CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 giugno 2022
Cassazione n. 28359/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 febbraio 2021 - pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - il G.i.p. presso il Tribunale di Perugia ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. e) e comma 2 sexies d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 commesso a [OSCURATO:PERSONA] il 10 marzo 2019 la pena di mesi tre, giorni dieci di arresto ed C 1.200,00 di ammenda. La pena detentiva e quella pecuniaria sono state sostituite col lavoro di pubblica utilità ai sensi del comma 9 bis del citato art. 186. All'imputato è stata applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due, ma l'esecuzione di tale sanzione è stata sospesa «per il periodo superiore a dodici mesi. fino all'udienza fissata per la verifica dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità». Dalla rubrica della sentenza di applicazione della pena risulta che Santini era imputato anche del reato di cui all'art. 187 commi 1 e 1 quater d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 commesso a [OSCURATO:PERSONA] il 10 marzo 2019 (capo B). L'applicazione della pena, tuttavia, non si riferisce a quel reato, che non è menzionato né nella motivazione né nel dispositivo. Nel dispositivo della sentenza il giudice ha fissato per il 22 settembre 2021 un'udienza volta a «verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità». In quella udienza, preso atto che una «relazione dell'UEPE» aveva attestato «il positivo svolgimento del lavoro sostitutivo», il giudice ha «dichiarato estinto il reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento», ha ridotto «il provvedimento di sospensione della patente di guida a mesi dodici» e ha disposto «l'archiviazione del procedimento». 2. Contro l'ordinanza del 22 settembre 2021, per mezzo del proprio difensore, Santini ha proposto ricorso per violazione di legge. Il ricorrente sostiene che, con l'ordinanza in parola, il G.i.p. avrebbe dichiarato estinteiy per esito positivo della messa alla prova ai sensi degli artt. 168 ter cod. pen e 464 septies cod. proc. pen. una violazione dell'art. 187 comma 8 cod. strada e che, applicando all'imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, il giudice avrebbe esercitato una potestà riservata agli organi amministrativi. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali, muovendo dalla premessa che sia stata dichiarata estinta per esito positivo della messa alla prova una violazione dell'art. 187 comma 8 del codice della strada, ha chiesto l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il provvedimento impugnato deve essere annullato perché presenta tali anomalie da risultare abnorme e l'abnormità di un atto processuale è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità «allorquando la stessa incida, in termini essenziali, sul "thema decidendum" devoluto alla Corte» (Sez. 3, n. 34683 del 14/09/2021, Welscher, Rv. 282159; Sez. 4, n. 1488 del 13/05/1998, PM in proc. Cidello, Rv. 211531). Nel caso in esame, con l'ordinanza impugnata il giudice: ha dichiarato estinto per «positivo svolgimento del lavoro sostitutivo» il reato ascritto a Santini nel procedimento senza specificare di quale reato si tratti; ha fatto riferimento ad una sentenza (n.84/21 del 10 febbraio 2021) che applica una pena all'imputato per uno solo dei due reati a lui contestati senza chiarire quale sorte abbia avuto l'altra imputazione; ha disposto, infine, l'archiviazione di un procedimento che era stato definito con sentenza ex art. 444 cod. proc. peri, e in relazione al quale, di conseguenza, non poteva essere pronunciata ordinanza di archiviazione. 5. L'abnormità del provvedimento ne impone l'annullamento indipendentemente dalla fondatezza dei motivi di ricorso che risentono di quella abnormità (il ricorrente sostiene, infatti, che, con l'ordinanza in parola, il G.i.p. avrebbe dichiarato estinto per esito positivo della messa alla prova ai sensi degli artt. 168 ter cod. pen e 464 septies cod. proc. pen. una violazione dell'art. 187 comma 8 cod. strada). Ne consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] G.i.p. cui compete adottare un provvedimento definitorio chiaro e completo quanto alla indicazione del reato per cui si è proceduto e dell'esito del procedimento. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Perugia, ufficio G.i.p., per l'ulteriore corso. Così deciso il 22 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]