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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 giugno 2026

Cassazione n. 18947/2026

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rrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] c. s.a.s., in persona del legalerappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 432/2020, emessail 23/1/2020, pubblicata il 18/2/2020 e non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/5/2026dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza n. 99 del 14/01/2016, il Tribunale di Pisa respinsel'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo n.Numero registro generale 23457/2020Numero sezionale 1215/2026Numero di raccolta generale 18947/2026Data pubblicazione 10/06/20261297/2008, emesso in favore della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C.s.a.s., col quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro14.800,00 - di cui alla fattura n. 51.238 del 30/11/2005 – dovuta per leriparazioni eseguite sulla vettura di sua proprietà.Il giudizio di gravame, interposto da [OSCURATO:PERSONA], si concluse, nellaresistenza di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., con la sentenza n.432/2020, pubblicata il 18/02/2020, con la quale la Corte d'appello diPer quanto qui rileva, i giudici di merito ritennero documentalmentedimostrata l’esecuzione dei lavori di riparazione dell’autovettura, anchecon riguardo alla relativa data; nuova la questione relativa alladocumentazione di cui al Regolamento CEE n. 1400/02, siccome propostasolo in appello; infondata la dedotta registrazione dell’attività dell’officinain data successiva all’esecuzione delle riparazioni; e irrilevante l’emissionedi fattura diversi mesi dopo la conclusione delle lavorazioni.

Sostennero,altresì, che la figlia della ricorrente, munita di procura tacita, avessegestito le attività di riparazione dell’autovettura della madre.2.

Contro la sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso affidatoa dieci motivi.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, si lamenta il vizio di motivazione e laviolazione e falsa applicazione dell’art. 2712 c.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., perché i giudici di merito avevano ritenuto chespettasse alla ricorrente l’onere di dimostrare che le prodotte fotografie,da cui era stato tratto il convincimento dell’avvenuta esecuzione delleriparazioni e della collocazione temporale delle stesse, fossero stateartificiosamente manomesse, nonostante le tempestive e articolateNumero registro generale 23457/2020Numero sezionale 1215/2026Numero di raccolta generale 18947/2026Data pubblicazione 10/06/2026contestazioni in ordine alla loro idoneità probatoria siccome riproducentiun’autovettura diversa dalla propria.2.

Col secondo motivo di ricorso si lamenta il vizio di motivazione e lafalsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., perché i giudici di merito, affermando che lefotografie riproducevano la targa dell’autovettura della ricorrente e cheerano irrilevanti sia le dichiarazioni dell’Ente di gestione autostradale,siccome attestanti la sola chiamata di un carro attrezzi, sia la tardivitàdell’emissione del documento fiscale, avevano violato il principio dellainammissibilità del ricorso a presunzioni semplici al di fuori dei casiprevisti dalla legge, presunzioni oltretutto fondate su circostanze noncorrispondenti alla realtà, avendo la società allegato il certificato diproprietà di una autovettura munita di targa diversa da quellaasseritamente riparata ([OSCURATO:TARGA]), senza tener conto delladocumentazione prodotta dalla ricorrente, meglio descritta nel ricorso, allaquale avevano tolto valenza indiziaria e senza dare conto del percorsologico con cui avevano selezionato gli indizi ritenuti rilevanti.3.

I primi due motivi, da trattare congiuntamente in quanto strettamenteconnessi, sono, quando non inammissibili, comunque privi di fondamento.Partendo dal secondo, la doglianza si riferisce a un errore percettivo sulcontenuto oggettivo della prova che può essere censurato in sede dilegittimità soltanto in caso di avvenuta utilizzazione, da parte del giudicedi merito, di prove che non esistono nel processo (ovvero che abbiano uncontenuto oggettivamente ed inequivocabilmente diverso da quello loroassunta (non già in base a una motivazione viziata, bensì) in violazione diun parametro di fonte legislativa, qualora le stesse abbiano costituitooggetto di discussione tra le parti (Cass., Sez. 3, 21/12/2022, n. 37382).Detto errore percettivo sarebbe derivato, ad avviso della ricorrente,dall’avere i giudici di merito attribuito il certificato di proprietà allaNumero registro generale 23457/2020Numero sezionale 1215/2026Numero di raccolta generale 18947/2026Data pubblicazione 10/06/2026macchina asseritamente riparata benché non vi fosse coincidenza con larelativa targa (vedi p. 9 della sentenza).Orbene, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con lasentenza n. 5792 del 05/03/2024, il travisamento del contenuto oggettivodella prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio insé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoriaal fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione perrevocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiestidall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito unpunto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se iltravisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da unadelle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c.,a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale.Nella specie, trattandosi di fatto sostanziale (il contenuto del certificato diproprietà dell’autovettura), ricadente perciò nella fattispecie di cui all’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., e sussistendo una c.d. doppia conforme,la ricorrente, al fine di evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., avrebbe dovuto indicare le ragioni di fattoposte a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e dellasentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra lorodiverse (per tutte, Cass., Sez. 5, 18/12/2014, n. 26860; Cass., Sez. 5,11/05/2018, n. 11439; Cass., sez. 1, 22/12/2016, n. 26774; Cass., sez.L., 06/08/2019, n. 20994), incombente questo rimasto, invece,inadempiuto.Dal rigetto della seconda censura, deriva il rigetto anche della prima.La Corte osserva che non è corretta l’affermazione dei giudici di meritosecondo cui la parte che contesti la veridicità delle fotografie devedimostrare che queste siano state artefatte, dovendosi invece applicare ildiverso principio secondo cui il disconoscimento della produzionefotografica non fa perdere alla medesima ogni efficacia probatoria, néNumero registro generale 23457/2020Numero sezionale 1215/2026Numero di raccolta generale 18947/2026Data pubblicazione 10/06/2026impedisce al giudice di valutare liberamente l'efficacia probatoria di taledocumentazione, in quanto non ha gli stessi effetti del disconoscimentoprevisto dall'art. 215, comma secondo, c.p.c., atteso che mentre questo,in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo della stessa,preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudicepossa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi diprova, comprese le presunzioni (Cass., Sez. 1, 29/4/2022, n. 13519;Cass. 17/02/2015, n. 3122).Deve però rilevarsi che la Corte di merito, nel caso in esame, ha fondatola propria decisione su plurime considerazioni (tra cui anche il certificato diproprietà dell’autovettura) che hanno sostanzialmente confermato lavalenza probatoria anche di questi documenti, per cui la sentenza resistecomunque alle proposte censure.4.

