CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05062/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15146/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso, con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - contro Agenzia delle entrate , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n. 7346 del 14 marzo 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 20 2 3 dal [OSCURATO:PERSONA].Cons. est. G.M. Nonno [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza n. 7346 del 14/03/2019 la Corte di cassazione ha cassato con rinvio la sentenza n. 173/04/17 del 21/03/2017 della Commissione tributaria regionale delle Marche, rigettando, per quanto ancora interessa in questa sede, l’eccezione di inesistenza della notifica del ricorso in appello e per cassazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] proposti dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE). 1.1. In particolare, la S.C. ha evidenziato che il ricorso in appello «venne notificato correttamente presso il domicilio eletto in primo grado (presso il difensore dott. [OSCURATO:PERSONA]) mentre la nullità della notificazione del ricorso per cassazione (presso quel domicilio pure notificato) è stata sanata dalla costituzione in giudizio dell’intimato». 2. Avverso la menzionata ordinanza della Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per revocazione, affidato ad un unico motivo e depositava memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ. 3. AE resisteva con controricorso mentre [OSCURATO:PERSONA] non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso per revocazione [OSCURATO:PERSONA] evidenzia l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione, per avere ritenuto che in primo grado egli sia stato difeso dal dott. [OSCURATO:PERSONA] e non già dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale avrebbe eletto domicilio, come facilmente riscontrabile dal fascicolo d’ufficio, che la Corte avrebbe dovuto doverosamente esaminare e del quale non era stata formulata istanza di trasmissione ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ. da partedi AE al momento della proposizione del ricorso in sede di legittimità, con conseguente improcedibilità di quest’ultimo. 1.1. In buona sostanza, il ricorrente sostiene che il ricorso in appello di AE non sarebbe stato a lui validamente notificato presso il domicilio eletto in primo grado, con conseguente mancata costituzione Cons. est. G.M. Nonno in appello e inesistenza della notifica del ricorso per cassazione proposto dalla difesa erariale. 1.2. Tale circostanza costituirebbe un errore di fatto che giustificherebbe la revoca della sentenza della Corte di cassazione nella fase rescindente, con la conseguente declaratoria di improcedibilità o di inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella fase rescissoria. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. L’errore di fatto che può dar luogo alla revocazione della sentenza, anche della Corte di cassazione (cfr., ex multis, Cass. S.U. n. 5303 del 12/06/1997; Cass. S.U. n. 26022 del 30/10/2008; Cass. S.U. n. 13181 del 28/05/2013; Cass. n. 6198 del 22/03/2005; Cassn. 836 del 23/01/2012; Cass. n. 9835 del 15/06/2012; Cass. n. 4605 del 22/02/2013; Cass. n. 22569 del 02/10/2013; Cass. n. 26479 del 21/12/2016; Cass. n. 8615 del 03/04/2017): a) deve consistere nell'erronea percezione degli atti di causa che si sostanzia nella supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure nella supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato e purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio, e, dall'altro, quella risultante dagli atti e documenti di causa non sia stata contestata dalle parti; b) non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche; c) deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza e gli atti o Cons. est. G.M. Nonno documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche; d) deve essere essenziale e decisivo; e) deve risolversi esclusivamente in un vizio di assunzione del "fatto", che può anche consistere nel contenuto degli atti processuali oggetto di cognizione del giudice (quali la sentenza impugnata o gli atti di parte), e non può, quindi, concernere il contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti. 2.1.1. In particolare, si è ritenuto che l'errore revocatorio sia configurabile in caso di omessa percezione sia dell'esistenza di un motivo di ricorso (Cass. nn. 4605 e 22569 del 2013, citt.), sia di questioni sulle quali il giudice d'appello non si è pronunciato in quanto ritenute, anche implicitamente, assorbite (Cass. S.U. n. 23833 del 23/11/2015; Cass. n. 26479 del 2016, cit.; Cass. n. 7988 del 30/03/2018; Cass. n. 23502 del 28/09/2018; Cass. n. 1897 del 24/01/2022). 2.2. L’errore di fatto denunciato da parte ricorrente non rientra, invece, tra quelli sopra menzionati, ma costituisce, se del caso, un errore procedimentale o di giudizio, cadendo non già sull’esistenza o non esistenza di un fatto, ma su di un fatto (la domiciliazione in primo grado del ricorrente) controverso o comunque controvertibile (cfr. Cass. n. 10040 del 29/03/2022; Cass. n. 442 del 11/01/2018), in quanto involgente la pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali sottoposte all’attenzione della Corte (Cass. n. 17179 del 14/08/2020; Cass. n. 20635 del 31/08/2017). 3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. 3.1. In ragione della soccombenza, il ricorrente va condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore della lite Cons. est. G.M. Nonno dichiarato indeterminabile; nulla per le spese in favore dell’intimata, non costituitasi in giudizio. 3.2. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quaterdell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 4.1 00,00, oltre alle spese di prenotazione a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del