CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 21946/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di appello di Napoli;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni rassegnatedal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 20 novembre 2025, la Corte di appello di Napoli, in parziale riformadella decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 29 novembre 2022, che harideterminato in mesi tre di arresto ed euro 18.000,00 di ammenda la pena a carico di DarioColaccio, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004, inrelazione all’art. 142, lett. g), dello stesso d.lgs., per avere, in qualità di proprietario e diesecutore materiale dei lavori, in Tora e Piccilli, località Torelle, sull’area boscatacatastalmente identificata al foglio 3, particella 63, sottoposta a vincolo paesaggisticoambientale, effettuato l’estirpazione degli alberi della specie Acacia, in assenzadell’autorizzazione prevista dall’art. 146 d.lgs. n. 42 del 2004 (capo a), nonché del reato dicui all’art. 734 cod. pen. per avere alterato le bellezze naturali dei luoghi soggetti allaspeciale protezione dell’autorità ex d.lgs. n. 42 del 2004 (capo b).2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, [OSCURATO:PERSONA], tramite ildifensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, sollevando cinquemotivi.2.1. Con il primo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione, inrelazione agli artt. 468, comma 4, e 507 cod. proc. pen., per erronea valutazione in ordinealla individuazione dei presupposti per l’applicazione della prova a confutazione ex art. 468,comma 4, e dell’art. 507 cod. proc. pen.2.1.1. Quanto alla violazione dell’art. 468, comma 4, cod. proc. pen., la difesa deduce,innanzitutto, come, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, il diritto allacontroprova non sia soggetto ai limiti né alle forme previste dall’art. 468, comma 1, cod.proc. pen., trattandosi di facoltà non comprimibile, costituendo un aspetto essenziale e nonderogabile del diritto di difesa; puntualizza, quindi, come la richiesta di prova avanzata dalladifesa, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, avesse specificato ilsoggetto del quale si chiedeva l’ammissione e la qualità soggettiva di perito di costui, nonchél’oggetto, ovverosia sul contenuto della perizia ed a confutazione dei testi del P.M., per cuiandava escusso sulle medesime circostanze di natura tecnico-ricostruttiva su cui sarebberostati sentiti i testi del P.M.Ricorda sul punto la difesa come, in più occasioni, la valutazione delle liste testi siastata operata con la generica indicazione riferita ai fatti di cui all’imputazione, per cui ilrichiamo al controesame dei testi del P.M. indicato dalla difesa nelle proprie richiesteistruttorie non poteva che essere letto in relazione alla prova a confutazione.2.1.2. Quanto alla ulteriore richiesta di escussione del consulente e del teste Domenicocontesta la motivazione del Tribunale, secondo cui, quanto al consulente, la richiesta fosseelusiva del termine previsto dall’art. 468, comma 1, cod. proc. pen. e, quanto al Fatigati,fosse irrilevante la sua testimonianza, essendo esaustivi gli accertamenti svolti, replicatadalla Corte di appello, nel ritenere non necessario procedere alla rinnovazione dell’istruttoriadibattimentale, reputando esaustivo il compendio probatorio, poiché la richiesta diescussione articolata dalla difesa ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. era specifica edarticolata, essendo finalizzata a verificare se l’area in esame presentasse caratteristicheproprie di area boschiva, anziché di area infestata da vegetazione spontanea e se ilricorrente avesse la disponibilità concreta del fondo quando erano state eseguite leoperazioni di taglio.2.2. Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione, in relazione agli artt. 142, lett. g), e 181 d.lgs. n. 42 del 2004, per erroneavalutazione del concetto di bosco ed omessa motivazione in ordine ai periodi in cui l’areaseminativa avrebbe assunto le caratteristiche di area boschiva e travisamento della prova.Lamenta la difesa come la motivazione della Corte di appello, secondo cui il boscorappresenta un sistema per il quale non si rende necessaria un’attività di coltivazione,avendo il bosco una propria capacità di automantenimento e di autonoma riproduzione,fosse del tutto apparente, in quanto non teneva conto della disposizione di cui all’art. 14,comma 