Con il terzo motivo, si lamenta il vizio di motivazione per omessoesame ex art. 132 c.p.c., 118, commi 1 e 2, disp. att. c.p.c., del fattostorico decisivo risultante dagli atti di causa, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., perché i giudici di merito avrebbero omesso diconsiderare i fatti storici dimostrati dalla dichiarazione dell’[OSCURATO:SOCIETA]. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], contenente l’attestazione di presa inconsegna, a quella data, per la vendita dell’autovettura tg.

CP747RLasseritamente riparata dalla controparte, il ritiro in prova dell’autovetturaal coniuge dell’acquirente e la sua vendita perfezionatasi il 28/7/2005,ancorché decisivi per il giudizio in quanto indicativi del fatto che il benenon si trovava nella disponibilità della società ingiungente.4.1.

Il motivo è inammissibile.Infatti, pur in presenza di una c.d.

«doppia conforme», prevista dall’art.348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., la ricorrente non indica le ragionidi fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado edella sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra lorodiverse, in violazione dei principi espressi da questa Corte sul punto (tra leNumero registro generale 23457/2020Numero sezionale 1215/2026Numero di raccolta generale 18947/2026Data pubblicazione 10/06/2026tante, Cass., sez.

L., 06/08/2019, n. 20994).

Ciò comportal’inammissibilità della censura che è da ritenere, comunque, una censurarelativa alla motivazione della decisione impugnata.5.

Con il quarto motivo, si lamenta il vizio di motivazione e la violazione efalsa applicazione degli artt. 2702, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché i giudici di merito, pur constatandol’insussistenza di prove dirette attestanti le riparazioni asseritamenteeseguite sull’autovettura, avrebbero tratto il convincimento dell’avvenutaesecuzione delle lavorazioni dalla ricevuta fiscale n. 188 del 29/5/2005emessa dalla carrozzeria Camilletti che aveva riparato la stessa nelmaggio di quello stesso anno, errando in ordine al numero e alla data ditale documento, in realtà risalente al giugno 2005, trascurando l’assenza,in esso, di riferimenti al numero di telaio, ai dati della ricorrente e allasottoscrizione, e attribuendo a tale documento valenza di indizio, benchéproveniente da un terzo e privo dei caratteri di gravità, precisione econcordanza.5.1.

Il motivo è infondato.L'art. 2729 cod. civ., nel prescrivere che le presunzioni non stabilite dallalegge sono lasciate alla “prudenza del giudice” (secondo una formulaanaloga a quella che si rinviene nell'art. 116 cod. proc. civ. a propositodella valutazione delle prove dirette), impone al giudice di compierel'inferenza logica dal fatto secondario (fatto noto) al fatto principale (fattoignoto) sulla base di una regola d'esperienza che egli deve ricavare dalsensus communis, dalla conoscenza dell'uomo medio, dal sapere collettivodella comunità sociale in quel dato momento storico.

Grazie alla regolad'esperienza adottata, è possibile per il giudice concludere che l'esistenzadel fatto secondario (indizio) deponga, con un grado di probabilità più omeno alto, per l'esistenza del fatto principale, posto che lo stesso art.2729 c.c. precisa che il giudice deve ammettere solo presunzioni che siano“gravi, precise e concordanti”.Numero registro generale 23457/2020Numero sezionale 1215/2026Numero di raccolta generale 18947/2026Data pubblicazione 10/06/2026Essendo la presunzione semplice affidata alla “prudente” valutazione deldecidente (art. 2729 c.c.), spetta al giudice di merito valutare la possibilitàdi fare ricorso a tale tipo di prova, scegliere i fatti noti da porre a basedella presunzione e le regole d'esperienza tramite le quali dedurre il fattoignoto, e valutare la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità econcordanza richiesti dalla legge; trattandosi di apprezzamento affidatoalla valutazione discrezionale del giudice di merito, esso è sottratto alsindacato di legittimità se congruamente motivato (Cass. n. 8023/2009, n.15737/2003, n. 11906/2003; da ultimo, Cass. n. 101/2015).Nella specie, i giudici di merito hanno ampiamente argomentato sulleragioni per le quali hanno ritenuto provato sia il conferimento dell’incaricodi riparazione dell’autovettura, sia il periodo in cui le lavorazioni sonoavvenute, valorizzando, oltre al contestato certificato di proprietà, anchele produzioni fotografiche, la ricevuta fiscale della [OSCURATO:PERSONA] eil fax trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] dalla figlia della ricorrente, contenentecopia della carta di identità della madre e il documento controfirmato dallastessa attestante l’avvenuto ritiro della carta di circolazione e delcertificato di proprietà, con la conseguenza che non è ravvisabile il dedottovizio.6.

