CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25800/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilitàdel ricorso.Udito il difensore delle parti civili, avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzionedell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.Udito il difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con sentenza del 17 aprile 2025 la Corte di assise di appello di Bolognaha confermato la sentenza del 23 maggio 2024 con cui la Corte di assise di Forlìha condannato XXXXXXXXXXXXX alla pena dell'ergastolo per i reati degli artt.575, 577 per aver ucciso il fratello [OSCURATO:PERSONA] (capo A), reato aggravato dalmotivo abietto, dalla premeditazione, dalla minorata difesa, nonché dallacircostanza dell’ essere stato commesso il fatto in danno della persona offesa dicadavere (capo B), degli artt. 2 e 7 l. 2 ottobre 1967, n. 895, per aver detenutouna canna da fucile semiautomatico calibro 12 (capo D), e per aver portato inluogo pubblico una canna da fucile semiautomatico calibro 12 occultata trafogliame e vegetazione in un’area incolta (capo E). I primi due reati sono staticommessi la sera tra il 21 e il 22 giugno 2022; i reati dei capi D) ed E) il 5 luglio2022.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per iltramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limitistrettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.Con i motivi 2.1., rubricato rilievi preliminari e premessa metodologica, e2.2., deduce che la sentenza di appello avrebbe erroneamente adottato latecnica della motivazione per relationem ed avrebbe omesso di rispondere allecensure prospettate nell’atto di appello e nei motivi aggiunti.Con il motivo 2.3. deduce vizio di motivazione per motivazione omessa ocontraddittoria con riferimento al giudizio di responsabilità per i capi A) e B), inparticolare censurando l’illogicità dell’attribuzione di valore probatorio alle tracceematiche della vittima riscontrate sulle scarpe sequestrate all'imputato il 27giugno, alle tracce ematiche della vittima trovate sui guanti da lavoro rinvenutinel vano motore dell'autovettura dell'imputato, alla prova olfattiva del c.d. canemolecolare, alle modifiche apportate dall’imputato alla propria autovettura neigiorni successivi all’omicidio (la rimozione di un portapacchi e di un telo), alrinvenimento presso il garage dell’imputato della fototrappola che la vittimaaveva posto all’inizio del proprio podere, alla mancanza di tracce biologichedell’imputato sulla pistola sparabuoi e sulla canna di fucile, alle dichiarazioni deitestimoni che hanno riferito della conflittualità endofamiliare, agli spostamentidell’imputato la sera del delitto, alla prova d’alibi fornita in un primo momentoall’imputato dalla moglie ed al significato da attribuire alle sue successivedichiarazioni, all’esclusione delle possibili piste alternative del delitto.Con il motivo 2.4. deduce vizio di motivazione con riferimento alleaggravanti del reato del capo A), deducendo sui motivi abietti, individuatiassertivamente in quelli di lucro, sulla minorata difesa, ricavata soltantodall’isolamento dei luoghi, sulla premeditazione, affermata in mancanza dielementi che facciano pensare che il proposito criminoso sia insortosignificativamente prima di quando fu eseguito.Con il motivo 2.5. deduce vizio di motivazione sull’aggravante degli attipersecutori perché la sentenza avrebbe individuato nell’imputato il persecutoreche aveva indotto la vittima alla modifica di abitudini di vita per la mancanzanella vita della vittima di fonti di inquietudine diverse da quelle provenienti dalfratello senza tener conto di elementi di prova che deponevano in sensocontrario.3. La difesa dell’imputato ha chiesto la discussione orale.Con memoria scritta il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], anticipando leconclusioni del proprio ufficio, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.Con memoria scritta il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], hareplicato alle conclusioni scritte del Procuratore generale.Con memoria scritta il difensore delle parti civili XXXXXXXXXXXXXXX(deceduta nelle more) e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.Con memoria scritta il difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA]Starni, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.Con memoria scritta il difensore delle parti civili, avv. [OSCURATO:PERSONA],ha argomentato ulteriormente sull’inammissibilità del ricorso.4. Nell’udienza di discussione il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], haconcluso per l’inammissibilità del ricorso.Il difensore delle parti civili, avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzionedell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.Il difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito perl’accoglimento del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è fondato nella parte relativa all’aggravante dei motivi abietti,infondato nel resto.1. I motivi 2.1. e 2.2., relativi alla questione della motivazione perrelationem, e che si esaminano congiuntamente (il primo è rubricato “rilievipreliminari e premessa metodologica”; il secondo sviluppa l’argomento) sonoinammissibili.I motivi sono inammissibili, perché si limitano a dedurre in modo genericoche la sentenza di appello avrebbe confermato il giudizio di responsabilità sullabase delle stesse argomentazioni della sentenza di primo grado omettendo diconfutare le specifiche doglianze difensive e superando i limiti di ammissibilitàdella motivazione per relationem, sarebbe stato violato, in particolare, l’obbligodi indicare compiutamente i criteri utilizzati nella valutazione probatoria e nelgiudizio di inattendibilità della prova contraria, non sarebbe stata attribuitarilevanza alle evidenze scientifiche proposte dai consulenti tecnici di parte, e nonsarebbe stato chiarito perché gli indizi a carico devono ritenersi gravi, precisi econcordanti; non sarebbe stato, inoltre, effettuato il necessario vaglio critico suimotivi di appello, limitandosi la sentenza a confermare quella di primo gradoaggiungendo ad essa argomentazioni apodittiche e sostanzialmente identiche aquelle già rese dalla prima Corte.I motivi sono inammissibili, perché, nel modo in cui sono proposti, noncontengono riferimenti specifici ad una parte particolare della sentenzaimpugnata che avrebbe eluso l’obbligo di motivazione ed ad una parte specificadei motivi di appello che sarebbero stati elusi dal giudice del merito, risolvendosiin una critica generale alla sentenza impugnata, che viola l’obbligo di specificitàdei motivi (su cui v., per tutte, Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv.276916, nonché, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017,Galtelli, Rv. 268823).La questione della mancata motivazione sui motivi di appello è, in realtà,riproposta in alcuni passaggi specifici anche del successivo terzo motivo diricorso, dedicato al giudizio di responsabilità - e delle deduzioni in esso contenutesi darà conto in un punto successivo della sentenza -, ma, con