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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 ottobre 2021

Cassazione n. 44254/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso straordinario proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2021 della Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la revoca della sentenza impugnata limitatamente alla confisca dei due immobili e l'annullamento con rinvio della sentenza della Corte di appello di Firenze; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo la revoca della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di cassazione, Seconda Sezione penale, dichiarava - tra l'altro - l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 17 aprile 2019 con la quale la Corte di appello di Firenze aveva confermato la pronuncia di primo grado con cui il prevenuto era stato condannato in relazione a plurimi reati di usura aggravati dall'uso del metodo mafioso: decisione con la quale era stata pure disposta la confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. di una serie di beni ritenuti nella disponibilità diretta o indiretta dell'imputato.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso straordinario il Saetta, con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, il quale ha dedotto l'errore di fatto, per avere la Corte di cassazione omesso di valutare compiutamente il motivo del ricorso ordinario con cui, con specifico riferimento alla disposta confisca di due immobili siti in Viareggio ed intestati al cognato [OSCURATO:PERSONA], era stata contestata la sussistenza dei presupposti applicativi della confisca: in particolare, il ricorrente si è doluto della circostanza che, dopo avere riconosciuto l'esistenza in astratto dell'interesse ad impugnare il provvedimento applicativo della confisca di beni formalmente intestati a terzi laddove l'imputato riconosca che gli stessi beni siano di sua proprietà, la Cassazione avesse dichiarato la inammissibilità del ricorso sulla base dell'erroneo presupposto che il Saetta si fosse limitato a sostenere la legittima provenienza di quei beni e l'incompatibilità della disposta misura con il provvedimento di restituzione che l'autorità giudiziaria fiorentina aveva adottato nell'ambito di un procedimento di prevenzione, senza tuttavia indicare nel proprio atto di impugnazione la sussistenza di diretto e specifico interesse personale alla rimozione del vincolo. [OSCURATO:PERSONA])

1. Ritiene la Corte che il ricorso straordinario presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada accolto, per le ragioni e con gli effetti di seguito precisati.

2. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.

Le Sezioni Unite hanno precisato che: qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie; l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale (Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280; conf.

Sez.

U, n. 16104 del 27/03/2012, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; e, in seguito, Sez.

U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527).

Nel caso di specie è riconoscibile la sussistenza dell'errore di fatto nei termini innanzi delineati, in quanto la Corte di cassazione ha sostenuto che, in relazione al proprio ricorso ordinario, il Saetta non fosse stato legittimato ovvero non avesse avuto l'interesse a proporre l'impugnazione contro il provvedimento di confisca di beni formalmente di proprietà di terzi, essendosi egli limitato a porre in discussione l'esistenza dei presupposti della illegittima provenienza di quei beni e la compatibilità della medesima misura con il provvedimento di restituzione che l'autorità giudiziaria aveva in precedenza adottato nell'ambito di un procedimento di prevenzione.

Laddove, dalla lettura del motivo formulato con quel ricorso ordinario e soprattutto dal motivo nuovo dedotto con la memoria successivamente depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], si evince che l'imputato aveva espressamente allegato che i due beni immobili in argomento, siti in Viareggio alla Montramito n. 116, erano stati solo fittiziamente intestati al di lui cognato [OSCURATO:PERSONA], ma che erano, invece, pervenuti nella sua materiale e diretta disponibilità dopo la morte del padre [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza emessa il 22 ottobre 2021 dalla Seconda Sezione penale di questa Corte va, dunque, revocata con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].

3. Decidendo in sede rescissoria sul ricorso originario avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, va detto che è fondato il motivo dedotto con riferimento alla confisca dei due immobili di Viareggio innanzi richiamati.

La motivazione della anzidetta sentenza è gravemente deficitaria in quanto si limita a giustificare la legittimità della confisca anche dei due immobili di Viareggio più volte menzionati in ragione della intervenuta condanna del Saetta per reati che rientrano nel novero di quelli che permettono l'adozione del provvedimento ablatorio nonché dell'accertata sproporzione tra il valore economico di quei beni e i redditi dallo stesso imputato dichiarati ovvero i proventi delle sue attività lecite.

Si è trascurato del tutto di considerare, da un iato, che quei beni erano già di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], padre dell'imputato, e poi asseritamente intestati formalmente al cognato [OSCURATO:PERSONA]; dall'altro si è omesso di valutare in maniera adeguata le risultanze degli accertamenti compiuti in sede di procedimento di prevenzione in ordine alla provenienza di quei beni immobili e alla successiva disponibilità da parte dell'odierno ricorrente.