Con il quinto motivo, si lamenta il vizio di motivazione e la violazione efalsa applicazione degli artt. 6, 21 e 22 d.P.R. n. 633 del 1972, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere i giudici dimerito ritenuto irrilevante che la società avesse emesso la fattura posta abase del ricorso per decreto ingiuntivo in data 30/11/2005 e, dunque, adistanza di mesi dalla prestazione e dopo la vendita a terzidell’autoveicolo, in violazione delle norme sopra richiamate, cheimpongono la sua emissione in coincidenza con la conclusione dellaprestazione in esecuzione del principio di competenza.6.1.

Il motivo è infondato.Numero registro generale 23457/2020Numero sezionale 1215/2026Numero di raccolta generale 18947/2026Data pubblicazione 10/06/2026Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la violazione dellanormativa fiscale non incide sulla validità o efficacia del contratto (vedi daultimo Cass., Sez. 2, 24/3/2023, n. 8450; anche Cass., Sez. 3,22/7/2004, n. 13621), come del resto espressamente disposto dall’art.10, comma 3, legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto dei diritti delcontribuente), secondo cui "le violazioni di disposizioni di rilievoesclusivamente tributario non possono essere causa di nullità delcontratto".7.

Con il sesto motivo, si lamenta il vizio di motivazione e la violazione efalsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., per avere i giudici di merito ritenuto nuova ladoglianza riferita alla mancata produzione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], delladocumentazione di cui al Regolamento CE n. 1400/02, benché nonpotesse considerarsi tale la richiesta di applicazione di una norma noninvocata nel giudizio di primo grado e delle relative prescrizioni.

Tra l’altro,le stesse deduzioni svolte nel primo grado, circa la mancanza, nella fatturadel 30/11/2005, dell’indicazione del numero di telaio dell’autovettura edella fattura della autocarrozzeria Camilletti, nonché la presenza di unacancellatura in merito al codice cliente originariamente inserito,richiamavano sostanzialmente le disposizioni contenute nel citatoRegolamento.Con il settimo motivo, si lamenta il vizio di motivazione e la violazione efalsa applicazione della legge n. 122/1992, artt. 3 e 10, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere i giudici di merito ritenutoinfondato il rilievo secondo cui l’autofficina era stata iscritta nel Registrodelle imprese soltanto il 30/6/2005, essendo la predetta iscritta invece dal1993, asserendo altresì che il mancato rispetto del termine per lapresentazione della domanda di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali necessari per l’esercizio dell’attività di cui alla legge n. 122del 1992 non rilevasse sulla prova del credito, ma soltanto ai finiNumero registro generale 23457/2020Numero sezionale 1215/2026Numero di raccolta generale 18947/2026Data pubblicazione 10/06/2026sanzionatori, senza considerare che la mancata nomina del prepostotecnico, avvenuta soltanto il 30/6/2005, dimostrava ulteriormente che lacontroparte non aveva svolto l’attività di riparazione della autovettura inquestione.7.1.

I due motivi, da trattare congiuntamente data la loro connessione,sono entrambi inammissibili.Quanto alla questione riferita al Regolamento CE, è vero che, a normadell'art. 345 c.p.c., si ha domanda nuova, inammissibile in appello,quando la modifica della domanda originale si risolva in una pretesasostanzialmente e formalmente diversa da quella fatta valere in primogrado (Cass., Sez.

U, 16/7/2025, n. 19750), con la conseguenza chehanno errato i giudici di merito nel ritenere che la questione della dedottaviolazione del Regolamento CE n. 1400/02 costituisse questione nuova.La Corte osserva, tuttavia, che tale questione, così come quella afferentealla dedotta violazione della legge n. 122 del 1992, quand’ancheesaminata correttamente, non avrebbe condotto alla riforma dellasentenza impugnata.Infatti, come già affermato da questa Corte con l’ordinanza n. 8450 del[OSCURATO:DATA_NASCITA], nel caso di lavoratore autonomo, nella specie meccanico, ciòche rileva al fine del riconoscimento del corrispettivo per il lavoro prestato,è la conclusione del contratto di lavoro autonomo, anche nella formatacita, giacché la nullità prevista dall'art. 2231 c.c. ricorre soltanto quandola prestazione espletata dal professionista rientri tra quelle riservate in viaesclusiva ad una determinata categoria professionale, il cui esercizio siasubordinato per legge all'iscrizione in apposito albo o ad abilitazione.

Al difuori di tali attività, vige, infatti, il principio generale di libertà di lavoroautonomo o di libertà di impresa di servizi, a seconda del contenuto delleprestazioni e della relativa organizzazione. (v.

Cass., n. 13342/2018).Ne consegue che l’esame delle violazioni di legge prospettate non avrebbecomunque potuto incidere sull’esito della controversia, posto che ilNumero registro generale 23457/2020Numero sezionale 1215/2026Numero di raccolta generale 18947/2026Data pubblicazione 10/06/2026lavoratore autonomo ha diritto di richiedere il pagamento per l’operasvolta, anche se privo di partita I.V.A..8.

