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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 1997

Cassazione n. 36503/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natR.a PALERMO il 16/12/1997 avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:IRELLI; R.G. 7814/2023 Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Palermo, assolvendo l'imputata dal reato di furto pluriaggravato alla medesima ascritto al capo B) perché il fatto non sussiste e riducendo la pena inflitta per l'altro addebito — un tentato furto continuato aggravato dalla violenza sulle cose — a quattro mesi di reclusione ed Euro 900,00 di multa, con la non menzione; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod.pen.- è aspecifico dal momento che, facendo ricorso a proposizioni teoriche, non si confronta con le ragioni che hanno giustificato il diniego della Corte territoriale (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); Rilevato che il secondo motivo del ricorso - con cui la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'improcedibilità intervenuta a seguito dell'entrata in vigore della riforma Cartabia — è inammissibile in quanto pone genericamente il tema della procedibilità, senza dedurre specificamente perché le denunzie in atti dei responsabili degli esercizi non abbiano il valore di querela; Rilevato che il terzo motivo del ricorso - con cui la ricorrente lamenta violazione di legge quanto al mancato riconoscimento della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario - non è sostenuto dal necessario interesse perché il beneficio è stato concesso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2023 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natR.a PALERMO il 16/12/1997 avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:IRELLI; R.G. 7814/2023 Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Palermo, assolvendo l'imputata dal reato di furto pluriaggravato alla medesima ascritto al capo B) perché il fatto non sussiste e riducendo la pena inflitta per l'altro addebito — un tentato furto continuato aggravato dalla violenza sulle cose — a quattro mesi di reclusione ed Euro 900,00 di multa, con la non menzione; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod.pen.- è aspecifico dal momento che, facendo ricorso a proposizioni teoriche, non si confronta con le ragioni che hanno giustificato il diniego della Corte territoriale (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); Rilevato che il secondo motivo del ricorso - con cui la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'improcedibilità intervenuta a seguito dell'entrata in vigore della riforma Cartabia — è inammissibile in quanto pone genericamente il tema della procedibilità, senza dedurre specificamente perché le denunzie in atti dei responsabili degli esercizi non abbiano il valore di querela; Rilevato che il terzo motivo del ricorso - con cui la ricorrente lamenta violazione di legge quanto al mancato riconoscimento della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario - non è sostenuto dal necessario interesse perché il beneficio è stato concesso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2023 Il