CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 ottobre 2024
Cassazione n. 37469/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 871/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 13672/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1 luglio 1991, avverso la sentenza del 30 ottobre 2024 della Corte di appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA], letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 37469/2025 Roma, lì, 17/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 ottobre 2024 la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Enna in data 17 gennaio 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per aver detenuto, a fini di cessione, sostanza stupefacente del tipo marijuana (da cui era possibile ricavare 73,1 dosi medie). Ritenuta la recidiva contestata, è stato quindi condannato alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 1.500 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. 1.1. Più in particolare, i giudici hanno ritenuto il concorso dell’imputato nella detenzione, e la finalità di spaccio, valorizzando le modalità del fatto e la quantità di narcotico rinvenuta in esito ad una perquisizione (insieme a degli strumenti di pesatura). In tal modo, i giudici hanno ritenuto di poter superare le dichiarazioni del fratello del ricorrente, il quale si era assunto ogni responsabilità, sostenendo di detenere la sostanza per uso personale. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione della legge penale processuale, a causa della inosservanza del termine a comparire per il giudizio di appello. Lamenta il ricorrente che la notifica del decreto di citazione per l’udienza del 30 ottobre 2024 è stata eseguita in data 29 settembre 2024 (nei confronti del difensore) ed in data 3 ottobre 2024 (nei confronti dell’appellante), e dunque senza il rispetto del termine di 40 giorni, per come eccepito con le conclusioni scritte. 2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge - con riguardo all’art.192 cod. proc. pen. - e vizio della motivazione, in ordine alla affermazione di responsabilità, che i giudici hanno illogicamente tratto dalla sola presenza del ricorrente nel luogo in cui era custodito, a sua insaputa, lo stupefacente. I giudici di merito non hanno valutato le dichiarazioni confessorie del fratello del ricorrente, né la condizione di assuntore di quest'ultimo, né hanno correttamente applicato il principio secondo il quale spetta alla pubblica accusa provare la finalità di cessione a terzi, quale elemento costitutivo del reato. Si osserva, inoltre, che una corretta valutazione della condizione di assuntore del ricorrente e delle altre modalità del fatto avrebbero dovuto indurre la Corte di appello ad applicare la causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. 2.3. Con il terzo motivo lamenta l’erronea applicazione della regola di giudizio di cui all’art. 533, comma 1, cod. proc. pen., non essendo emersa la prova della colpevolezza dell’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio. 2.4. Con il quarto motivo deduce l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, poiché maturata, si afferma, il giorno 16 febbraio 2025. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Allo scrutinio dei motivi è utile premettere che, secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, il giorno 16 febbraio 2016 personale di polizia giudiziaria si recò presso l’abitazione in cui [OSCURATO:PERSONA] era agli arresti domiciliari per altra causa, notando la presenza di tale [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla porta di ingresso. In quel frangente lo [OSCURATO:PERSONA] aprì la porta e, essendosi accorto della presenza dei militari, invitò il [OSCURATO:PERSONA] ad allontanarsi, rivolgendogli dei gesti. In esito alla conseguente perquisizione domiciliare furono rinvenuti e sequestrati: 1) sostanza stupefacente del tipo marijuana, già divisa in porzioni e nascosta sullo stipite della porta, da cui era possibile estrarre 73,1 dosi medie; 2) due bilancini di precisione. 2.1. Ciò posto, il primo motivo, con cui si deduce la violazione del termine a comparire nel giudizio di appello, è manifestamente infondato. Con un recente intervento questa Corte, nella sua più autorevole composizione, dirimendo un contrasto insorto tra le Sezioni semplici, ha affermato che la disciplina dell’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 34, comma 1, lett. g), d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nei giudizi di appello, è applicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 1° luglio 2024 (Sez. U, n. 42125 del 27/06/2024, Cirelli, Rv. 287096 - 01). Con tale principio di diritto il ricorso, benché successivo al deposito della sentenza delle Sezioni Unite, omette ogni confronto. Osserva quindi il Collegio che l'appello di [OSCURATO:PERSONA] è stato presentato in data 31 maggio 2024, e che il decreto di citazione per l’udienza del 30 ottobre 2024 è stato notificato nelle date del 29 settembre 2024 (nei confronti del difensore) ed in data 3 ottobre 2024 (nei confronti dell’imputato); pertanto, il termine a comparire di 20 giorni deve ritenersi rispettato. 2.2. Il secondo motivo è inammissibile, poiché in parte aspecifico ed in parte non consentito. 