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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 settembre 2023

Cassazione n. 27338/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3401-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3453/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/11/2019 R.G.N. 1938/2015; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.3401/2020 Cron.

Rep.

Ud.12/09/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della medesima sede, ha accertato che tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 30 aprile 2008 al 29 dicembre 2011, rapporto interrotto da un licenziamento orale disposto dal datore di lavoro, ed ha condannato il Caterina al pagamento delle differenze retributive e del T.F.R. pari a complessivi euro 3.307,36, oltre accessori di legge, nonché ha dichiarato l’inefficacia del licenziamento ex art. 2 della legge n. 604 del 1966 e – trattandosi di impresa con un unico dipendente – ha ordinato il ripristino del rapporto di lavoro e condannato il datore di lavoro al pagamento del risarcimento del danno per il periodo dal licenziamento alla ricostituzione della funzionalità del rapporto, parametrato a euro 962,84 mensili.

2. La Corte territoriale ha ritenuto che il quadro probatorio raccolto (sia in primo che in secondo grado, di fonte testimoniale e documentale) dimostrasse il carattere subordinato del rapporto di lavoro svolto tra le parti, nel negozio di parrucchiere, con orario coincidente con l’apertura dell’esercizio commerciale fino a dicembre 2008 e pari a 37 ore settimanali per il periodo successivo, e mansioni corrispondenti al IV livello del CCNL Acconciatura ed Estetica.3.

Avverso tale sentenza il Caterina ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La lavoratrice ha resistito con controricorso.

4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360 cod.proc.civ., primo comma, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2697, 2729 cod.civ., difetto e vizio logico della motivazione, avendo, la Corte territoriale, erroneamente ritenuto provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti tramite valorizzazione di elementi probatori assolutamente inconsistenti e manifestamente inidonei a concretare gli indici della subordinazione, quali, in particolare, le dichiarazioni rilasciate dai testimoni Iannotta, Cianfrocca e Bobi, che non consentono di integrare quegli indici sintomatici che la giurisprudenza richiede; la valutazione delle prove testimoniali si rivela, da parte della Corte territoriale, arbitraria, non ricorrendo indizi gravi, precisi e concordanti.

2. Con il secondo motivo è dedotta, ai sensi dell'art. 360 cod.proc.civ., primo comma, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 cod.civ., 115 e 116 cod.proc.civ., avendo, la Corte territoriale, interpretato le prove in maniera insufficiente e contraddittoria.

3. Con il terzo motivo è dedotta, ai sensi dell'art. 360 cod.proc.civ., primo comma, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 della legge n. 604 del 1066 e 18 della legge n. 300 del 1970, avendo, la Corte territoriale, valutato solo in parte le dichiarazioni del teste Russo, interpretandole in maniera unilaterale, scegliendo una versione dei fatti senza occuparsi di smentire le prove di segno contrario, pur trovando limite, il potere discrezionale del giudice, nella necessità di una valutazione complessiva di tutte le circostanze decisive risultanti dal complesso quadro probatorio.

Le valutazioni operate dalla Corte territoriale in relazione ai fatti emersi ed alle dichiarazioni rese dai testimoni non rispondono ai criteri di razionalità e non appaiono sufficienti, esaustivi e coerenti in ordine ai nessi logici ivi adoperati.

4. Il ricorso è inammissibile.

5. La violazione dell'art. 2697 cod.civ. è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018; Cass. n. 18092 del 2020), mentre nella sentenza impugnata non è in alcun modo ravvisabile un sovvertimento dell’onere probatorio, interamente gravante su chi intendeva far accertare la sussistenza della natura subordinata di un rapporto di lavoro (Cass. n.1427 del 1997).

6. In ordine alla dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., questa Corte ha da tempo affermato che detta censura non può avere ad oggetto l'erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo il fatto che questi abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, o abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., Cass.

S.U. n. 20867 del 2020; nello stesso senso, fra le più recenti, Cass. n. 6774 del 2022, Cass. nn. 1229 del 2019, 4699 e 26769 del 2018, 27000 del 2016), restando conseguentemente escluso che il vizio possa concretarsi nella censura di apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti (Cass. n. 18665 del 2017) o, in più in generale, nella denuncia di un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali, non essendo tale vizio inquadrabile né nel paradigma dell'art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 5, né in quello del precedente n. 4, che, per il tramite dell'art. 132 cod.proc.civ., n. 4, attribuisce rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass.n. 11892 del 2016).

La nullità della sentenza per mancanza della motivazione, ai sensi dell'art. 132 cod.proc.civ., è, poi, prospettabile quando la motivazione manchi addirittura graficamente, ovvero sia così oscura da non lasciarsi intendere da un normale intelletto, evenienze che non ricorrono nel caso di specie.