1, legge regione Campania, n. 11 del 1996, secondo la quale la densità arborea oarbustiva per l’individuazione dell’area boschiva doveva essere piena, né della disposizionedi cui all’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 134 del 2018, secondo cui la copertura arborea avrebbedovuto interessare almeno il 20% dell’area, non essendo stati effettuati i connessi e dovutiaccertamenti, tanto più che, nel caso di specie, si trattava di un’area agricola incolta che, inconseguenza dell’abbandono, si era trasformata in bosco, come peraltro poteva ricavarsi dalcontenuto del contratto di acquisto dell’area da parte del ricorrente, in cui il terreno era statodescritto come agricolo e la visura catastale lo definiva come seminativo arborato di secondaclasse.Lamenta, peraltro, la difesa travisamento della prova, poiché il teste di poliziagiudiziaria non aveva parlato di un’estensione di 200 mq, ma di 20/30 metri per un’altezza ditre metri; deduce ancora che nelle foto allegate le radici degli alberi e della vegetazioneestirpata non potrebbero rappresentare residui di ceppaie di alberi costituenti un apparatoboschivo, né risultano sussistenti essenze arbustive di consistenza tale da giustificarequell’apparato di significativo sottobosco proprio delle aree boschive.2.3. Con un terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge e difetto dimotivazione, in relazione agli artt. 142, lett. g), e 181 d.lgs. n. 42 del 2004, 530 cod. proc.pen., per omessa motivazione in ordine alla riconducibilità della condotta al ricorrente.Deduce la difesa che l’attribuzione al ricorrente dell’attività di abbattimento degli alberisi fonda sulla circostanza temporale riferita dal teste di polizia giudiziaria, secondo cui leoperazioni di abbattimento erano riferibili a 10-15 giorni prima del sopralluogo eseguito il02/05/2020, quindi in epoca successiva a quella in cui l’imputato aveva acquisito ladisponibilità dell’area, ovverosia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], data della promessa di vendita. Trattavasi,tuttavia, di una mera asserzione, svincolata da qualsiasi certezza, tanto che il ricorrenteaveva presentato una Cila in data 25/03/2020 che non faceva alcun riferimentoall’abbattimento di alberi, per cui doveva ritenersi che non vi fossero alberi da abbattere.2.4. Con un quarto motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge e difetto dimotivazione in relazione all’art. 734 cod. pen., che configura un reato di danno e non dipericolo, per cui, dovendosi accertare il danno alla integrità della bellezza naturale, l’unicoargomento motivazionale utilizzato dal Tribunale, vale a dire l’ampiezza dell’intervento, nonera sufficiente, non spiegando l’incidenza dell’intervento in relazione al bene tutelato.2.5. Con un quinto motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge e difetto dimotivazione in relazione all’art. 131-bis cod. pen., poiché la particolare tenuità del fatto erastata esclusa dalla Corte di appello, in virtù della entità del disboscamento, senzaconsiderare che il reato era di natura contravvenzionale, che mancava qualsiasi riferimentoad una abitualità della condotta, che la entità del danno non era stata in concreto motivata,che, infine, in ragione della limitata estensione dell’area, il fatto andava ricondotto allaprevisione di cui all’art. 131-bis cod. pen.3. E’ pervenuta memoria degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensoridi fiducia del ricorrente, con la quale si insiste sull’accoglimento del ricorso, ribadendo comele valutazioni della Corte di appello in ordine alla violazione dell’art. 468, comma 4, e 507cod. proc. pen. non fossero motivate, precisando come la testimonianza a confutazioneavesse quale suo oggetto e limite proprio l’ambito della prova a carico contenuta nella listacontraria. Si ribadisce, inoltre, quanto al concetto di bosco, che il terreno in esame era unseminativo arborato e non erano state verificate la consistenza e la intensità delle essenzearboree su di esso insistenti. La difesa ribadisce ancora che il ripianamento del terreno fusuccessivo al taglio degli alberi, effettuato da soggetti diversi dal ricorrente, che avevapresentato la Cila proprio per risistemare quell’area dal altri disboscata. La difesa osserva,inoltre, il mancato accertamento del deturpamento del territorio ai fini della sussistenza delreato di cui all’art. 734 cod. pen. e ribadisce, infine, la sussistenza dei presupposti ai finidella applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso, articolato in più doglianze, è inammissibile.1.1. Con la prima doglianza, il ricorrente si duole del fatto che, in sede di ammissionedelle prove, il Tribunale non abbia ammesso la prova a confutazione in quella sede richiesta(specificamente l’esame del teste [OSCURATO:PERSONA], nominato consulente tecnico diparte), argomentando sulla intempestività, e che la sentenza impugnata, motivando sullacensura articolata sul punto nell’atto di appello, pur ritenendo che il ricorrente non fossetenuto a rispettare i limiti temporali di cui all’art. 468, comma 1, cod. proc. pen., ha tuttaviaerroneamente ritenuto non articolata la prova a confutazione richiesta.La doglianza è inammissibile.1.1.1. Innanzitutto, dalla lettura delle sentenze di merito non consta alcuna opposizioneimmediata alla ordinanza istruttoria pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 15 novembre 2022 alla presenza delle parti, né il ricorrente ha dedottoalcunchè in proposito, per cui, non essendo stata immediatamente dedotta dalla partepresenta, ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., ogni eventuale nullità prodottasi inquella sede doveva intendersi sanata, valendo la stessa disciplina riguardante iprovvedimenti di revoca di già disposte ammissioni di prove (Sez. 5, n. 15142 del28/01/2026, P., non mass.).1.1.2. La giurisprudenza ha poi chiarito che il termine perentorio per il deposito dellalista testimoniale è stabilito, a pena di inammissibilità, soltanto per la prova diretta e nonanche per la prova contraria (Sez. 1, n. 10395 del 04/03/2022, Rv. 282962; Sez. 5, n. 41662del 14/04/2016, Rv. 267863; Sez. 5, n. 2815 del 12/11/2013, dep. 2014, Rv. 258878; Sez. 3,n. 15368 del 03/03/2010, Rv. 246613). Tuttavia, l’esercizio della facoltà in esame devemodularsi secondo adeguati criteri procedimentali e formali. In particolare, «In tema di provacontraria, la parte che ne fa richiesta è tenuta a specificare i fatti oggetto della prova a caricoche intende contrastare, nonché il nominativo dei testi addotti e le circostanze su cui devevertere il loro esame, non essendo sufficiente un generico riferimento alle prove a discaricoindicate nella lista depositata» (Sez. 4, n. 35718 del 29/05/2024, Sotera, Rv. 286928).Sez. 5, n. 55829 del 08/10/2018, Gemmiti, Rv. 274623, ha precisato sul punto,conformemente ad una pluralità di precedenti di legittimità, che anche la c.d. "provacontraria" deve, al pari di quella diretta, avere ad oggetto fatti rilevanti ai fini dell'imputazionee non può tradursi in un diritto incondizionato volto ad ottenere l'ammissione di una provamanifestatamente superflua o vertente su fatti estranei a quelli contestati, essendoconseguentemente necessario che la parte faccia specifica richiesta di prova contraria suifatti oggetto delle prove a carico, non bastando un generico riferimento alle prove a discaricoindicate nella lista depositata.L’ammissione della prova contraria, dunque, è soggetta alle condizioni preliminari difunzionalità istruttoria che sono in generale applicabili in relazione allo stato di avanzamentodel giudizio e che, nella fase iniziale conseguente alla apertura del dibattimento, conduconoalla esclusione nei casi di superfluità manifesta.Ciò premesso, la Corte di appello ha precisato come la difesa si fosse limitata adindicare il nominativo del consulente, senza alcuna specificazione dei capitoli di prova suiquali avrebbe dovuto vertere l’esame, ovverosia senza precisare se l’escussione a provacontraria dovesse riguardare i medesimi fatti su cui erano chiamati a riferire i testi a provadiretta, parte di essi o altri, indicando quali, in sintonia con i richiamati insegnamenti dilegittimità.1.2. E’ altresì inammissibile la seconda censura articolata con il primo motivo di ricorso;con essa la difesa si duole del mancato accoglimento dell’istanza di audizione, ai sensidell’art. 507 cod. proc. pen., del consulente [OSCURATO:PERSONA] e del teste DomenicoE’ pacifico, infatti, che la mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo diimpugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cuisia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., sicché ilmotivo non potrà essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia statosollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteridiscrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia statoritenuto non necessario ai fini della