riferimento aquanto argomentato specificamente nei motivi 2.1 e 2.2., il giudizio della Corte èdii inammissibilità per mancanza di specificità, perchè gli argomenti spesi sono dicarattere generale, meramente introduttivi, ed omettono di confrontarsi conpassaggi specifici del percorso logico della sentenza che impugnano.2. Il motivo 2.3., dedicato al giudizio di responsabilità per il reato di cuiall’art. 575 cod. pen., è infondato.Il motivo è articolato in sei sotto-motivi (da 2.3.1. a 2.3.6), i primi cinquededicati ad uno degli indizi a carico del ricorrente su cui nella sentenzaimpugnata, è stato costruito il giudizio di responsabilità, il sesto alle pistealternative dell’omicidio.Essi devono necessariamente essere trattati in modo unitario, in ossequioalla regola giurisprudenziale, secondo cui ciascun indizio deve essere inserito inuna prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e laconfluenza in un medesimo contesto dimostrativo (Sez. U, n. 33748 del12/07/2005, Mannino, Rv. 231678). Non è, infatti, ravvisabile il vizio dimotivazione sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa; lasentenza, infatti, costituisce un tutto coerente ed organico, onde, ai fini delcontrollo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essanon può essere preso a sé, ma va posto in relazione agli altri potendo la ragionedi una determinata statuizione risultare anche da altri punti della sentenza aiquali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Sez. 1, n. 20030 del18/01/2024, Rossitto, Rv. 286492 - 01).Ciò posto, il ricorso deduce, anzitutto, con riferimento alle tracce ematichedella vittima repertate sulle scarpe dell’imputato, che la sentenza ha affermatoche non è nota la posizione in cui si trovavano la vittima e l’autore del reato nelmomento in cui è stato commesso l’omicidio, in questo modo la motivazionedella sentenza ha risposto alla deduzione difensiva - che rilevava che il sanguedella vittima è stato rinvenuto su di un lato e sul retro delle scarpe, il cheescluderebbe che esse siano riconducibili al delitto in cui l’autore del reatodoveva, per logica, trovarsi di fronte alla vittima – omettendo di considerare cheè la stessa sentenza che riconosce che l’autore del reato doveva trovarsi difronte alla vittima, nel momento in cui ha deciso di dato credito alla testisostenuta dal testimone del RIS, che ha spiegato la traccia di sangue sulla manodestra della vittima come l’effetto della reazione istintiva di chi si è visto puntarel’arma ed ha alzato la mano a protezione.L’argomento è infondato. Pur se è senz’altro vero che le regole della logicainducono a ritenere plausibile la tesi difensiva che l’autore del reato si sia trovatodi fronte alla vittima nel momento in cui ha sparato, e che questa constatazioneè corroborata dalla dichiarazione resa nel processo dal testimone di poliziagiudiziaria che ha attribuito ad una reazione istintiva della vittima la traccia disangue rinvenuta sulla sua mano, queste considerazioni non sono, però,sufficienti per privare di rilevanza, nel percorso logico del giudizio diresponsabilità, l’indizio costituito dalle sette tracce del sangue della vittimarinvenute sulle scarpe dell’imputato, sia perché nella vicenda in esame esiste unsecondo possibile momento in cui sulle scarpe dell’imputato può essere schizzatoil sangue della vittima, che è quello della successiva decapitazione del cadavere,in cui - per riprendere l’argomentare della sentenza impugnata - non è nota laposizione che hanno assunto l’autore del reato ed il cadavere della vittima, siaperché dalla lettura delle sentenze impugnata emerge che le sette traccerepertate non sono le uniche rinvenute sulle scarpe dell’imputato, in quanto su diesse ne erano presenti “molteplici altre” (pag. 26 della sentenza di primo grado),in quanto “la parte superiore è costellata di piccolissime goccioline chiaramentefrutto non di un gocciolamento, ma di una nebulizzazione della fonte ematica”(pag. 54 della sentenza di appello). Anche se la prova certa della attribuibilitàalla vittima di tali ulteriori goccioline di sangue, frutto di nebulizzazione dellafonte ematica, non vi è, perché sono state repertate soltanto le sette in cui èstato rinvenuto il sangue della vittima, soccorre, però, in tal senso la provalogica, che induce, in mancanza di evidenze di segno contrario, ad attribuire aduna fonte unica la provenienza del sangue rimasto sulle scarpe dell’imputato.Il ricorso deduce che la sentenza impugnata ha usato argomenti congetturaliquando ha sostenuto, per spiegare la presenza di tracce del sangue della vittimasoltanto nella parte laterale e posteriore delle scarpe dell’imputato, che gliaggressori possano essere stati più di uno o che l’imputato possa aver indossatodei copriscarpe monouso.L’argomento è inammissibile, perché aggredisce una parte non necessariadel percorso logico della decisione, in quanto, pur essendo senz’altro vero che lasentenza impugnata ha usato a rafforzamento della decisione degli argomenticongetturali, la motivazione sull’attribuibilità alla vicenda dell’omicidio delletracce di sangue della vittima rinvenute sulle scarpe dell’imputato, però, si reggeanche senza tali riferimenti aggiuntivi.Il ricorso deduce che, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, non èemerso in alcun modo che l’imputato detenesse nella sua autovetturacopriscarpe simili a quelli in dotazione agli operatori del 118.Al di là della rilevanza dell’argomento, l’argomento è, in ogni caso,inammissibile per mancanza di autosufficienza (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, rv. 270071; Sez. 4, n. n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti,rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, rv. 256723), perché, nelmomento in cui si deduce un travisamento della prova, in questo caso per“invenzione”, è necessario allegare al ricorso, o trascrivere, in esso, l’attoprobatorio da cui il travisamento si deduce, che, nel caso in esame, è il verbaledi perquisizione dell’autovettura dell’imputato, per consentire alla Corte dicomprendere se il dato probatorio sia stato effettivamente travisato.Il ricorso deduce, ancora, che nei motivi aggiunti di appello, la difesadell’imputato aveva chiesto di sentire [OSCURATO:PERSONA], fratello dell’imputato, perriferire di un alterco fisico tra i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che lo stesso, nelcorso di una conversazione telefonica con il figlio dell’imputato, aveva riferito diaver visto; la sentenza impugnata ha risposto che l’imputato ha sempre negatolo scontro, attribuendo però, in questo modo rilevanza decisiva alle dichiarazionidi un soggetto che ha sempre ritenuto inattendibile la sentenza ha rispostoanche che la dinamica dello scontro, come descritta dal fratello di imputato evittima, avrebbe potuto portare, al più, alla fuoriuscita di sangue dagocciolamento, ma non da schizzo, quale quello rinvenuto sulle scarpedell’imputato, ma si tratta di una motivazione apodittica perché una colluttazioneenergica e vigorosa può portare anche a generare uno zampillo.Gli argomenti sono