7. La valutazione della correttezza della motivazione rientra nel paradigma impugnatorio previsto nel n. 5, dell’art. 360 c.p.c. (come sostituito dall'art. 54, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134) a norma del quale è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass.

S.U. n. 8053 del 2014), profili non denunciati né ricorrenti in questa sede.

8. Quanto allo schema normativo di cui all'art. 2094 cod.civ., si è precisato che costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato, (cfr. Cass., 27.2.2007 n. 4500).

8.1. Tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze; sicchè ove esso non sia agevolmente apprezzabile, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi (come, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppur minima struttura imprenditoriale), che hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria (cfr. Cass. n. 4500 del 2007; Cass. n. 13935 del 2006; Cass. n. 9623 del 2002; Cass.

S.U. n. 379 del 1999).

8.2. Tali elementi, lungi dall'assumere valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatti oggetto di una valutazione complessiva e globale, (Cass. n. 9108 del 2012; Cass.

S.U. n. 584 del 2008; Cass. n. 722 del 2007; Cass. n. 19894 del 2005; Cass. n. 13819 del 2003; Cass., S.U. n. 379 del 1999).

9. Ebbene, la Corte territoriale ha correttamente individuato ed analizzato i parametri normativi del lavoro subordinato ed autonomo e gli elementi indiziari, dotati di efficacia probatoria sussidiaria ai fini della qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, e ha ritenuto sussistenti tutti gli indici sintomatici della subordinazione; ha, difatti, precisato che la lavoratrice era stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale (possedendo anche le chiavi del negozio), che metteva a disposizione le proprie energie lavorative per svolgere mansioni di carattere elementare e ripetitiva (lavaggio e taglio capelli), che percepiva un importo fisso mensile, che utilizzava tutti gli strumenti forniti dal datore di lavoro, che osservava un orario determinato (coincidente, dapprima, con l’apertura al pubblico del negozio, riducendo, poi, l’orario a 37 ore settimanali).

10. La sentenza impugnata si è conformata ai principi di diritto sopra enunciati e si sottrae alle censure che vengono mosse con i motivi di ricorso in esame, dovendosi, altresì, rilevare che non è stato svolto alcun specifico rilievo in ordine al regime sanzionatorio applicato dalla Corte territoriale.

11. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e il riparto delle spese del presente giudizio di legittimità segue il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.

12. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 5.000,00 per compensi professionali e in euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3401-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3453/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/11/2019 R.G.N. 1938/2015; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.3401/2020 Cron. Rep. Ud.12/09/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della medesima sede, ha accertato che tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 30 aprile 2008 al 29 dicembre 2011, rapporto interrotto da un licenziamento orale disposto dal datore di lavoro, ed ha condannato il Caterina al pagamento delle differenze retributive e del T.F.R. pari a complessivi euro 3.307,36, oltre accessori di legge, nonché ha dichiarato l’inefficacia del licenziamento ex art. 2 della legge n. 604 del 1966 e – trattandosi di impresa con un unico dipendente – ha ordinato il ripristino del rapporto di lavoro e condannato il datore di lavoro al pagamento del risarcimento del danno per il periodo dal licenziamento alla ricostituzione della funzionalità del rapporto, parametrato a euro 962,84 mensili. 2. La Corte territoriale ha ritenuto che il quadro probatorio raccolto (sia in primo che in secondo grado, di fonte testimoniale e documentale) dimostrasse il carattere subordinato del rapporto di lavoro svolto tra le parti, nel negozio di parrucchiere, con orario coincidente con l’apertura dell’esercizio commerciale fino a dicembre 2008 e pari a 37 ore settimanali per il periodo successivo, e mansioni corrispondenti al IV livello del CCNL Acconciatura ed Estetica.3. Avverso tale sentenza il Caterina ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. La lavoratrice ha resistito con controricorso. 4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360 cod.proc.civ., primo comma, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2697, 2729 cod.civ., difetto e vizio logico della motivazione, avendo, la Corte territoriale, erroneamente ritenuto provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti tramite valorizzazione di elementi probatori assolutamente inconsistenti e manifestamente inidonei a concretare gli indici della subordinazione, quali, in particolare, le dichiarazioni rilasciate dai testimoni Iannotta, Cianfrocca e Bobi, che non consentono di integrare quegli indici sintomatici che la giurisprudenza richiede; la valutazione delle prove testimoniali si rivela, da parte della Corte territoriale, arbitraria, non ricorrendo indizi gravi, precisi e concordanti. 2. Con il secondo motivo è dedotta, ai sensi dell'art. 360 cod.proc.civ., primo comma, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 cod.civ., 115 e 116 cod.proc.civ., avendo, la Corte territoriale, interpretato le prove in maniera insufficiente e contraddittoria. 3. Con il terzo motivo è dedotta, ai sensi dell'art. 360 cod.proc.civ., primo comma, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 della legge n. 604 del 1066 e 18 della legge n. 300 del 1970, avendo, la Corte territoriale, valutato solo in parte le dichiarazioni del teste Russo, interpretandole in maniera unilaterale, scegliendo una versione dei fatti senza occuparsi di smentire le prove di segno contrario, pur trovando limite, il potere discrezionale del giudice, nella necessità di una valutazione complessiva di tutte le circostanze decisive risultanti dal complesso quadro probatorio. Le valutazioni operate dalla Corte territoriale in relazione ai fatti emersi ed alle dichiarazioni rese dai testimoni non rispondono ai criteri di razionalità e non appaiono sufficienti, esaustivi e coerenti in ordine ai nessi logici ivi adoperati. 4. Il ricorso è inammissibile. 5. La violazione dell'art. 2697 cod.civ. è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018; Cass. n. 18092 del 2020), mentre nella sentenza impugnata non è in alcun modo ravvisabile un sovvertimento dell’onere probatorio, interamente gravante su chi intendeva far accertare la sussistenza della natura subordinata di un rapporto di lavoro (Cass. n.1427 del 1997). 6. In ordine alla dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., questa Corte ha da tempo affermato che detta censura non può avere ad oggetto l'erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo il fatto che questi abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, o abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., Cass. S.U. n. 20867 del 2020; nello stesso senso, fra le più recenti, Cass. n. 6774 del 2022, Cass. nn. 1229 del 2019, 4699 e 26769 del 2018, 27000 del 2016), restando conseguentemente escluso che il vizio possa concretarsi nella censura di apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti (Cass. n. 18665 del 2017) o, in più in generale, nella denuncia di un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali, non essendo tale vizio inquadrabile né nel paradigma dell'art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 5, né in quello del precedente n. 4, che, per il tramite dell'art. 132 cod.proc.civ., n. 4, attribuisce rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass.n. 11892 del 2016). La nullità della sentenza per mancanza della motivazione, ai sensi dell'art. 132 cod.proc.civ., è, poi, prospettabile quando la motivazione manchi addirittura graficamente, ovvero sia così oscura da non lasciarsi intendere da un normale intelletto, evenienze che non ricorrono nel caso di specie. 7. La valutazione della correttezza della motivazione rientra nel paradigma impugnatorio previsto nel n. 5, dell’art. 360 c.p.c. (come sostituito dall'art. 54, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134) a norma del quale è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. S.U. n. 8053 del 2014), profili non denunciati né ricorrenti in questa sede. 8. Quanto allo schema normativo di cui all'art. 2094 cod.civ., si è precisato che costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato, (cfr. Cass., 27.2.2007 n. 4500). 8.1. Tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze; sicchè ove esso non sia agevolmente apprezzabile, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi (come, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppur minima struttura imprenditoriale), che hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria (cfr. Cass. n. 4500 del 2007; Cass. n. 13935 del 2006; Cass. n. 9623 del 2002; Cass. S.U. n. 379 del 1999). 8.2. Tali elementi, lungi dall'assumere valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatti oggetto di una valutazione complessiva e globale, (Cass. n. 9108 del 2012; Cass. S.U. n. 584 del 2008; Cass. n. 722 del 2007; Cass. n. 19894 del 2005; Cass. n. 13819 del 2003; Cass., S.U. n. 379 del 1999). 9. Ebbene, la Corte territoriale ha correttamente individuato ed analizzato i parametri normativi del lavoro subordinato ed autonomo e gli elementi indiziari, dotati di efficacia probatoria sussidiaria ai fini della qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, e ha ritenuto sussistenti tutti gli indici sintomatici della subordinazione; ha, difatti, precisato che la lavoratrice era stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale (possedendo anche le chiavi del negozio), che metteva a disposizione le proprie energie lavorative per svolgere mansioni di carattere elementare e ripetitiva (lavaggio e taglio capelli), che percepiva un importo fisso mensile, che utilizzava tutti gli strumenti forniti dal datore di lavoro, che osservava un orario determinato (coincidente, dapprima, con l’apertura al pubblico del negozio, riducendo, poi, l’orario a 37 ore settimanali). 10. La sentenza impugnata si è conformata ai principi di diritto sopra enunciati e si sottrae alle censure che vengono mosse con i motivi di ricorso in esame, dovendosi, altresì, rilevare che non è stato svolto alcun specifico rilievo in ordine al regime sanzionatorio applicato dalla Corte territoriale. 11. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e il riparto delle spese del presente giudizio di legittimità segue il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ. 12. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 5.000,00 per compensi professionali e in euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ri
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