decisione (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 884 del22/11/2023, dep. 2024, Pasimeni, Rv. 285722; Sez. 5, n. 4672 del 24/11/2016, Fiaschetti,Rv. 269270; Sez. 2, n. 9763 del 06/02/2013, dep. 2014, Muraca, Rv. 254974).Né rileva che il consulente fosse stato indicato quale prova a confutazione ai sensidell’art. 468, comma 4, cod. proc. pen., dal momento che la richiesta di prova a discariconon era stata ammessa.In ogni caso, l’argomentazione in base alla quale la difesa aveva illustrato la necessitàdell’assunzione dei testi, vale a dire verificare se l’area in esame presentasse caratteristicheproprie di area boschiva, anziché di area infestata da vegetazione spontanea e se ilricorrente avesse la disponibilità concreta del fondo quando erano state eseguite leoperazioni di taglio, era stata ritenuta, non illogicamente, priva di rilievo dalla Corteterritoriale, che aveva negato la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, ritenendoesaustivo il compendio probatorio di primo grado.La decisione si pone nel solco tracciato da un consolidato orientamento della Corte dilegittimità, dove è costante l'affermazione di principio secondo la quale l'istituto dellarinnovazione dibattimentale di cui all'articolo 603 cod. proc. pen. costituisce un'eccezionealla presunzione di completezza dell'istruzione dibattimentale di primo grado dipendente dalprincipio di oralità del giudizio di appello, cosicché si ritiene che ad esso possa farsi ricorso,su richiesta di parte o d'ufficio, solamente quando il giudice, nella sua discrezionalità, loritenga indispensabile ai fini del decidere non potendolo fare allo stato degli atti (Sez. U, n.12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci. Rv. 266820; Sez. 2, n. 3458 del 91/12/2005,dep. 2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233391), sussistendo tale evenienza unicamente quando i datiprobatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nelsenso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per séoggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza (Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013,Si è ulteriormente osservato che per il carattere eccezionale dell'istituto è richiesta unamotivazione specifica solo nel caso in cui il giudice disponga la rinnovazione, poiché in talcaso deve rendere conto del corretto uso del potere discrezionale derivante dalla acquisitaconsapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, mentre in caso di rigetto èammessa anche una motivazione implicita, ricavabile dalla stessa struttura argomentativaposta a sostegno della pronuncia di merito nella quale sia evidenziata la sussistenza dielementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, conla conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 4, n. 1184 del03/10/2018, dep. 2019, Motta, Rv. 275114; Sez. 3, n. 24294 del 25/06/2010, D.S.B., Rv.247872; Sez. 4, n. 47095 del 02/12/2009, Sergio, Rv. 245996).La motivazione della Corte di merito che ha disatteso l’istanza di rinnovo dell’istruttoriadibattimentale è dunque coerente con gli indirizzi di legittimità richiamati, né è affetta da vizidi manifesta illogicità, sicchè è insindacabile in questa sede.2. Il secondo motivo di ricorso, incentrato sulla erronea valutazione del concetto dibosco e sulla omessa motivazione in ordine ai periodi in cui l’area seminativa avrebbeassunto le caratteristiche di area boschiva, è infondato.2.1. La Corte di appello ha correttamente richiamatola definizione di bosco di cui all'art.3, comma 3, del d.lgs. n. 34 del 3 aprile 2018, norma integrativa della legge penale di cuiall'art. 181, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 42 del 2004, per aver sostituito l’abrogato art. 2d.lgs. n. 227 del 2001. Secondo il richiamato art. 3, comma 3, d.lgs. n. 34 del 2018 sonodefinite bosco «le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno aquella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione,con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metrie con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento», mentre il successivo art. 4descrive le “aree assimilate a bosco”.La Corte territoriale ha poi richiamato la definizione di bosco di cui all’art. 14 legge reg.Campania n. 11 del 1996, secondo cui «sono da considerarsi boschi i terreni sui quali esistao venga comunque a costituirsi, per via naturale o artificiale, un popolamento di specielegnose forestali arboree od