infondati. Con riferimento alle dichiarazioni dell’imputato,che ha sempre negato di aver avuto uno scontro fisico con il fratello, la decisionedella Corte di merito è applicazione coerente della regola legale dell’art. 64,comma 3, cod. proc. pen., secondo cui le dichiarazioni dell’imputato, rese nelleforme garantite previste dal codice, possono sempre essere utilizzate nei suoiconfronti. Con riferimento alla possibilità che la colluttazione tra i due fratelli,risalente al 2019 (pagine 53 e 54 della sentenza impugnata) possa aver generatolo “zampillo” che ha macchiato le scarpe dell’imputato con il sangue del fratello,va osservato che l’argomento introdotto dalla difesa non inficia il giudizio diresponsabilità non essendo idoneo ad introdurre un dubbio ragionevole, perchéesso presuppone che lo scontro fisico del 2019 abbia generato effettivamentenon soltanto una perdita di sangue per [OSCURATO:PERSONA] (che, a sua volta, si dovrebbedesumere soltanto dalla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] si portò il fazzoletto al naso)ma un fiotto che ha raggiunto le scarpe di [OSCURATO:PERSONA], presuppone, inoltre, cheXXXXXXX indossasse quel giorno proprio le stesse scarpe, che il sangue si siaconservato sulle scarpe di [OSCURATO:PERSONA] per circa tre anni e che in questi tre anni lostesso non abbia mai sentito il bisogno di lavarle o non sia riuscito a lavarle inmodo adeguato da cancellarne le tracce (quella laterale, che ha indotto iCarabinieri a sequestrare le scarpe era visibile ad occhio nudo). Si tratta, indefinitiva, di una vicenda talmente lontana dal fatto da non introdurre un dubbioragionevole sul giudizio di responsabilità, e di una deduzione che, diconseguenza, finisce con l’aggredire una parte non necessaria del percorso logicodella decisione.Il ricorso evidenzia, ancora, che nell’atto di appello era stato dedotto chesulle scarpe non era stata effettuata la prova dello stub per la rilevazione diparticelle da sparo, e che sarebbe irragionevole la risposta della sentenza dimerito, secondo cui la prova dello stub può essere effettuata soltanto abrevissima distanza dal momento dello sparo, perché non dà conto del perchérisultasse ictu oculi inutile provare comunque ad effettuare questo tipo di esame.L’argomento è inammissibile perchè inconferente, non essendo compito delgiudice del merito valutare l’utilità o inutilità, ictu oculi, di un accertamento diindagine nel momento in cui è stata scoperta una determinata fonte di prova, masoltanto di trarre, dalle prove che sono state portate alla sua attenzione,conclusioni logiche in termini di giudizio di responsabilità.Il ricorso deduce, ancora, con riferimento ai guanti da lavoro recanti traccedel sangue della vittima rinvenuti nel vano motore dell’autovettura dell’imputato,che la sentenza impugnata non avrebbe dato riscontro agli argomenti proposti inappello sul lasso di tempo intercorso tra l’omicidio ed il rinvenimento dei guanti,lasso temporale che avrebbe consentito ad un terzo di infilarli nel vano motoresenza che l’imputato se ne accorgesse.L’argomento è inammissibile per mancanza di specificità, perché non siconfronta con il percorso logico della decisione, che ha preso in considerazionequesta deduzione, introdotta dall’imputato già nell’immediatezza dellaperquisizione e coltivata con gli atti di impugnazione, ed ha escluso del tutto lapossibilità che qualcuno possa averli infilati nell’auto senza che l’imputato nevenisse a conoscenza (pag. 55 e 56 della sentenza impugnata) con argomenti sucui il ricorso non prende posizione, come la quotidianità con cui il ricorrentelavorava in quel vano motore, e come il rinvenimento in esso di una serie dipiccoli attrezzi, sicuramente riconducibili al ricorrente, da cui emerge che ilricorrente utilizzava quel vano motore come una sorta di ripostiglio o piccolaofficina ambulante, circostanza che rende coerente con tale comportamento ilrinvenimento dei guanti, arrotolati, infilati all’interno di una cavità del motore inprossimità dei fanali anteriori.Il ricorso deduce che sarebbe perentoria l’affermazione della sentenzaimpugnata che esclude la rilevanza della presenza, sui guanti da lavoro rinvenutinel vano motore dell’autovettura dell’imputato, oltre che del sangue dellavittima, anche del profilo genetico di un soggetto non identificato, per larisalenza della traccia e per l’ignoranza di chi fosse l’originario proprietario deiguanti, considerazioni che tradirebbero l’assenza di una adeguata valutazionedegli elementi istruttori e di motivazione rispetto alla ricostruzione alternativaproposta dalla difesa.L’argomento è inammissibile, perché privo di una critica articolata allasentenza impugnata. Il ricorso coglie nel segno nel momento in cui censura laillogicità della motivazione della sentenza impugnata che, in contrasto con leregole di comune esperienza secondo cui dei guanti da lavoro di solito noncambiano proprietario ma, al più, possono, in casi particolari, essere utilizzatioccasionalmente da una persona diversa da questi, ha introdotto la possibilitàche i guanti appartenessero ad un originario proprietario che vi avrebbe lasciatola traccia dell’ignoto che vi è stata trovata, però, poi non sviluppa la critica allasentenza impugnata e non spiega come l’eliminazione di questo passaggio, nonlogico, della motivazione della decisione potrebbe avere una incidenza sulgiudizio di responsabilità, rifugiandosi in affermazioni vaghe, come la deduzioneche la motivazione tradirebbe “l’assenza di una adeguata valutazione deglielementi istruttori e di motivazione rispetto alla ricostruzione alternativaproposta dalla difesa”.In realtà, la presenza di una traccia di soggetto ignoto su guanti di lavoro sucui era presente anche il sangue della vittima è elemento di sicura importanzanel giudizio attribuito al giudice del merito, ma non è manifestamente illogico chela sentenza impugnata non le abbia attribuito quell’effetto demolitorio delgiudizio di responsabilità assunto nell’impugnazione, in mancanza di qualsiasielemento di conoscenza su quante siano state le occasioni in cui erano statiutilizzati quei guanti da lavoro - che in sentenza vengono definiti vecchi edusurati - chi siano le persone che sono venute a contatto con essi, e su chi sial’ignoto da cui la traccia è proveniente.Il ricorso deduce, anche, che sui guanti da lavoro non è stato trovato ilprofilo genetico dell’imputato, circostanza cui la sentenza impugnata avrebbedato una giustificazione congetturale ipotizzando che egli avesse indossato undoppio guanto protettivo, quale quelli in lattice in uso agli operatori del 118, eche questa spiegazione congetturale sul comportamento cauto dell’autore delreato sarebbe in contrasto con la circostanza che lo stesso avrebbe, poi,dimenticato nel vano motore i guanti da lavoro con il sangue della vittima,lasciando così una traccia a suo carico.L’argomento è infondato. La possibilità che nella commissione del reatol’autore del reato abbia utilizzato dei doppi guanti protettivi, quali quelli in latticein uso al 118, è introdotta in sentenza non in modo congetturale, ma