Con l’ottavo motivo, si lamenta il vizio di motivazione e la violazione efalsa applicazione degli artt. 183 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., per avere i giudici di merito omesso di rilevarel’inammissibilità della mutatio libelli posta in essere dall’opposta,affermando che l’attività di riparazione dell’autovettura era avvenuta neimesi di maggio-giugno 2005, senza considerare che l’opposta aveva,soltanto in sede di opposizione, mutato la causa petendi della domandaproposta con il ricorso monitorio, allorché aveva detto che la ricorrente siera servita di un falsus procurator, avendo conferito mandato tacito alterzo con rappresentanza, di cui aveva chiesto l’evocazione in giudiziosenza poi provvedervi, e aveva altresì posticipato la data di esecuzione deilavori, inizialmente indicata nel mese di novembre 2005 e poi nei mesi dimaggio/giugno e infine di giugno/luglio 2005.8.1.

Il motivo è infondato.Il principio che regola il procedimento monitorio è quello secondo cui, nelrelativo giudizio di opposizione l’integrale sostituzione, operatadall'opposto, al rapporto obbligatorio da lui invocato quale causa petendidella pretesa azionata in via monitoria e negato dall'opponente, di altroquale titolo dell'immutato petitum creditorio integra una non consentitamodificazione della domanda (Cass., Sez. 1, 15/3/2007, n. 6022).Vi è però da dire che l’argomentazione, contenuta in sentenza, sull’attivitàcompiuta dalla figlia quale procuratrice della madre, non dà luogo a unaimmutazione del petitum, in considerazione della stessa entità dellasomma dovuta, né della causa petendi, che resta comunque ancorata almedesimo rapporto posto a base del ricorso per decreto ingiuntivo.9.

Con il nono motivo, si lamenta il vizio di motivazione e la nullità dellasentenza con riguardo all’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., per avere i giudici di merito deciso la controversiaNumero registro generale 23457/2020Numero sezionale 1215/2026Numero di raccolta generale 18947/2026Data pubblicazione 10/06/2026sulla base di elementi di fatto travisati, avendo commesso errori dipercezione sul contenuto delle prove (su certificato di proprietàdell’autovettura riparata; sulla data di avvio dell’attività dell’autofficina;sul conferimento di un mandato con rappresentanza tacita; sulla carta diidentità inviata all’autofficina).9.1.

Il motivo è infondato.In merito al travisamento della prova si richiama la sentenza n. 5792 del05/03/2024 delle Sezioni Unite di questa Corte e, di conseguenza,l’assolvimento degli adempimenti richiesti dai casi di c.d. doppia conformenei termini precisati nel precedente punto 1, incombenze che, nella specie,non sono state rispettate.10.

Con il decimo motivo, si lamenta il vizio di nullità della sentenza conriguardo all’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c., e il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 329, secondocomma, c.p.c., 1388 c.c. e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., per avere i giudici affermato che le questioni relativealla macchina erano state gestite dalla figlia della ricorrente in virtù diprocura tacita e che il rapporto tra la ricorrente e la sua controparte erastato intrattenuto con l’intermediazione della figlia della prima, cosìdecidendo ultra petita, in quanto avevano fondato la decisione su unaquestione al di fuori del petitum e in relazione a una circostanza sullaquale vi era stata acquiescenza delle parti una volta che era venuta menola chiamata del terzo.

Inoltre, la Corte di merito aveva violato le norme inmateria di prova del mandato, avendo dato rilievo a un fax privo di reportsulla destinataria e sull’invio da parte della figlia, in realtà curato dallaricorrente per l’acquisto presso altra ditta di altra autovettura.

Talecircostanza, inoltre, data per pacifica dai giudici, era stata oggetto dispecifica contestazione.10.1.

La censura è infondata.Numero registro generale 23457/2020Numero sezionale 1215/2026Numero di raccolta generale 18947/2026Data pubblicazione 10/06/2026L'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione,pur limitando il giudizio all’esame delle sole questioni oggetto di specificimotivi proposti (Cass., Sez.

L., 03/04/2017, n. 8604), preclude al giudicedel gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti chenon siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattitoesposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio deltantum devolutum quantum appellatum il giudice di appello che fondi ladecisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valeredall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, inrapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte neimotivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico(Cass., Sez. 3, 13/4/2018, n. 9202).Ne consegue che detto principio non può dirsi violato allorché il giudice disecondo grado fondi la propria decisione su ragioni diverse da quellesvolte dall’appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni nonspecificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano inrapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte neimotivi stessi e, come tali, comprese nel thema decidendum del giudizio(Cass., Sez.

L, 03/04/2017, n. 8604, cit.).Si deve quindi dedurre che l’avere i giudici valorizzato l’intermediazionecompiuta dalla figlia della ricorrente nel rapporto con la [OSCURATO:PERSONA],arguibile dal fax da questa inviato il 28/4/2005, non comporta che vi siastata ultrapetizione, essendo stata la circostanza evidenziata al solo fine diulteriormente corroborare il quadro probatorio acquisito circa l’esistenzadel rapporto contrattuale tra la ricorrente e la società.La questione afferente alla dimostrazione di quest’ultima circostanza, poi,non può essere sindacata in questa sede, atteso che la valutazione delleprove costituisce attività riservata in via esclusiva all'apprezzamentodiscrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine allaNumero registro generale 23457/2020Numero sezionale 1215/2026Numero di raccolta generale 18947/2026Data pubblicazione 10/06/2026ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili con il ricorso percassazione (Cass., Sez. 1, 3/7/2023, n. 18857).11.

Il ricorso, pertanto, è rigettato.Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono lasoccombenza e devono essere poste a carico della ricorrente.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, delcontributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7/5/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] c. s.a.s., in persona del legalerappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 432/2020, emessail 23/1/2020, pubblicata il 18/2/2020 e non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/5/2026dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 99 del 14/01/2016, il Tribunale di Pisa respinsel'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo n.Numero registro generale 23457/2020Numero sezionale 1215/2026Numero di raccolta generale 18947/2026Data pubblicazione 10/06/20261297/2008, emesso in favore della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C.s.a.s., col quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro14.800,00 - di cui alla fattura n. 51.238 del 30/11/2005 – dovuta per leriparazioni eseguite sulla vettura di sua proprietà.Il giudizio di gravame, interposto da [OSCURATO:PERSONA], si concluse, nellaresistenza di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., con la sentenza n.432/2020, pubblicata il 18/02/2020, con la quale la Corte d'appello diPer quanto qui rileva, i giudici di merito ritennero documentalmentedimostrata l’esecuzione dei lavori di riparazione dell’autovettura, anchecon riguardo alla relativa data; nuova la questione relativa alladocumentazione di cui al Regolamento CEE n. 1400/02, siccome propostasolo in appello; infondata la dedotta registrazione dell’attività dell’officinain data successiva all’esecuzione delle riparazioni; e irrilevante l’emissionedi fattura diversi mesi dopo la conclusione delle lavorazioni. Sostennero,altresì, che la figlia della ricorrente, munita di procura tacita, avessegestito le attività di riparazione dell’autovettura della madre.2. Contro la sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso affidatoa dieci motivi.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta il vizio di motivazione e laviolazione e falsa applicazione dell’art. 2712 c.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., perché i giudici di merito avevano ritenuto chespettasse alla ricorrente l’onere di dimostrare che le prodotte fotografie,da cui era stato tratto il convincimento dell’avvenuta esecuzione delleriparazioni e della collocazione temporale delle stesse, fossero stateartificiosamente manomesse, nonostante le tempestive e articolateNumero registro generale 23457/2020Numero sezionale 1215/2026Numero di raccolta generale 18947/2026Data pubblicazione 10/06/2026contestazioni in ordine alla loro idoneità probatoria siccome riproducentiun’autovettura diversa dalla propria.2. Col secondo motivo di ricorso si lamenta il vizio di motivazione e lafalsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., perché i giudici di merito, affermando che lefotografie riproducevano la targa dell’autovettura della ricorrente e cheerano irrilevanti sia le dichiarazioni dell’Ente di gestione autostradale,siccome attestanti la sola chiamata di un carro attrezzi, sia la tardivitàdell’emissione del documento fiscale, avevano violato il principio dellainammissibilità del ricorso a presunzioni semplici al di fuori dei casiprevisti dalla legge, presunzioni oltretutto fondate su circostanze noncorrispondenti alla realtà, avendo la società allegato il certificato diproprietà di una autovettura munita di targa diversa da quellaasseritamente riparata ([OSCURATO:TARGA]), senza tener conto delladocumentazione prodotta dalla ricorrente, meglio descritta nel ricorso, allaquale avevano tolto valenza indiziaria e senza dare conto del percorsologico con cui avevano selezionato gli indizi ritenuti rilevanti.3. I primi due motivi, da trattare congiuntamente in quanto strettamenteconnessi, sono, quando non inammissibili, comunque privi di fondamento.Partendo dal secondo, la doglianza si riferisce a un errore percettivo sulcontenuto oggettivo della prova che può essere censurato in sede dilegittimità soltanto in caso di avvenuta utilizzazione, da parte del giudicedi merito, di prove che non esistono nel processo (ovvero che abbiano uncontenuto oggettivamente ed inequivocabilmente diverso da quello loroassunta (non già in base a una motivazione viziata, bensì) in violazione diun parametro di fonte legislativa, qualora le stesse abbiano costituitooggetto di discussione tra le parti (Cass., Sez. 3, 21/12/2022, n. 37382).Detto errore percettivo sarebbe derivato, ad avviso della ricorrente,dall’avere i giudici di merito attribuito il certificato di proprietà allaNumero registro generale 23457/2020Numero sezionale 1215/2026Numero di raccolta generale 18947/2026Data pubblicazione 10/06/2026macchina asseritamente riparata benché non vi fosse coincidenza con larelativa targa (vedi p. 9 della sentenza).Orbene, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con lasentenza n. 5792 del 05/03/2024, il travisamento del contenuto oggettivodella prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio insé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoriaal fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione perrevocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiestidall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito unpunto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se iltravisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da unadelle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c.,a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale.Nella specie, trattandosi di fatto sostanziale (il contenuto del certificato diproprietà dell’autovettura), ricadente perciò nella fattispecie di cui all’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., e sussistendo una c.d. doppia conforme,la ricorrente, al fine di evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., avrebbe dovuto indicare le ragioni di fattoposte a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e dellasentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra lorodiverse (per tutte, Cass., Sez. 5, 18/12/2014, n. 26860; Cass., Sez. 5,11/05/2018, n. 11439; Cass., sez. 1, 22/12/2016, n. 26774; Cass., sez.L., 06/08/2019, n. 20994), incombente questo rimasto, invece,inadempiuto.Dal rigetto della seconda censura, deriva il rigetto anche della prima.La Corte osserva che non è corretta l’affermazione dei giudici di meritosecondo cui la parte che contesti la veridicità delle fotografie devedimostrare che queste siano state artefatte, dovendosi invece applicare ildiverso principio secondo cui il disconoscimento della produzionefotografica non fa perdere alla medesima ogni efficacia probatoria, néNumero registro generale 23457/2020Numero sezionale 1215/2026Numero di raccolta generale 18947/2026Data pubblicazione 10/06/2026impedisce al giudice di valutare liberamente l'efficacia probatoria di taledocumentazione, in quanto non ha gli stessi effetti del disconoscimentoprevisto dall'art. 215, comma secondo, c.p.c., atteso che mentre questo,in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo della stessa,preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudicepossa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi diprova, comprese le presunzioni (Cass., Sez. 1, 29/4/2022, n. 13519;Cass. 17/02/2015, n. 3122).Deve però rilevarsi che la Corte di merito, nel caso in esame, ha fondatola propria decisione su plurime considerazioni (tra cui anche il certificato diproprietà dell’autovettura) che hanno sostanzialmente confermato lavalenza probatoria anche di questi documenti, per cui la sentenza resistecomunque alle proposte censure.4. Con il terzo motivo, si lamenta il vizio di motivazione per omessoesame ex art. 132 c.p.c., 118, commi 1 e 2, disp. att. c.p.c., del fattostorico decisivo risultante dagli atti di causa, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., perché i giudici di merito avrebbero omesso diconsiderare i fatti storici dimostrati dalla dichiarazione dell’[OSCURATO:SOCIETA]. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], contenente l’attestazione di presa inconsegna, a quella data, per la vendita dell’autovettura tg. CP747RLasseritamente riparata dalla controparte, il ritiro in prova dell’autovetturaal coniuge dell’acquirente e la sua vendita perfezionatasi il 28/7/2005,ancorché decisivi per il giudizio in quanto indicativi del fatto che il benenon si trovava nella disponibilità della società ingiungente.4.1. Il motivo è inammissibile.Infatti, pur in presenza di una c.d. «doppia conforme», prevista dall’art.348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., la ricorrente non indica le ragionidi fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado edella sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra lorodiverse, in violazione dei principi espressi da questa Corte sul punto (tra leNumero registro generale 23457/2020Numero sezionale 1215/2026Numero di raccolta generale 18947/2026Data pubblicazione 10/06/2026tante, Cass., sez. L., 06/08/2019, n. 20994). Ciò comportal’inammissibilità della censura che è da ritenere, comunque, una censurarelativa alla motivazione della decisione impugnata.5. Con il quarto motivo, si lamenta il vizio di motivazione e la violazione efalsa applicazione degli artt. 2702, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché i giudici di merito, pur constatandol’insussistenza di prove dirette attestanti le riparazioni asseritamenteeseguite sull’autovettura, avrebbero tratto il convincimento dell’avvenutaesecuzione delle lavorazioni dalla ricevuta fiscale n. 188 del 29/5/2005emessa dalla carrozzeria Camilletti che aveva riparato la stessa nelmaggio di quello stesso anno, errando in ordine al numero e alla data ditale documento, in realtà risalente al giugno 2005, trascurando l’assenza,in esso, di riferimenti al numero di telaio, ai dati della ricorrente e allasottoscrizione, e attribuendo a tale documento valenza di indizio, benchéproveniente da un terzo e privo dei caratteri di gravità, precisione econcordanza.5.1. Il motivo è infondato.L'art. 2729 cod. civ., nel prescrivere che le presunzioni non stabilite dallalegge sono lasciate alla “prudenza del giudice” (secondo una formulaanaloga a quella che si rinviene nell'art. 116 cod. proc. civ. a propositodella valutazione delle prove dirette), impone al giudice di compierel'inferenza logica dal fatto secondario (fatto noto) al fatto principale (fattoignoto) sulla base di una regola d'esperienza che egli deve ricavare dalsensus communis, dalla conoscenza dell'uomo medio, dal sapere collettivodella comunità sociale in quel dato momento storico. Grazie alla regolad'esperienza adottata, è possibile per il giudice concludere che l'esistenzadel fatto secondario (indizio) deponga, con un grado di probabilità più omeno alto, per l'esistenza del fatto principale, posto che lo stesso art.2729 c.c. precisa che il giudice deve ammettere solo presunzioni che siano“gravi, precise e concordanti”.Numero registro generale 23457/2020Numero sezionale 1215/2026Numero di raccolta generale 18947/2026Data pubblicazione 10/06/2026Essendo la presunzione semplice affidata alla “prudente” valutazione deldecidente (art. 2729 c.c.), spetta al giudice di merito valutare la possibilitàdi fare ricorso a tale tipo di prova, scegliere i fatti noti da porre a basedella presunzione e le regole d'esperienza tramite le quali dedurre il fattoignoto, e valutare la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità econcordanza richiesti dalla legge; trattandosi di apprezzamento affidatoalla valutazione discrezionale del giudice di merito, esso è sottratto alsindacato di legittimità se congruamente motivato (Cass. n. 8023/2009, n.15737/2003, n. 11906/2003; da ultimo, Cass. n. 101/2015).Nella specie, i giudici di merito hanno ampiamente argomentato sulleragioni per le quali hanno ritenuto provato sia il conferimento dell’incaricodi riparazione dell’autovettura, sia il periodo in cui le lavorazioni sonoavvenute, valorizzando, oltre al contestato certificato di