arbustive a densità piena, a qualsiasi stadio di sviluppo sitrovino, dalle quali si possono trarre, come principale utilità, prodotti comunemente ritenutiforestali, anche se non legnosi, nonché benefici di natura ambientale riferibili particolarmentealla protezione del suolo ed al miglioramento della qualità della vita e, inoltre, attività plurimedi tipo zootecnico».La giurisprudenza amministrativa ha affermato che, ai fini della sussistenza di un boscosoggetto a vincolo paesaggistico, occorre non solo la sussistenza di un preciso requisitodimensionale, secondo la definizione normativa richiamata (art. 3, comma 3, d.lgs. n. 34 del2018), ma anche la sussistenza di un requisito naturalistico e paesaggistico, secondo lanozione sostanziale di bosco, dovendo trattarsi di un sistema vivente complesso,tendenzialmente permanente, tale da sviluppare un ecosistema in grado di autorigenerarsi,nonché costituire un elemento proprio e tendenzialmente stabile della forma del territorio,originariamente caratteristico del paesaggio (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 4 marzo 2019 n.1462; nello stesso senso, più di recente, Cons. Stato, Sez. IV, 18 ottobre 2024, n. 8385). Inaltri termini, deve essere dotato di risorse tali da consentirne il rinnovamento spontaneo,caratteristica che la norma regionale richiamata contiene nell’ampio concetto di “densitàpiena”, dove la “pienezza” della massa boschiva sta non solo a significare il livello dicopertura del suolo, ma anche ad evocare la naturale capacità di rigenerazione orinnovazione (Cons. Stato, sez. VI, 29 marzo 2013, n. 1851). Alla luce di tali principi, la Corte territoriale ha sufficientemente motivato la sussistenzadi un bosco meritevole della tutela di cui all’art. 142 d.lgs. n. 42 del 2004, sottolineandocome fosse stato accertato che la consistenza della formazione spontanea era pari a 8.000mq e che la superficie arborea ricopriva l’intera superficie: questo secondo la raffigurazionedei luoghi risultante dai fotogrammi estratti da “[OSCURATO:PERSONA]” alla data dell’ottobre 2019 ecome anche desumibile dal cumulo di piante rinvenute sul suolo al momentodell’accertamento, occupanti uno spazio di circa 200 mq per un’altezza di tre metri. Inoltre,l’accertamento del progressivo aumento della vegetazione forestale boschiva, in assenza diinterventi agricoli a partire quantomeno dal 2004, confermava trattarsi di un sistema in gradodi autorigenerarsi.2.2. Né può valere il riferimento che, in proposito, il ricorrente fa al travisamento dellaprova orale del teste di polizia giudiziaria che avrebbe riferito una diversa consistenza delcumulo di piante rimosse.Questa Corte ha precisato che il travisamento della prova consiste non già nell’erratainterpretazione della prova, ma nella palese difformità tra i risultati obiettivamente derivantidalla sua assunzione e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto, compiendo un erroreidoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio e rendendo conseguentementeillogica la motivazione. E ciò in quanto al giudice di legittimità è consentito non già diaccertare eventuali travisamenti del fatto – e dunque di sovrapporre la propria valutazionedelle risultanze processuali a quella compiuta dal giudice merito -, bensì solo di verificareche quest’ultimo non abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste osu un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale: in tale ultimo caso, infatti,non si tratta per l’appunto di reinterpretare gli elementi di prova valutati nel merito ai fini delladecisione, ma di verificare se detti elementi sussistano e facessero dunque effettivamenteparte dell’orizzonte cognitivo di quel giudice (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Rv. 262948;Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, Rv. 255087; Sez.3, n. 39729 del 18/06/2009, Rv 244623;Sez.5. n. 39048 del 25/09/2007, Rv 238215).Nel caso in esame, contrariamente a quanto rappresentato in ricorso, il dato riportato insentenza è tratto dal verbale di operazioni compiute il 2 maggio 2020, che non risultaoggetto di contestazione, per cui il ricorrente, lungi dal proporre difformità tra il contenutodella prova e il risultato di questa dato in sentenza, attraverso la diversa lettura delle proveassunte nel giudizio di primo grado, mira a sollecitare il sindacato del giudice di legittimità sulcompendio probatorio, sindacato che è precluso in presenza di una motivazione adeguata econgrua.