all’esito diun percorso articolato in cui il giudice del merito ha evidenziato che l’imputato èstato per decenni, a titolo professionale, un operatore del 118 ed in taleprofessione aveva acquisito l’abitudine all’utilizzo del protocollo di sicurezzacostituito dall’indossare doppi guanti, ed ha aggiunto che guanti della stessatipologia sono stati rinvenuti in numero consistente nell’autovetturadell’imputato, ulteriore indice dell’abitudine dell’imputato all’utilizzo di talecautela quale protocollo acquisito dalle ripetute esperienze dell’attività lavorativa.La deduzione secondo cui la estrema cautela che si ricaverebbe dalcomportamento dell’autore del reato nell’utilizzare i doppi guanti in occasionedell’omicidio sarebbe in contrasto con la circostanza che lo stesso avrebbe, poi,dimenticato nel vano motore i guanti da lavoro con il sangue della vittima, è,invece, infondata, sia perché i due passaggi della sentenza non sono, in realtà,tra di loro in contrasto, perché la cautela nell’adottare i doppi guanti è, nelpercorso logico della sentenza, una abitudine consolidata per motivi di lavoro,laddove il ricorrente non aveva acquisito abitudine a sbarazzarsi di tracce diomicidi commessi, non essendo postulato che l’imputato ne avesse maicommessi altri in precedenza, il che renderebbe non illogico ritenere che unsoggetto così cauto possa, poi, aver commesso un errore nel conservare pressodi sé una traccia del reato.Va anche ricordato, in ogni caso, che nella ricostruzione di un delitto non sideve assumere necessariamente che l’autore del reato segua un comportamentorazionale e ponderi con accuratezza le conseguenze delle proprie azioni (Sez. U,n. 38343 del 24/04/2014, P.g. in proc. Espenhahn, Rv. 261107 - 01, inmotivazione).Il ricorso deduce anche che, nel momento in cui ha affermato che le traccedel DNA dell’imputato non sarebbero presenti sui guanti da lavoro perché dilavatidall’abbondante sangue della vittima, la sentenza impugnata avrebbe introdottoun argomento che è assertivo e che è, in ogni caso, smentito dalla circostanzache sugli stessi guanti è stato trovato il DNA dell’ignoto di cui si diceva prima.L’argomento è inammissibile, perché aggredisce una parte non necessariadel percorso logico della decisione, in quanto l’assenza del DNA dell’imputato èspiegata in sentenza in modo adeguato con il riferimento ai doppi guanti diprotezione che egli aveva l’abitudine di usare senza che fosse necessarioaggiungere l’ulteriore spiegazione sul dilavamento delle tracce del suo DNA adopera dell’abbondante sangue della vittima rinvenuto su di essi.Il ricorso deduce, ancora, che nell’atto di appello era stato rilevato che suiguanti da lavoro non era stata effettuata la prova dello stub per la rilevazione diparticelle da sparo, e che sarebbe irragionevole la risposta della sentenza dimerito per le stesse ragioni indicate già con riferimento all’analoga fonte di provacostituita dalle scarpe dell’imputato.L’argomento si sovrappone con quello già proposto con riferimento allescarpe dell’imputato ed è inammissibile per le medesime ragioni.Il ricorso deduce, con riferimento alla prova olfattiva costituita dallasegnalazione effettuata dal cane molecolare portato nei pressi dell’autovetturadell’imputato, che mancherebbe riscontro alle deduzioni proposte dalla difesadell’imputato sull’irrilevanza di tale prova, in quanto l’imputato era un cacciatoree deteneva armi, sia pure illecitamente, e che la circostanza che la sentenzaabbia ritenuto che le segnalazioni del cane molecolare assumerebbero rilievo,perché dimostrerebbero la capacità dell’imputato di ripulire la scena del crimine,non costituirebbe risposta alla deduzione proposta.L’argomento è inammissibile, perché aggredisce una parte non necessariadel percorso logico della decisione, in quanto l’importanza della prova olfattivanel contesto del giudizio di responsabilità è stata sminuita nella stessa sentenzadi secondo grado, che la ha confinato ad una conferma della capacitàdell’imputato di occultare le tracce del reato, ed il giudizio di responsabilità siregge comunque anche a prescindere dall’attribuzione di un significatoconcludente alle due prove olfattive effettuate dalla polizia giudiziaria per iltramite dei cani in dotazione.Il ricorso deduce che la sentenza sarebbe assertiva nel momento in cui haricondotto al delitto la decisione dell’imputato di eliminare dalla propriaautovettura il portapacchi ed un telo di protezione, non essendo sufficienterilevare che il portapacchi ed il telo non sono mai stati trovati, perché non vi èevidenza che siano stati cercati.L’argomento è infondato, perché la sentenza impugnata ha evidenziato chedalle riprese delle telecamere di sicurezza emerge che il telo era presentesull’auto il giorno 21 giugno, ma non era più presente la mattina del 22, e che ilportapacchi, che, invece, era ancora presente la mattina del 22, era statorimosso nella serata dello stesso giorno; il delitto avviene la notte tra il 21 ed il22 giugno, talché le modifiche apportate all’autovettura sono state in modostrettamente logico collegate all’omicidio nella sentenza impugnata per effettodella immediata consecutio degli eventi.Né presenta vizi logici l’affermazione che i due accessori sono stati rimossiper evitare che su di essi potessero essere rinvenute tracce del delitto, perché, inmancanza di rinvenimento dei beni, si tratta di una affermazione priva di fratturelogiche. Né è sufficiente dedurre in senso contrario che non vi è prova che essisiano stati cercati, trattandosi di prova che era nella disponibilità dell’imputato,che, se avesse voluto, avrebbe potuto farli ritrovare.Il ricorso deduce che è in contraddizione la parte della sentenza in cui siafferma che l’imputato aveva rimosso il telo ed il portapacchi per occultare traccedel reato con la parte della sentenza che rileva che lo stesso aveva dimenticato iguanti da lavoro intrisi del sangue della vittima all’interno del vano motoredell’autovettura.L’argomento è infondato, sia perché è del tutto logico supporre che l’autoredel reato provveda ad occultare, anzitutto, le tracce del reato che ritiene piùimmediatamente dimostrative della responsabilità (nel caso in esame, l’imputatosi è disfatto già la mattina del telo, soltanto in serata del portapacchi) e possa,poi, commettere un errore conservando oggetti che recano con minoreimmediatezza le tracce del reato e che, sbagliando, ritiene innocui, sia perché,come già evidenziato sopra, nella ricostruzione di un delitto non si deveassumere necessariamente che l’autore del reato segua un comportamentorazionale e ponderi con accuratezza le conseguenze delle proprie azioni.Il ricorso deduce che in sentenza è stata attribuita all’asportazione, da partedell’imputato, della fototrappola che la vittima aveva apposto all’inizio dellapropria proprietà, una carica indiziaria che la stessa non aveva, sostenendo checiò sarebbe indicativo dell’interesse dell’imputato a non lasciare tracce del reato,fototrappola possa esser indice soltanto di una condotta di molestie tenutedall’imputato nei confronti del fratello.L’argomento è inammissibile, perchè la maggiore o minore verosimiglianzadi una spiegazione di un dato probatorio non fa emergere fratture nel percorsologico della decisione e finisce con il risolversi in una richiesta di rivalutazionedelle evidenze probatorie da cui la sentenza ha tratto il giudizio di responsabilità,che non è ammissibile nel giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021,Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217;Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519).Il ricorso deduce, ancora, che è stata attribuita una eccessiva caricaindiziaria anche alla mancanza di tracce dell’imputato sulla pistola sparabuoi esulla canna da fucile, che lo stesso aveva pacificamente occultato in una buca nelbosco, perché l’evento è avvenuto pochi giorni dopo il delitto, in un momento incui l’imputato si sentiva ingiustamente attenzionato dalle forze di polizia perl’omicidio del fratello.L’argomento è inammissibile perché, deducendo sulla eccessività della caricaindiziaria attribuita ad un elemento di prova, non fa emergere fratture nelpercorso logico della decisione e si risolve in una richiesta di rivalutazione delleevidenze probatorie da cui la sentenza ha tratto il giudizio di responsabilità.Il ricorso deduce che la sentenza avrebbe omesso qualsiasi vaglio die della vittima, di cui la difesa nell’atto di appello aveva evidenziato la capziositàdell’atteggiamento assunto dal primo in una conversazione telefonica con ilcapitano dei Carabinieri e l’inverosimiglianza del racconto offerto dalla seconda inuna denunzia risalente al 2021.Nel modo in cui è proposto l’argomento è inammissibile, perché non indica inquale parte il giudizio di responsabilità sarebbe stato condizionato dalledichiarazioni rese in giudizio dai due fratelli dell’imputato, atteso che l’esistenzadi una conflittualità tra vittima ed imputato per la gestione del podere paternoed, in particolare, per il testamento del padre in favore di [OSCURATO:PERSONA] e per lavolontà di [OSCURATO:PERSONA] di non lasciare il podere perché garantito dal contratto diaffitto stipulato con il genitore quando questi era ancora in vita, è un dato difatto non contestato nel processo, e che non dipende dalle dichiarazioni diXXXXXX e [OSCURATO:PERSONA], che, se possono aver orientato le indagini nella prima fase diesse riferendo alla polizia giudiziaria dell’esistenza di tale conflittualità familiare,non hanno, però, avuto un ruolo rilevante nel giudizio di responsabilità, attesoche né [OSCURATO:PERSONA] né [OSCURATO:PERSONA], in definitiva, hanno saputo riferire alcunchè dispostamenti di vittima ed autore del reato nel giorno in cui il delitto è statocommesso o di tracce lasciate dal reato.Il ricorso deduce che la sentenza impugnata non avrebbe dato riscontro allecircostanze evidenziate in atto di appello sulla reale origine della conflittualitàfamiliare, che sarebbe da ricondursi ad un’alleanza avvenuta tra i fratelliXXXXXX, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe intesoproteggere il padre dai tentativi dei fratelli di estrometterlo dalla gestione delpodere, e che sarebbero state trascurate le querele sporte da [OSCURATO:PERSONA] e dalpadre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel 2017.L’argomento è inammissibile, perché del tutto inconferente nel contesto delgiudizio di responsabilità che non dipende da chi avesse ragione o torto nelconflitto familiare che opponeva da tempo i fratelli [OSCURATO:PERSONA], essendo rilevantesoltanto che esso pacificamente esistesse (come risulta anche dall’audioacquisito dalla polizia giudiziaria, in cui [OSCURATO:PERSONA] ricordava che [OSCURATO:PERSONA] lo avevaminacciato di tagliargli il collo, ricordato a pag. 48 della sentenza di primogrado), che fosse risalente nel tempo, e che avesse trovato una nuova ragione diacuzie nel decesso del padre, avvenuto a gennaio 2022, nella pubblicazione deltestamento che lasciava il podere a [OSCURATO:PERSONA] e nella volontà dei fratelli diimpugnare tale testamento, e di [OSCURATO:PERSONA], in particolare, di non lasciare il podereperché tutelato dal contratto di affitto.Il ricorso deduce che sarebbe perentoria l’affermazione della sentenzaimpugnata, secondo cui la circostanza che sia stato provato che l’imputato hapercorso la strada videosorvegliata per recarsi all’attrezzaia nei giorni successiviall’omicidio, dimostrerebbe la falsità della sua dichiarazione di aver percorso,invece, strada non coperta dalle telecamere la sera dell’omicidio.L’argomento è inammissibile, perchè non contiene una critica articolata alpercorso logico della sentenza impugnata, non essendo tale la deduzione che unaconclusione della sentenza sarebbe troppo perentoria.Il ricorso deduce che la sentenza impugnata avrebbe sostenuto la mancanzadi riscontri agli interventi di manutenzione sull’autovettura, che l’imputatoafferma di aver effettuato presso l’attrezzaia la sera del delitto, in contraddizionecon le dichiarazioni del meccanico, sentito in giudizio, che ha affermato di nonessere in grado di dire se questi interventi vi fossero stati o meno, ma solo dipoter dire che la pompa, che l’imputato riferisce di aver sostituito quella sera,era datata, il che, però, non vorrebbe dire che l’intervento non vi sia stato,potendo aver montato l’imputato un pezzo usato.Al di là della rilevanza da attribuire alle dichiarazioni del meccanico,l’argomento è inammissibile per mancanza di autosufficienza, non essendo statoallegato al ricorso, o trascritto in esso, l’atto da cui si dovrebbe ricavare il datoprobatorio non considerato, ovvero le dichiarazioni rese in giudizio dal meccanicoche ha visionato l’autovettura dell’imputato.Il ricorso deduce che la sentenza impugnata ha risposto in modo illogico allededuzioni della difesa dell’imputato, secondo cui la sera del delitto non vi ètraccia dell’accesso al podere dell’auto dell’imputato sulla strada più battuta,coperta da telecamere di sicurezza; la sentenza ha risposto che esistono percorsialternativi, ma nell’atto di appello era stato evidenziato che anche su tali percorsialternativi sono poste delle telecamere di sicurezza, sia pure funzionanti; lasentenza impugnata ha risposto a tale deduzione evidenziando che, però, talitelecamere non erano funzionanti o non erano utili alla ripresa, con ciòimplicitamente sostenendo che l‘imputato fosse a conoscenza del loro mancatofunzionamento, il che sarebbe del tutto irragionevole.L’argomento è infondato, perché la sentenza impugnata si è limitata a dareuna spiegazione sul perché, sul piano oggettivo, la sera del delitto, l’autovetturadell’imputato non sia stata ripresa nel percorso che porta al podere della vittima- ovvero l’esistenza in astratto di percorsi alternativi che conducono al podere -senza che questo debba significare che l’imputato abbia scelto tali percorsiproprio allo specifico fine di non lasciare traccia del suo accesso e nellaconsapevolezza della non utilità, ai fini di una eventuale indagine, delle riprese.Il ricorso deduce che la sentenza impugnata non ha attribuito alcun rilievoalla deduzione difensiva, secondo cui le