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CassazionedecretoSezione LDecisione del 12 novembre 2024

Cassazione n. 34477/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1974/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] VALENTIA, rappresentato e difeso dall'avvocato .

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:PERSONA]) AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n.1224/2024 depositata il 12/11/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate, in favore dell’[OSCURATO:PERSONA], comein dispositivo mentre nulla si provvede nei rapporti con gli altri (intimati ai fini di mera litis denuntiatio) P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’INPSdelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1974/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] VALENTIA, rappresentato e difeso dall'avvocato . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:PERSONA]) AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n.1224/2024 depositata il 12/11/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate, in favore dell’[OSCURATO:PERSONA], comein dispositivo mentre nulla si provvede nei rapporti con gli altri (intimati ai fini di mera litis denuntiatio) P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’INPSdelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così d
Decreto Cassazione n. 34477/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris