CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 marzo 2023
Cassazione n. 11469/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rinviare il ricorso a nuovo ruolo, successivamente alla decisione delle sezioni unite; in subordine, il rigetto del ricorso; lette le note conclusive a firma del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e, in subordine, il rinvio in attesa della decisione delle Sezioni unite sulla questione relativa alla configurabilità della recidiva reiterata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 ottobre 2021 la Corte di Appello di Torino ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile dei reati di cui all'art. 624 bis e 625 n. 2 e 5 cod. pen. ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia ed articolato nei motivi qui di seguito sintetizzati a norma dell'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo sono denunziati l'erronea applicazione della legge processuale e correlati vizi motivazionali in riferimento al riconoscimento fotografico eseguito dalle persone offese. 1 a In particolare, è lamentata l'efficacia suggestiva della divulgazione fotografica dell'imputato su giornali, in quanto le persone offese hanno riconosciuto il Lagaren, quale autore del reato di furto in abitazione commesso ai loro danni, in data prossima alla pubblicazione della foto. Inoltre, sono evidenziate dalla difesa alcune discordanze tra la descrizione resa dalle persone offese nella querela e i tratti della persona riconosciuta nel corso dell'individuazione: la Zanetti aveva affermato che l'uomo indossava un berretto che copriva i capelli, mentre dai verbali di ricognizione emerge la richiesta di scoprire la frangetta; la descrizione dei capelli brizzolati avviene solo in sede di incidente probatorio; l'altezza dell'imputato viene ricordata in maniera difforme. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso sono denunziate l'erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione in riferimento all'applicazione della recidiva reiterata: i precedenti penali a carico dell'imputato sono tre e non cinque come erroneamente ritenuto dai giudici di merito e in nessuno di tali casi è stata applicata la recidiva di cui al primo comma dell'art. 99 cod. pen.; ne consegue che non può applicarsi la recidiva contestata, che presuppone invece un pregresso stato di recidivanza. Aggiunge il ricorrente che i precedenti sono risalenti a fatti del 1999, non dovendosi includere la sentenza di non doversi procedere per esito positivo della messa alla prova del 20 giugno 2016. Inoltre, risulta carente la motivazione afferente al giudizio di maggior colpevolezza dell'imputato e, stante le precedenti condanne, la verifica sulla perdurante inclinazione al delitto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente alle doglianze relative alla recidiva, mentre va dichiarato inammissibile nel resto. 2. Il primo motivo, che denunzia l'inattendibilità delle individuazioni fotografiche effettuate dalle due persone offese, non è consentito, in quanto sollecita rivalutazione del merito e delle risultanze processuali, senza confrontarsi con l'attenta e logica motivazione della sentenza in esame, che ha valorizzato non soltanto l'espletamento di ben due individuazioni fotografiche da parte di entrambe le vittime, ma anche il positivo esperimento di una ricognizione personale in udienza, il cui esito è stato ritenuto dai giudici di merito dirimente. 3. Fondate sono le doglianze sulla recidiva. Non si accoglie l'istanza di rinvio in attesa della decisione delle Sezioni Unite (che sarà adottata all'udienza del 30 marzo 2023) sulla seguente questione: "Se, ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, sia necessaria una precedente dichiarazione di recidiva semplice contenuta in una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero sia sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che manifestino una sua maggiore pericolosità sociale". Invero, alla decisione delle /9 2 Sezioni Unite dovranno attenersi i giudici di merito, dopo aver però colmato anche i vizi motivazionali da cui, con evidenza, è affetta la sentenza impugnata. Alle analoghe censure proposte con l'atto di appello, la Corte territoriale ha risposto nel modo seguente: «Quanto alla recidiva, è facile osservare che il prevenuto è gravato da cinque precedenti penali e che i fatti oggi in contestazione rappresentano per la loro gravità, le modalità attuative e la scelta delle persone offese, un indice di pericolosità sicuramente accresciuta» (pag. 15 della sentenza di appello). Tuttavia va rilevato che in effetti, come sostenuto dal ricorrente e evincibile dal certificato penale, la suindicata motivazione si basa su di un dato fattuale errato, giacché, al momento della commissione dei fatti per cui si procede, accaduti in data 21 maggio e 28 agosto 2015, i precedenti afferenti a pronunzie divenute irrevocabili non erano cinque, bensì soltanto tre e tutti molto risalenti. In proposito, occorre ricordare il consolidato principio secondo il quale, ai fini della configurabilità della recidiva reiterata, è necessario che il nuovo reato sia commesso dopo che le precedenti condanne siano divenute irrevocabili, in quanto l'autore del nuovo crimine deve essere in condizione di conoscere tutte le conseguenze penali che ne derivano e, quindi, anche quelle derivanti dal proprio "status" di recidivo reiterato (Sez. 3, Sentenza n. 10219 del 15/01/2021, Rv. 281381; Sez. 3, n. 57983 del 25/9/2018, C, Rv. 274692; Sez. 6, n. 16149 del 3/4/2014, Madeddu, Rv. 259681; Sez. 2, n. 41806 del 27/9/2013, Ladonisi e altri, Rv. 257242; Sez. 3, n. 7302 del 17/5/1994, Pietra, Rv. 198204). E' allora evidente che le argomentazioni contenute nella motivazione siano erronee e del tutto insufficienti. Va, peraltro, rammentato che la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice". 4. Consegue a quanto appena argomentato che la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino, la quale procederà a un nuovo esame sul punto attenendosi ai principi sopra enunciati. PQM Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla recidiva, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Dichiara inammissibile nel resto il ri