dichiarazioni false rese dall’imputatocirca i suoi spostamenti la mattina del delitto (ha negato di essersi recato aCivitella, pur risultando, invece, dalle telecamere di sicurezza poste sulla S.P. 4,che vi si era recato, anche se era sceso già in mattinata) sarebbero dimostrative,al contrario, della sua innocenza, perché dimostrerebbero la mancata conoscenzada parte sua dell’orario in cui è avvenuto il delitto.L’argomento è inammissibile, in quanto la deduzione sull’innocenzadell’imputato è affidato ad un elemento di prova privo di capacità dimostrativa(cfr. per tutte, Sez. 5, n. 1987 del 11/12/2020, dep. 2021, Piras, Rv. 280414 –01).Il ricorso deduce, con riferimento all’alibi mancato delle dichiarazioni dellamoglie dell’imputato - che in un primo momento aveva fornito una prova d’alibiall’imputato, per poi presentarsi spontaneamente ai Carabinieri per modificare leproprie dichiarazioni ed ammettere di essere stata lei a telefonare all’imputatoall’1.26 ed all’1.34 della notte perché non lo trovava in casa - che la sentenzaimpugnata non avrebbe considerato quanto dedotto dalla difesa circa laverosimiglianza del fatto che la moglie, in stato di dormiveglia, ed in rapportidistaccato con il marito, potesse avere dei ricordi non nitidi, per cui dovevaritenersi credibile che il marito fosse, in realtà, rientrato in casa senza che lei sene accorgesse.L’argomento è inammissibile, perché, limitandosi a sostenere esser“credibile” la tesi che l’imputato fosse rientrato in casa senza che la moglie se neaccorgesse, si risolve in una richiesta di rivalutazione delle evidenze probatorie,da cui la sentenza ha tratto il giudizio di responsabilità, non facendo emergerefratture nel percorso logico della decisione.Il ricorso deduce che, con riferimento alle piste alternative introdotte nelprocesso dalla difesa dell’imputato (la prima conduce a tale XXXXXXXXXXXXXX,la cui autovettura la notte dei fatti si trovava in località vicina al podere dellavittima, asseritamente per appartarsi con una donna, ed a [OSCURATO:PERSONA], lacui autovettura, occupata da tre persone, è risultata salire la strada che conduceal podere dell’imputato la sera del delitto; la seconda a XXXXXXXXXXXXX,persona condannata per sfruttamento della prostituzione ed amico dell’imputato,con cui lo stesso è provato avesse avuto contatti anche recenti), mancherebbemotivazione nella sentenza impugnata.L’argomento è infondato, perché il giudizio di responsabilità non devepassare attraverso la valutazione delle piste alternative introdotte in giudizio, senon nella misura in cui esse comportino il ragionevole dubbio circa laresponsabilità dell’imputato, quale criterio generale alla cui stregua valutare laconsistenza logica, e dunque la tenuta dimostrativa, delle affermazioni probatoriecontenute nella sentenza impugnata e dell’ipotesi ricostruttiva accolta dal giudice(Sez. 1, n. 21731 del 20/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275895, in motivazione).Ne consegue che, per integrare vizio di motivazione della sentenzaimpugnata, la mancata compiuta valutazione di eventuali piste alternative deldelitto oggetto del processo deve essere inserita nel contesto della critica allaconcludenza degli indizi su cui è stato fondato il giudizio di responsabilità,operazione che il ricorso ha tentato di effettuare con le deduzioni esaminate neipunti precedenti di questa sentenza, senza, però, riuscire ad individuare fratturenella costruzione del giudizio di responsabilità, fondato sulla pacifica assenzadell’imputato da casa la sera del delitto, sulla falsità dell’alibi che aveva cercatodi procurarsi per il tramite della moglie, sulla presenza di tracce di sangue dellavittima sulle scarpe dell’imputato e di tracce del sangue della vittima sui guantidi lavoro rinvenuti sulla sua autovettura, sull’esistenza di una “causale” deldelitto (quale elemento di conferma; cfr. Sez. U, Sentenza n. 45276 del30/10/2003, PG in proc. Andreotti, Rv. 226094), individuata nella questione delpossesso del podere di famiglia, aperta dalla morte del padre avvenuta a gennaio2022 e dal testamento in favore dell’imputato, ed in cui la volontà dell’imputatodi entrare in possesso del fondo si è scontrata con la resistenza della vittima adabbandonare il podere.Il giudizio di responsabilità, è, pertanto, costruito in modo coerente agliapprodi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di valutazionedelle prove, la prova logica, raggiunta all'esito di un corretto procedimentovalutativo degli indizi connotato da una valutazione sia unitaria che globale deidati raccolti, tale da superare l'ambiguità di ciascun elemento informativoconsiderato nella sua individualità, non costituisce uno strumento menoqualificato rispetto a quella diretta o storica” (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017,M, Rv. 271228 - 01).Il motivo è, in definitiva, infondato.3. È, invece, parzialmente fondato il motivo 2.4., dedicato alle aggravantidel reato. Lo stesso è fondato, in particolare, nella parte in cui contestal’esistenza dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 1, cod. pen., richiamata nell’art.577 cod. pen., infondato per il resto.3.1 L’aggravante dei motivi abietti è stata ritenuta esistente in sentenzaindividuando come motivo a delinquere la volontà dell’imputato di impossessarsidel podere di famiglia, in cui viveva il fratello [OSCURATO:PERSONA], e che, dopo la morte delpadre, questi aveva continuato a gestire in forza del contratto di affitto stipulatocon il padre.La sentenza ha motivato in modo puntuale sul perché debbano ritenersiesistere elementi chiari (l’apertura, da parte dell’imputato, dopo la morte delpadre, di una partita IVA per poter avviare l’attività agricola; la circostanza che,dopo la pubblicazione del testamento, l’imputato si fosse recato dal fratello perchiedergli se intendeva rilasciare il fondo per ottenerne la risposta che non sisarebbe spostato, e che comunque il testamento sarebbe stato impugnato; lastessa circostanza che il delitto sia avvenuto nel primo giorno di pensionamentodell’imputato, che rendeva libero l’’imputato di dedicarsi ad una attivitàlavorativa diversa) per ritenere che alla base del delitto ci fossero i contrasti tra idue fratelli per il possesso del podere.La motivazione della sentenza, poi, però, non ha effettuato il passaggiologico successivo, e non ha spiegato, in particolare, perché un motivo adelinquere di questo tipo debba ritenersi abietto nel significato di cui all’ar.t 61,n. 1, cod. pen., limitandosi a giustapporre delle citazioni della giurisprudenza dilegittimità sull’aggravante in questione, che deve ritenersi esistente quando ilmotivo a delinquere generi ripugnanza, senza spiegare, però, perché quello cheha animato, in particolare, l’imputato dovrebbe generare tale senso diripugnanza.Nella giurisprudenza di legittimità il motivo abietto è quello da cui emerge “ilparticolare grado di perversità” (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009,Antonucci, Rv. 241576 – 01) dell’autore del reato, è “il movente spregevole,ignobile e rivelatore di un tale grado di perversità da destare un profondo sensodi ripugnanza in ogni persona di media moralità (Sez. U, n. 40000 del26/06/2025, E., Rv. 288799 - 01, in motivazione; nello stesso senso v. ancheSez. 