2.2.1. Il ricorrente lamenta, innanzitutto, che la prova del concorso nella condotta di detenzione è stata ricavata dalla sua sola presenza nell’abitazione in cui stava, peraltro, scontando la misura domiciliare, senza alcuna valutazione delle dichiarazioni rese dal fratello Vincenzo, che si è assunto l’esclusiva responsabilità della detenzione, e della sua condizione di assuntore (peraltro solo genericamente dedotta). In tal modo però il ricorso è venuto meno al dovere di confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata, reiterando motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale, la quale ha valorizzato il comportamento tenuto dal ricorrente, il quale alla vista dei militari allontanava l’acquirente. Tale comportamento, le modalità di presentazione ed occultamento della sostanza, il dato ponderale e la presenza di strumenti per la pesatura, sono stati ritenuti, in una valutazione complessiva sostenuta da motivazione non manifestamente illogica e dunque insindacabile in sede di legittimità, indicativi non solo del concorso nel reato, ma anche della destinazione della sostanza a fini di cessione. D'altra parte, la valutazione degli indici oggettivi e soggettivi per stabilire se lo stupefacente è destinato o meno ad un uso personale si risolve in un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità, se sorretto da motivazione immune dal vizio di manifesta illogicità risultante dal testo della sentenza impugnata o da altri atti del processo specificamente indicati nell'atto di gravame (Sez. 3, n. 13655 del 16/02/2024, Antognoli, non mass.; Sez. 4, n. 46839 del 03/10/2023, Chtiwi, non mass.; Sez. 3, n. 24651 del 22/02/2023, Guddemi, Rv. 284842 – 01; Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463 – 01; Sez. 4, n. 2522 del 26/01/1996, Antognoli, Rv. 204957 - 01). 2.2.2. Il motivo è inammissibile anche nella parte in cui lamenta violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all’art.192 cod. proc. pen. (p. 2 ricorso): la violazione di norme processuali, infatti, è deducibile solo se stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza. Invero, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, cui il Collegio aderisce, la mancata osservanza di una norma processuale intanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, co. 1, lett. c), cod. proc. pen.; pertanto, non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata (così Sez. 6, n. 4119 del 30/05/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 278196 - 02; Sez. 4, n. 51525 del 4/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli e altro, Rv. 271294 - 01; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567 – 01; Sez. 6, n. 7336 del 8/1/2004, Meta, Rv. 229159 - 01). 2.2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’articolo 131-bis cod. pen. Il motivo non è consentito, in quanto dedotto per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di disposizione in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata nella sua attuale formulazione; né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 4, n. 28638 del 11/04/2024, Livreri, non mass.; Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773 – 01; Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Celentano, Rv. 269913 - 01; Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv. 275782 - 01; Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Moio, Rv. 271877 - 01). Il ricorrente, infatti, non ha in alcun modo richiesto l’applicazione dell’art. 131- bis cod. pen. né con l’atto di appello, né con le conclusioni scritte. 2.3. Il terzo motivo, con cui si deduce l'inosservanza della regola di giudizio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", è inammissibile. Osserva il Collegio che la regola di giudizio che si assume violata rileva in sede di legittimità nella misura in cui si è tradotta in un vizio di motivazione della sentenza, non potendo la Corte di cassazione sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici di merito (Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021, Maggio, Rv. 280245 - 01; Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108 - 01), essendo il proprio sindacato limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01). Se il giudice è tenuto, quindi, a saggiare la capacità esplicativa della ipotesi alternativa prospettata dalla difesa, ciò non ha affatto innovato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza; né, attraverso il richiamo alla regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, si può ottenere il superamento dei tradizionali limiti del giudizio di legittimità (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801 – 01; Sez. 2, n. 25016 del 08/04/2022, Pisano, in motivazione; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519 – 01). Il ricorrente, invece, evoca il canone del ragionevole dubbio proprio per lamentare la mancata assoluzione quale conseguenza di una inesatta valutazione delle prove (pp. 2 e 7 ricorso), senza dedurre, per quanto detto poc’anzi, alcun vizio di motivazione deducibile ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. 2.4. Anche il quarto ed ultimo motivo, con cui si deduce l'intervenuta prescrizione del reato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, è inammissibile. Osserva al riguardo il Collegio che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione (cfr. Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531 - 01; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164 - 01; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266818 - 01; conf., Sez. 3, n. 18040 del 20/03/2024, Graneroli, non mass.; Sez. 4, n. 8132 del 31/01/2019, Martellone, Rv. 275216 – 01). 3. Stante l’inammissibilità del ricorso e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]