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché generico e versato infatto, con il quale si reitera una questione già posta al giudice di secondo grado ed affrontatain termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale, per cui sotto questo profilo èaspecifico, non confrontandosi con la trama argomentativa del provvedimento impugnato. Inparticolare, la Corte di appello ha precisato che il ricorrente era entrato in possesso delfondo a far data dal 21/03/2020, data di stipula della promessa di vendita, e, quattro giornidopo, aveva presentato una CILA al Comune competente per l’esecuzione di lavori dacompletare entro l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], mentre l’intervento di disboscamento era stato accertato consopralluogo del 02/05/2020, a seguito del quale gli accertatori avevano fatto risalirel’intervento al massimo a dieci/quindici giorni prima della loro ispezione, essendo ancoravisibili sul terreno le tracce dei mezzi pesanti utilizzati per l’estirpazione ed essendo ancoraprovvisti delle fogli gli alberi estirpati e collocati lungo il confine.In definitiva, in quanto sorretta da considerazioni coerenti con le acquisizioni probatoriee scevre da aspetti di irrazionalità, la valutazione compiuta dalla Corte di appello non prestail fianco alle censure difensive, che si articolano, peraltro, in termini non adeguatamentespecifici, nella sostanziale proposta di una lettura alternativa del materiale istruttorio,operazione non consentita in questa sede, dovendosi ribadire che, in tema di giudizio dicassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sonoprecluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione evalutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di unamigliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Sez. 6, n.5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv.265482).4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.Il reato di distruzione e deturpamento di bellezze naturali previsto dall'art. 734 cod. pen.tutela l'interesse della comunità alla conservazione e al godimento del patrimonio esteticocostituito dall'armonica fusione di forme e colori assunta dalla natura in particolari località;con la conseguenza che, per integrare l'alterazione delle bellezze naturali dei luoghi, èsufficiente la modifica totale o parziale delle visioni panoramiche ed estetiche offerte dallanatura, tanto da turbarne sensibilmente il godimento estetico (Sez. 3, n. 29508 del04/04/2019, Schettino, Rv. 276359).che, nel caso di specie, l’intervento di disboscamento, per la sua ampiezza, comediffusamente descritta nella parte motiva della sentenza impugnata, è stato ritenuto di per séfonte di danneggiamento e di alterazione della bellezza naturale protetta: si tratta divalutazione di fatto riservata al giudice del merito (cfr. Sez.3, n. 44012 del 24/09/2015,Buccarello, Rv. 265060), certamente non censurabile nella presente sede di legittimità afronte di una coerente e congrua motivazione espressa dai giudici di appello, per cui lacensura risulta inammissibile.5. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato.Ed invero, diversamente da quanto opinato in ricorso, la causa di non punibilità di cuiall'art. 131-bis cod. pen. è stata esclusa dalla Corte territoriale, come già dal giudice di primogrado, per la ritenuta non particolare tenuità dell'offesa, «in ragione della entità deldisboscamento», riguardante un’area di estensione pari a circa 8.000 mq, dopo aver fattoimmediatamente prima riferimento al disvalore non indifferente della condotta posta inessere, tra l'altro in spregio delle bellezze naturali ed in zona vincolata. Si tratta divalutazione di merito argomentata con motivazione non manifestamente illogica e quindi nonulteriormente sindacabile in questa sede, in linea con gli indirizzi interpretativi elaborati dallagiurisprudenza di legittimità secondo i quali la non punibilità per particolare tenuità del fattoriguarda soltanto quei comportamenti (non abituali) che, sebbene non inoffensivi, inpresenza dei presupposti normativamente indicati, risultino di così modesto rilievo da nonritenersi meritevoli di ulteriore considerazione in sede penale.6. In conclusione, stante la infondatezza delle doglianze formulate, il ricorso propostonell’interesse del ricorrente deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrentemedesimo, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]