proprietà, anchele produzioni fotografiche, la ricevuta fiscale della [OSCURATO:PERSONA] eil fax trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] dalla figlia della ricorrente, contenentecopia della carta di identità della madre e il documento controfirmato dallastessa attestante l’avvenuto ritiro della carta di circolazione e delcertificato di proprietà, con la conseguenza che non è ravvisabile il dedottovizio.6. Con il quinto motivo, si lamenta il vizio di motivazione e la violazione efalsa applicazione degli artt. 6, 21 e 22 d.P.R. n. 633 del 1972, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere i giudici dimerito ritenuto irrilevante che la società avesse emesso la fattura posta abase del ricorso per decreto ingiuntivo in data 30/11/2005 e, dunque, adistanza di mesi dalla prestazione e dopo la vendita a terzidell’autoveicolo, in violazione delle norme sopra richiamate, cheimpongono la sua emissione in coincidenza con la conclusione dellaprestazione in esecuzione del principio di competenza.6.1. Il motivo è infondato.Numero registro generale 23457/2020Numero sezionale 1215/2026Numero di raccolta generale 18947/2026Data pubblicazione 10/06/2026Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la violazione dellanormativa fiscale non incide sulla validità o efficacia del contratto (vedi daultimo Cass., Sez. 2, 24/3/2023, n. 8450; anche Cass., Sez. 3,22/7/2004, n. 13621), come del resto espressamente disposto dall’art.10, comma 3, legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto dei diritti delcontribuente), secondo cui "le violazioni di disposizioni di rilievoesclusivamente tributario non possono essere causa di nullità delcontratto".7. Con il sesto motivo, si lamenta il vizio di motivazione e la violazione efalsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., per avere i giudici di merito ritenuto nuova ladoglianza riferita alla mancata produzione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], delladocumentazione di cui al Regolamento CE n. 1400/02, benché nonpotesse considerarsi tale la richiesta di applicazione di una norma noninvocata nel giudizio di primo grado e delle relative prescrizioni. Tra l’altro,le stesse deduzioni svolte nel primo grado, circa la mancanza, nella fatturadel 30/11/2005, dell’indicazione del numero di telaio dell’autovettura edella fattura della autocarrozzeria Camilletti, nonché la presenza di unacancellatura in merito al codice cliente originariamente inserito,richiamavano sostanzialmente le disposizioni contenute nel citatoRegolamento.Con il settimo motivo, si lamenta il vizio di motivazione e la violazione efalsa applicazione della legge n. 122/1992, artt. 3 e 10, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere i giudici di merito ritenutoinfondato il rilievo secondo cui l’autofficina era stata iscritta nel Registrodelle imprese soltanto il 30/6/2005, essendo la predetta iscritta invece dal1993, asserendo altresì che il mancato rispetto del termine per lapresentazione della domanda di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali necessari per l’esercizio dell’attività di cui alla legge n. 122del 1992 non rilevasse sulla prova del credito, ma soltanto ai finiNumero registro generale 23457/2020Numero sezionale 1215/2026Numero di raccolta generale 18947/2026Data pubblicazione 10/06/2026sanzionatori, senza considerare che la mancata nomina del prepostotecnico, avvenuta soltanto il 30/6/2005, dimostrava ulteriormente che lacontroparte non aveva svolto l’attività di riparazione della autovettura inquestione.7.1. I due motivi, da trattare congiuntamente data la loro connessione,sono entrambi inammissibili.Quanto alla questione riferita al Regolamento CE, è vero che, a normadell'art. 345 c.p.c., si ha domanda nuova, inammissibile in appello,quando la modifica della domanda originale si risolva in una pretesasostanzialmente e formalmente diversa da quella fatta valere in primogrado (Cass., Sez. U, 16/7/2025, n. 19750), con la conseguenza chehanno errato i giudici di merito nel ritenere che la questione della dedottaviolazione del Regolamento CE n. 1400/02 costituisse questione nuova.La Corte osserva, tuttavia, che tale questione, così come quella afferentealla dedotta violazione della legge n. 122 del 1992, quand’ancheesaminata correttamente, non avrebbe condotto alla riforma dellasentenza impugnata.Infatti, come già affermato da questa Corte con l’ordinanza n. 8450 del[OSCURATO:DATA_NASCITA], nel caso di lavoratore autonomo, nella specie meccanico, ciòche rileva al fine del riconoscimento del corrispettivo per il lavoro prestato,è la conclusione del contratto di lavoro autonomo, anche nella formatacita, giacché la nullità prevista dall'art. 2231 c.c. ricorre soltanto quandola prestazione espletata dal professionista rientri tra quelle riservate in viaesclusiva ad una determinata categoria professionale, il cui esercizio siasubordinato per legge all'iscrizione in apposito albo o ad abilitazione. Al difuori di tali attività, vige, infatti, il principio generale di libertà di lavoroautonomo o di libertà di impresa di servizi, a seconda del contenuto delleprestazioni e della relativa organizzazione. (v. Cass., n. 13342/2018).Ne consegue che l’esame delle violazioni di legge prospettate non avrebbecomunque potuto incidere sull’esito della controversia, posto che ilNumero registro generale 23457/2020Numero sezionale 1215/2026Numero di raccolta generale 18947/2026Data pubblicazione 10/06/2026lavoratore autonomo ha diritto di richiedere il pagamento per l’operasvolta, anche se privo di partita I.V.A..8. Con l’ottavo motivo, si lamenta il vizio di motivazione e la violazione efalsa applicazione degli artt. 183 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., per avere i giudici di merito omesso di rilevarel’inammissibilità della mutatio libelli posta in essere dall’opposta,affermando che l’attività di riparazione dell’autovettura era avvenuta neimesi di maggio-giugno 2005, senza considerare che l’opposta aveva,soltanto in sede di opposizione, mutato la causa petendi della domandaproposta