. 4, n. 6412 del 24/01/2019, Rv. 275196 - 01). Precedentemente era stato anche affermato che la comparazione delle impronte digitali prelevate con quelle già in possesso della polizia giudiziaria si risolve in un mero accertamento di dati obiettivi ai sensi dell'art. 354 cod. proc. pen., che non postula il rispetto delle formalità prescritte dall'art. 360 stesso codice (Sez. 1, n. 28848 del 11/06/2009 Rv. 244295 - 01). Alla luce delle predette considerazioni pertanto il rilievo proposto con l'unico motivo di ricorso, mai adeguatamente dedotto nelle fasi di merito, è manifestamente infondato non essendo necessario per la rilevazione dell'impronta e per la successiva attività di comparazione ricorrere alla disciplina dettata dall'art. 360 cod.proc.pen.; correttamente poi la sentenza impugnata richiamava a fondamento dell'affermazione di responsabilità la deposizione del teste di polizia giudiziaria sentito sulle operazioni svolte in sede di rinnovazione istruttoria e ciò avuto riguardo al già richiamato costante indirizzo giurisprudenziale di questa corte di legittimità che ammette la deposizione dell'agente od ufficiale di P.G. sul punto stante la natura dell'accertamento. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 17 febbraio 2023 I CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]