CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 ottobre 2024
Cassazione n. 34270/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4904/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 90, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] I 354, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 1457/2022 depositata il 12/07/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rilevato che la ricorrente ha rinunciato al ricorso con atto del 14.10.2024, e a tale rinuncia non risulta aver aderito la parte controricorrente; che, pertanto, devono liquidarsi a carico della ricorrente le spese di lite, come in dispositivo;non sussistono invece i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato; P.Q.M. Visto l’art. 391 c.p.c. Dichiara estinto il giudizio. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente grado che liquida in € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di