con il ricorso monitorio, allorché aveva detto che la ricorrente siera servita di un falsus procurator, avendo conferito mandato tacito alterzo con rappresentanza, di cui aveva chiesto l’evocazione in giudiziosenza poi provvedervi, e aveva altresì posticipato la data di esecuzione deilavori, inizialmente indicata nel mese di novembre 2005 e poi nei mesi dimaggio/giugno e infine di giugno/luglio 2005.8.1. Il motivo è infondato.Il principio che regola il procedimento monitorio è quello secondo cui, nelrelativo giudizio di opposizione l’integrale sostituzione, operatadall'opposto, al rapporto obbligatorio da lui invocato quale causa petendidella pretesa azionata in via monitoria e negato dall'opponente, di altroquale titolo dell'immutato petitum creditorio integra una non consentitamodificazione della domanda (Cass., Sez. 1, 15/3/2007, n. 6022).Vi è però da dire che l’argomentazione, contenuta in sentenza, sull’attivitàcompiuta dalla figlia quale procuratrice della madre, non dà luogo a unaimmutazione del petitum, in considerazione della stessa entità dellasomma dovuta, né della causa petendi, che resta comunque ancorata almedesimo rapporto posto a base del ricorso per decreto ingiuntivo.9. Con il nono motivo, si lamenta il vizio di motivazione e la nullità dellasentenza con riguardo all’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., per avere i giudici di merito deciso la controversiaNumero registro generale 23457/2020Numero sezionale 1215/2026Numero di raccolta generale 18947/2026Data pubblicazione 10/06/2026sulla base di elementi di fatto travisati, avendo commesso errori dipercezione sul contenuto delle prove (su certificato di proprietàdell’autovettura riparata; sulla data di avvio dell’attività dell’autofficina;sul conferimento di un mandato con rappresentanza tacita; sulla carta diidentità inviata all’autofficina).9.1. Il motivo è infondato.In merito al travisamento della prova si richiama la sentenza n. 5792 del05/03/2024 delle Sezioni Unite di questa Corte e, di conseguenza,l’assolvimento degli adempimenti richiesti dai casi di c.d. doppia conformenei termini precisati nel precedente punto 1, incombenze che, nella specie,non sono state rispettate.10. Con il decimo motivo, si lamenta il vizio di nullità della sentenza conriguardo all’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c., e il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 329, secondocomma, c.p.c., 1388 c.c. e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., per avere i giudici affermato che le questioni relativealla macchina erano state gestite dalla figlia della ricorrente in virtù diprocura tacita e che il rapporto tra la ricorrente e la sua controparte erastato intrattenuto con l’intermediazione della figlia della prima, cosìdecidendo ultra petita, in quanto avevano fondato la decisione su unaquestione al di fuori del petitum e in relazione a una circostanza sullaquale vi era stata acquiescenza delle parti una volta che era venuta menola chiamata del terzo. Inoltre, la Corte di merito aveva violato le norme inmateria di prova del mandato, avendo dato rilievo a un fax privo di reportsulla destinataria e sull’invio da parte della figlia, in realtà curato dallaricorrente per l’acquisto presso altra ditta di altra autovettura. Talecircostanza, inoltre, data per pacifica dai giudici, era stata oggetto dispecifica contestazione.10.1. La censura è infondata.Numero registro generale 23457/2020Numero sezionale 1215/2026Numero di raccolta generale 18947/2026Data pubblicazione 10/06/2026L'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione,pur limitando il giudizio all’esame delle sole questioni oggetto di specificimotivi proposti (Cass., Sez. L., 03/04/2017, n. 8604), preclude al giudicedel gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti chenon siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattitoesposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio deltantum devolutum quantum appellatum il giudice di appello che fondi ladecisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valeredall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, inrapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte neimotivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico(Cass., Sez. 3, 13/4/2018, n. 9202).Ne consegue che detto principio non può dirsi violato allorché il giudice disecondo grado fondi la propria decisione su ragioni diverse da quellesvolte dall’appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni nonspecificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano inrapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte neimotivi stessi e, come tali, comprese nel thema decidendum del giudizio(Cass., Sez. L, 03/04/2017, n. 8604, cit.).Si deve quindi dedurre che l’avere i giudici valorizzato l’intermediazionecompiuta dalla figlia della ricorrente nel rapporto con la [OSCURATO:PERSONA],arguibile dal fax da questa inviato il 28/4/2005, non comporta che vi siastata ultrapetizione, essendo stata la circostanza evidenziata al solo fine diulteriormente corroborare il quadro probatorio acquisito circa l’esistenzadel rapporto contrattuale tra la ricorrente e la società.La questione afferente alla dimostrazione di quest’ultima circostanza, poi,non può essere sindacata in questa sede, atteso che la valutazione delleprove costituisce attività riservata in via esclusiva all'apprezzamentodiscrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine allaNumero registro generale 23457/2020Numero sezionale 1215/2026Numero di raccolta generale 18947/2026Data pubblicazione 10/06/2026ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili con il ricorso percassazione (Cass., Sez. 1, 3/7/2023, n. 18857).11. Il ricorso, pertanto, è rigettato.Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono lasoccombenza e devono essere poste a carico della ricorrente.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, delcontributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7/5/2026.Il Presidente
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