1, n. 44186 del 11/05/2023, R., Rv. 285405; Sez. 5, n. 33250 del02/02/2017, Barone, Rv. 271214).La giurisprudenza di legittimità si è già occupata della questione del se unmotivo di lucro possa essere considerato spregevole ed ignobile, tanto dagenerare un senso di ripugnanza secondo il comune sentire, ed ha, fin da temporisalente, sistematizzato l’argomento con l’affermazione che “il motivo di lucro,pur non identificandosi, di per sé, con il motivo abietto, diventa abietto in tuttiquei casi in cui, rivelando una particolare perversità e bassezza d'animodell'agente, trae occasione da azioni e prestazioni immorali” (Sez. 3, n. 407 del20/02/1970, Ferraro, Rv. 114661), orientamento riproposto in modosostanzialmente pedissequo in Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015,Savasta, Rv. 263602 – 01, secondo cui “in materia di circostanze aggravanti, ilmotivo di lucro, di per sé, non si identifica con il motivo abietto, ma diventa talein tutti quei casi in cui, rivelando una particolare perversità e bassezza d'animodell'agente, trae occasione da azioni e prestazioni immorali. Fattispecie in cui laCorte ha giudicato immune da vizi la sentenza impugnata che, pronunciandocondanna per i reati di omicidio premeditato ed occultamento di cadavere, avevaritenuto l'aggravante dei motivi abietti a carico degli esecutori materiali dei fattidelittuosi, in quanto gli stessi avevano ucciso la vittima al solo fine di ricevere laricompensa promessa dal mandante” (in senso conforme, Sez. 1, n. 7918 del01/02/2022, Modica, Rv. 282947 – 01, con riferimento ad una contestazione diomicidio commesso per conseguire un modesto profitto per pagare un debito didroga).Nell’interpretazione delle sentenze Ferraro, Savasta e Modica l’abiezione delmotivo di lucro consegue, pertanto, alla circostanza che esso tragga occasione daazioni e prestazioni illegali o immorali, quale è il movente economico consistentenel voler ricevere la ricompensa promessa dal mandante di un delitto o quelloche anima il reato-mezzo di rapina rispetto al reato-scopo di omicidio.Ma il movente economico che può ispirare un delitto può anche essere nonillecito e godere astrattamente del potere di azione nel sistema del diritto civile.In un precedente recente di legittimità l’abiezione del motivo di lucro è stataesclusa proprio in ragione della esistenza di valori economici, leciti, non irrisori,come causale del delitto (Sez. 5, n. 15162 del 21/01/2026, Boccagna, Rv.289870 – 01, con riferimento ad un omicidio preterintenzionale perpetrato dalproprietario di un terreno gravato da servitù di passaggio ai danni del coniugedella proprietaria del fondo dominante, a seguito dell'esito a lui sfavorevole delgiudizio possessorio instaurato dalla donna).Il collegio intende dare continuità all’orientamento della pronuncia Boccagnae ritiene che la tradizionale affermazione della giurisprudenza di legittimità, di cuisono espressione le pronunce Ferraro e Savasta, secondo cui “il motivo di lucro,di per sé, non si identifica con il motivo abietto, ma diventa tale in tutti quei casiin cui, rivela una particolare perversità e bassezza d'animo dell'agente”, debbaessere integrata precisando che, se alla base del delitto c’è un moventeeconomico astrattamente lecito, e che gode di tutela all’interno del sistema didiritto civile (a prescindere dal fatto che poi in concreto la pretesa civile siafondata o meno), il motivo di lucro non possa essere ritenuto “spregevole edignobile”, tale da “destare un profondo senso di ripugnanza”, secondo lasistematica, che si è ricordata sopra, del motivo abietto di cui all’art. 61, n. 1,cod. pen.Al più, la circostanza aggravante potrà essere contestata, nella diversadeclinazione del motivo futile, quando la pretesa economica, pure astrattamentelecita, sia talmente irrisoria da rivelare una sproporzione tra movente e delittoche lo renda un “non motivo” (secondo un percorso logico che non è estraneoalla sentenza Modica, che, pure in un contesto di movente economico illecito, ha,però, valorizzato “l'irrisorietà della somma sottratta”).Nel motivo abietto, infatti, non c’è il giudizio di sproporzione tra delitto espinta criminosa che lo ha determinato, che caratterizza la diversa aggravantedel motivo futile, che non rileva in questo giudizio, in cui la contestazioneformulata all’imputato è sempre stata fin dal capo di imputazione, e poi nelle duesentenze di merito, quella del motivo abietto.Le due aggravanti sono, infatti, molto diverse, anche se astrattamentepossono anche coesistere (v., per tutte, sentenza Antonucci, in motivazione),perché, come è stato detto in un precedente di legittimità, “il motivo futile è insostanza un non-motivo; il motivo abietto è un motivo non giustificato dalsentire comune. Anche se accomunate nella formulazione dell'art. 61 n.1 cod.pen., le due aggravanti sono concettualmente diverse, soggettiva la prima,oggettiva l'altra, ed ancorate a dati fattuali diversi e antitetici” (Sez. 1,n. 19623 del 11/01/2017, Sarno, n.m.).In un caso quale quello in esame - in cui, come ricostruito dai giudici delmerito, la spinta a delinquere è stata determinata dall’interesse dell’imputato adavviare una attività agricola nel podere di famiglia e dal mancato rilascio dellostesso da parte della vittima - posto che ciò che rileva agli effetti dell’aggravantenon è la ripugnanza determinata dalla spregevolezza del delitto (l’omicidio delfratello), ma quella determinata dalla spregevolezza del motivo a delinquere (lavolontà di entrare in possesso del fondo), deve ritenersi che l’aggravante delmotivo abietto non sia integrata.Ne consegue che sul punto la sentenza impugnata non resiste alle censureche le sono state rivolte e deve essere annullata senza rinvio ex art. 620, comma1, lett. l), cod. proc. pen., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fattoda parte del giudice del merito.L’annullamento deve essere disposto senza rinvio anche agli effetti deltrattamento sanzionatorio, perché, come si dirà in seguito, la cadutadell’aggravante non modifica la pena.3.2. È inammissibile, invece, il motivo nella parte in cui censura la decisionedi riconoscere l’aggravante della minorata difesa.Il motivo di ricorso deduce che l’affermazione della sentenza impugnata,secondo cui l’aggravante dell’art. 61, n. 5, cod. pen., sussisterebbe per lecondizioni di isolamento in cui si trovava il podere in cui è stato commesso ilreato, sarebbe troppo perentoria, perché non darebbe “conto delle ragioni e deglielementi di fatto dai quali la corte ha tratto il suo convincimento”.L’argomento è inammissibile per mancanza di specificità, perché noncontiene una critica articolata alla sentenza impugnata, ma si risolve soltantonella deduzione che è stata riportata sopra, che non si confronta con il percorsologico della decisione sul punto.3.3. È, invece, infondato il motivo nella parte in cui censura la decisione diriconoscere l’aggravante