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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 49250/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/1/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la declaratoria di inammissibilità degli altri ricorsi; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Sorbo per [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, a seguito di gravame degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Asaro, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 15 luglio 2020 dal locale Tribunale, in parziale riforma della decisione ha rideterminato la pena inflitta alla Barbera in relazione al reato di cui al capo 39 (artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 73, comma 1, d.

P.R. 9 ottobre 1990 n. 309) ascrittole, confermando la decisione nei confronti degli altri imputati in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti [Pinto: capo 7(artt. 81 cpv., 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90); D'Asaro: capo 8(art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90), 9(artt. 81 cpv., 385 cod. pen.); Bava: capo 28(artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 73 comma 4, d.P.R. n. 309/90); Merolla: capo 42(artt. 110, 648 cod. pen.)].

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori.

3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce con unico motivo vizio cumulativo della motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto quale furto, essendo privo di fondamento probatorio e smentito da ragioni logiche e dalla sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Torino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con unico motivo vizio cumulativo della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità essendo stata esclusa l'ipotesi dell'uso di gruppo per un travisamento del fatto. [OSCURATO:PERSONA] di appello ha erroneamente escluso che la ricorrente abbia effettuato un acquisto di stupefacente per il successivo uso di gruppo, non rilevando la mancanza dell'effettivo contributo economico da parte della ricorrente.

5. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Asaro si deduce con unico motivo vizio cumulativo della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità del ricorrente sulla base di una unica captazione - quella del 20.12.2017 - di contenuto inconsistente.

Illogica è l'affermazione secondo la quale il corrispettivo dell'acquisto dello stupefacente è di entità imprecisata, così inficiandosi la stessa verificazione della transazione illecita, come del pari illogica è la giustificazione del dato imprecisato sulla base dell'assunto che il prezzo sarebbe stato successivamente pagato, trattandosi di soggetto notoriamente insolvente.

6. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce con unico motivo violazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. in relazione alla affermazione di responsabilità.

7. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce con unico motivo violazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. in relazione alla affermazione di responsabilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto genericamente proposto per ragioni in fatto rispetto all'incensurabile valutazione del compendio probatorio e della captazione posta a base del diniego della riqualificazione del fatto (v. pg. 23 della sentenza impugnata) che esclude qualsiasi fondamento alla tardiva e generica dichiarazione dell'imputato di essere lui l'autore del furto del motoveicolo.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato.

La sentenza ha riconosciuto la ricorrente responsabile del reato ascrittole essendo stata mediatrice fra il fornitore di cocaina e alcuni consumatori ed ha escluso la ricorrenza della ipotesi di acquisto di gruppo sul rilievo che la ricorrente non ha partecipato all'acquisto dello stupefacente, contribuendo alla sola definizione dell'accordo e al ritiro dello stupefacente (v. pg. 21 della sentenza impugnata).

Tuttavia la Corte di merito non ha dato conto della pacifica emergenza, riportata in sentenza, secondo la quale la ricorrente ha concordato con il fornitore l'acquisto della cocaina per consumarla con i suoi amici, pur non contribuendo - a loro insaputa - con la sua quota economica (v. conversazioni n. 164, 166 e 167 riportate a pg. 19 della sentenza impugnata e il richiamo a tale acquisto per il successivo episodio).

Deve essere ribadito che ricorre l'ipotesi di consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, che implica l'irrilevanza penale del fatto, sia nell'ipotesi di acquisto congiunto, che in quella di mandato all'acquisto collettivo a uno dei consumatori, a condizione che: a) l'acquirente sia uno degli assuntori; b) l'acquisto avvenga sin dall'inizio per conto degli altri componenti del gruppo; c) sia certa sin dall'inizio l'identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all'acquisto (Sez. 4, n. 24102 del 23/03/2018, Verdoscia, Rv. 272961).

Ritiene il Collegio che non può essere condivisa, in diritto, l'esclusione dell'acquisto dello stupefacente da parte della ricorrente in costanza di un accertamento di fatto secondo il quale questa si era rifornita della cocaina per conto del gruppo del quale faceva parte e con il quale avrebbe consumato la droga acquistata, non potendosi dare rilievo alla sua mancata - e neanche programmata - compartecipazione economica.

Ne consegue l'annullamento della sentenza nei confronti della ricorrente con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio che terrà conto del precedente principio di diritto.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Asaro è inammissibile in quanto del tutto generiche sono le censure mosse alla motivazione della responsabilità riguardante il reato di cui al capo 8, fondata sull'ampia captazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (riportata a pg. 6 e ss. della sentenza impugnata), interpretata senza incorrere in vizi logici, nell'ambito della quale il ricorrente parla nel dettaglio con l'Amoroso dei cospicui traffici illeciti di entrambi.

Nell'ambito di tale captazione, quindi, emerge con precisione l'intervenuto acquisto da parte del ricorrente, nella giornata precedente, di una partita di 250 grammi di cocaina, della quale è indicato il prezzo al grammo e sono esplicitati ampi riferimenti alla sua qualità e modalità di lavorazione da parte del ricorrente.

Incensurabile è, poi, la spiegazione della successiva emergenza captativa in ordine alla mancata disponibilità economica da parte del ricorrente per un acquisto dallo stesso Amoroso di due chili di hashish in ragione del precedente impegno economico (v. pg. 12 della sentenza impugnata).

4. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di identico contenuto, sono inammissibili perché del tutto manifestamente generici, limitandosi alla indicazione della sola norma processuale di cui si assume la violazione.

5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di Merolla, D'Asaro, Bava e Pinto consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.

Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della so

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/1/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la declaratoria di inammissibilità degli altri ricorsi; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Sorbo per [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, a seguito di gravame degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Asaro, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 15 luglio 2020 dal locale Tribunale, in parziale riforma della decisione ha rideterminato la pena inflitta alla Barbera in relazione al reato di cui al capo 39 (artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 73, comma 1, d. P.R. 9 ottobre 1990 n. 309) ascrittole, confermando la decisione nei confronti degli altri imputati in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti [Pinto: capo 7(artt. 81 cpv., 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90); D'Asaro: capo 8(art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90), 9(artt. 81 cpv., 385 cod. pen.); Bava: capo 28(artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 73 comma 4, d.P.R. n. 309/90); Merolla: capo 42(artt. 110, 648 cod. pen.)]. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori. 3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce con unico motivo vizio cumulativo della motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto quale furto, essendo privo di fondamento probatorio e smentito da ragioni logiche e dalla sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Torino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con unico motivo vizio cumulativo della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità essendo stata esclusa l'ipotesi dell'uso di gruppo per un travisamento del fatto. [OSCURATO:PERSONA] di appello ha erroneamente escluso che la ricorrente abbia effettuato un acquisto di stupefacente per il successivo uso di gruppo, non rilevando la mancanza dell'effettivo contributo economico da parte della ricorrente. 5. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Asaro si deduce con unico motivo vizio cumulativo della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità del ricorrente sulla base di una unica captazione - quella del 20.12.2017 - di contenuto inconsistente. Illogica è l'affermazione secondo la quale il corrispettivo dell'acquisto dello stupefacente è di entità imprecisata, così inficiandosi la stessa verificazione della transazione illecita, come del pari illogica è la giustificazione del dato imprecisato sulla base dell'assunto che il prezzo sarebbe stato successivamente pagato, trattandosi di soggetto notoriamente insolvente. 6. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce con unico motivo violazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. in relazione alla affermazione di responsabilità. 7. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce con unico motivo violazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. in relazione alla affermazione di responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto genericamente proposto per ragioni in fatto rispetto all'incensurabile valutazione del compendio probatorio e della captazione posta a base del diniego della riqualificazione del fatto (v. pg. 23 della sentenza impugnata) che esclude qualsiasi fondamento alla tardiva e generica dichiarazione dell'imputato di essere lui l'autore del furto del motoveicolo. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato. La sentenza ha riconosciuto la ricorrente responsabile del reato ascrittole essendo stata mediatrice fra il fornitore di cocaina e alcuni consumatori ed ha escluso la ricorrenza della ipotesi di acquisto di gruppo sul rilievo che la ricorrente non ha partecipato all'acquisto dello stupefacente, contribuendo alla sola definizione dell'accordo e al ritiro dello stupefacente (v. pg. 21 della sentenza impugnata). Tuttavia la Corte di merito non ha dato conto della pacifica emergenza, riportata in sentenza, secondo la quale la ricorrente ha concordato con il fornitore l'acquisto della cocaina per consumarla con i suoi amici, pur non contribuendo - a loro insaputa - con la sua quota economica (v. conversazioni n. 164, 166 e 167 riportate a pg. 19 della sentenza impugnata e il richiamo a tale acquisto per il successivo episodio). Deve essere ribadito che ricorre l'ipotesi di consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, che implica l'irrilevanza penale del fatto, sia nell'ipotesi di acquisto congiunto, che in quella di mandato all'acquisto collettivo a uno dei consumatori, a condizione che: a) l'acquirente sia uno degli assuntori; b) l'acquisto avvenga sin dall'inizio per conto degli altri componenti del gruppo; c) sia certa sin dall'inizio l'identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all'acquisto (Sez. 4, n. 24102 del 23/03/2018, Verdoscia, Rv. 272961). Ritiene il Collegio che non può essere condivisa, in diritto, l'esclusione dell'acquisto dello stupefacente da parte della ricorrente in costanza di un accertamento di fatto secondo il quale questa si era rifornita della cocaina per conto del gruppo del quale faceva parte e con il quale avrebbe consumato la droga acquistata, non potendosi dare rilievo alla sua mancata - e neanche programmata - compartecipazione economica. Ne consegue l'annullamento della sentenza nei confronti della ricorrente con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio che terrà conto del precedente principio di diritto. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Asaro è inammissibile in quanto del tutto generiche sono le censure mosse alla motivazione della responsabilità riguardante il reato di cui al capo 8, fondata sull'ampia captazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (riportata a pg. 6 e ss. della sentenza impugnata), interpretata senza incorrere in vizi logici, nell'ambito della quale il ricorrente parla nel dettaglio con l'Amoroso dei cospicui traffici illeciti di entrambi. Nell'ambito di tale captazione, quindi, emerge con precisione l'intervenuto acquisto da parte del ricorrente, nella giornata precedente, di una partita di 250 grammi di cocaina, della quale è indicato il prezzo al grammo e sono esplicitati ampi riferimenti alla sua qualità e modalità di lavorazione da parte del ricorrente. Incensurabile è, poi, la spiegazione della successiva emergenza captativa in ordine alla mancata disponibilità economica da parte del ricorrente per un acquisto dallo stesso Amoroso di due chili di hashish in ragione del precedente impegno economico (v. pg. 12 della sentenza impugnata). 4. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di identico contenuto, sono inammissibili perché del tutto manifestamente generici, limitandosi alla indicazione della sola norma processuale di cui si assume la violazione. 5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di Merolla, D'Asaro, Bava e Pinto consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della so
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