della premeditazione.Secondo il ricorso, la premeditazione è stata ricavata da elementi che nonsono collegati al delitto (il rinvenimento della fototrappola) o che sono indicativinon della sussistenza di una prolungata risoluzione criminosa, ma, al più, indicedi preordinazione (l’aver portato con sé la strumentazione necessaria perperpetrare il delitto e la soppressione di parte del cadavere).L’argomento è infondato, perché non fa emergere vizi nella costruzionelogica del percorso argomentativo della decisione, che ha desunto il dolo dipremeditazione da elementi di carattere oggettivo dell’azione (la distanza tral’abitazione dell’imputato e quella della vittima; la necessità per il primo diportare con sé strumenti idonei a commettere il reato, su tutti l’arma da sparocon cui è stata uccisa la vittima; l’orario in cui è stato commesso il delitto) da cuiin modo non manifestamente illogico è stato ritenuto esistente quel periodo ditempo necessario dal momento in cui è insorto il proposito criminoso, per quellaponderata riflessione su un eventuale recesso da esso, in cui consiste lapremeditazione (v., per tutte, Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009,Antonucci, Rv. 24157: elementi costitutivi della circostanza aggravante dellapremeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza delproposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderatariflessione circa l'opportunità del recesso, elemento di natura cronologica, e laferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell'animodell'agente fino alla commissione del crimine, elemento di natura ideologica).4. È inammissibile, da ultimo, il motivo 2.5., dedicato all’aggravante degliIl ricorso deduce che, alla luce delle piste alternative evidenziate in ricorso,non è vero che sarebbero mancate nella vita della vittima fonti di inquietudinediverse dal rapporto con il fratello.L’argomento è inammissibile per mancanza di specificità, perché si limita adil percorso logico della decisione che alle pagine 41 e 42 ha preso inconsiderazione le spiegazioni alternative proposte dalla difesa circa lafrequentazione di night club da parte della vittima, la presenza di donne ucrainepresso l’abitazione della stessa quando era ancora in vita il padre, ed ilrinvenimento della bambola gonfiabile priva di testa, trovata circa un anno primanella strada che conduceva anche al podere dell’imputato, ma comunque fuori daesso, per concludere che la vittima non era soggetta a condotte di minacce omolestie, se non da parte dell’imputato, parte della motivazione su cui il ricorsonon prende posizione.Il ricorso deduce che sarebbe stato sovrainterpretato il video inoltrato nelmarzo 2022 da [OSCURATO:PERSONA] alla sorella [OSCURATO:PERSONA], non sarebbe stato considerato cheXXXXXX si era recato presso i Carabinieri per presentare denuncia per lasparizione di oggetti ma non per chiedere informazioni per una denuncia per attipersecutori, non sarebbe stato considerato che, a giudizio di una ex badante delpadre dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], con cui [OSCURATO:PERSONA] intratteneva ancora a distanza unasorta di relazione affettiva, la vittima aveva maggior timore dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] eXXXXXX, che non di [OSCURATO:PERSONA].Gli argomenti sono inammissibili, in parte perché si risolvono in una richiestadi rivalutazione delle evidenze probatorie da cui la sentenza ha tratto il giudiziodi responsabilità (la sovrainterpretazione del video), in parte perché dotati discarsa capacità significatoria (le considerazioni personali della badante), in parteperchè non fanno emergere fratture nel percorso logico della decisione (il motivoper cui la vittima si era recato presso i Carabinieri).Il motivo è, in definitiva, inammissibile.5. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senzarinvio soltanto con riferimento all’aggravante del motivo abietto.La caduta dell’aggravante non determina modifiche nel trattamentosanzionatorio, in quanto all’imputato è stata inflitta la pena dell’ergastolo inconseguenza della ritenuta esistenza di tre aggravanti che lo prevedono, quelladi cui all’art. 576, comma 1, n. 5.1) cod. pen. (atti persecutori), quella di cuiall’art. 577, comma 1, n. 3, cod. pen. (premeditazione), quella di cui all’art. 577,comma 1, n. 3, cod. pen. (motivi abietti). La caduta di quest’ultima non muta,quindi, il trattamento sanzionatorio, atteso che l’ergastolo è la conseguenzaanche del riconoscimento di ciascuna delle altre due aggravanti.Non essendo state concesse le attenuanti generiche, o ritenute esistentialtre attenuanti, è esclusa anche la necessità di un rinvio al giudice del meritoper effettuare il giudizio di bilanciamento.6. Nel giudizio di cassazione si sono costituite anche le parti civiliXXXXXXXXXXXX, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].XXXXXXXXXXXXXXX, che era costituita parte civile nei gradi merito, èdeceduta nelle more del giudizio di cassazione. Alla sua posizione si applica,quindi, il principio di diritto, secondo cui “alla morte della persona costituita partecivile non conseguono gli effetti della revoca tacita né quelli interruttivi delrapporto processuale previsti dall'art. 300 cod. proc. civ. - inapplicabili alprocesso penale - in quanto la costituzione resta valida ex tunc” (Sez. 4, n.39506 del 15/07/2016, P.c. in proc. Camprini, Rv. 267904 - 01), però, nonessendo subentrati eredi (Sez. 2, n. 52617 del 13/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv.274719 - 01), deve ritenersi che la parte non abbia concluso in sede didiscussione orale, per cui non le spetta la liquidazione delle spese del giudizio dicassazione.Per quanto riguarda le altre quattro parti civili, in ossequio al principio dellasoccombenza, l’imputato ricorrente deve essere condannato ex art. 541, comma1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese di parte civile.La circostanza, infatti, che l’imputato risulti vincitore con riferimentoall’aggravante del motivo abietto, non rileva agli effetti del rapporto processualecivile, in conformità alla sistematica sul punto della giurisprudenza di legittimità(Sez. U, n. 40000 del 26/06/2025, E., Rv. 288799 – 01), non essendo stataconsiderata l’aggravante dal giudice del merito (v., in particolare, pag. 110 dellasentenza di primo grado) per fondare il danno di natura civile.La circostanza che le parti civili siano difese da difensori del libero foroappartenenti al medesimo studio legale, come si ricava dalla stessa cartaintestata su cui sono scritte le conclusioni e dallo svolgimento di attività difensivasostanzialmente sovrapponibile, legittima una liquidazione cumulativa dellespese legali. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'aggravante delmotivo abietto, che esclude, ferma la pena inflitta. Rigetta il ricorso nel resto.Condanna l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dal le part i c ivi l i [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida incomplessivi euro 9.000, oltre accessori di legge.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.