Se, dunque, tali immobili erano stati considerati, in ipotesi, nella disponibilità dell'imputato, sarebbe stato necessario accertare quale fosse state la reale volontà del donante e soprattutto se gli stessi beni non fossero entrati almeno in parte legittimamente a far parte del patrimonio dell'odierno ricorrente: a tal fine dovendo eventualmente valutare anche la situazione patrimoniale del dante causa, considerato che è certo come, in tema di confisca "estesa", qualora il terzo formalmente intestatario di un bene ritenuto nella disponibilità del condannato ovvero anche lo stesso condannato ricorrono ad una allegazione probatoria coinvolgente altre persone, assumendo di aver ricevuto una donazione, l'indagine circa l'effettiva capacità patrimoniale debba estendersi anche nei confronti dell'ipotetico donante, nei limiti della "sostenibilità" dell'esborso effettuato (in questo senso Sez. 1, n. 41100 del 16/04/2014, Persichella, Rv. 260528).

D'altra parte non va trascurato come la condanna per uno dei reati indicati nell'art. 12 -sexies, commi 1 e 2, decreto-legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356 (ora nell'art. 240-bis cod. pen.) comporti la confisca dei beni nella disponibilità del condannato, allorché, da un lato, sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore economico di detti beni e, dall'altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi (Sez.

U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226490): ciò anche alla luce del criterio di ragionevolezza temporale che deve esistere tra il periodo di commissione del reato o dei reati 'presupposto' e il momento di acquisizione dei beni interessati alla iniziativa ablatoria (in questo senso Sez.

U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561).

4. Da tanto segue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla confisca degli immobili siti in Viareggio alla via Montramito 116, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze che, nel nuovo giudizio su tale punto, colmerà le indicate lacune motivazionali attenendosi agli indicati principi di diritto.

P.Q.M.

Revoca la sentenza di questa Corte n. 1686/2022 emessa in data 22/10/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla confisca dei due immobili siti in Viareggio alla via Montramito n. 116.

Annulla la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 2355 in data 17/04/2019 limitatamente alla anzidetta confisca con rinvi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso straordinario proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2021 della Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la revoca della sentenza impugnata limitatamente alla confisca dei due immobili e l'annullamento con rinvio della sentenza della Corte di appello di Firenze; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo la revoca della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di cassazione, Seconda Sezione penale, dichiarava - tra l'altro - l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 17 aprile 2019 con la quale la Corte di appello di Firenze aveva confermato la pronuncia di primo grado con cui il prevenuto era stato condannato in relazione a plurimi reati di usura aggravati dall'uso del metodo mafioso: decisione con la quale era stata pure disposta la confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. di una serie di beni ritenuti nella disponibilità diretta o indiretta dell'imputato. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso straordinario il Saetta, con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, il quale ha dedotto l'errore di fatto, per avere la Corte di cassazione omesso di valutare compiutamente il motivo del ricorso ordinario con cui, con specifico riferimento alla disposta confisca di due immobili siti in Viareggio ed intestati al cognato [OSCURATO:PERSONA], era stata contestata la sussistenza dei presupposti applicativi della confisca: in particolare, il ricorrente si è doluto della circostanza che, dopo avere riconosciuto l'esistenza in astratto dell'interesse ad impugnare il provvedimento applicativo della confisca di beni formalmente intestati a terzi laddove l'imputato riconosca che gli stessi beni siano di sua proprietà, la Cassazione avesse dichiarato la inammissibilità del ricorso sulla base dell'erroneo presupposto che il Saetta si fosse limitato a sostenere la legittima provenienza di quei beni e l'incompatibilità della disposta misura con il provvedimento di restituzione che l'autorità giudiziaria fiorentina aveva adottato nell'ambito di un procedimento di prevenzione, senza tuttavia indicare nel proprio atto di impugnazione la sussistenza di diretto e specifico interesse personale alla rimozione del vincolo. [OSCURATO:PERSONA]) 1. Ritiene la Corte che il ricorso straordinario presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada accolto, per le ragioni e con gli effetti di seguito precisati. 2. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Le Sezioni Unite hanno precisato che: qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie; l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280; conf. Sez. U, n. 16104 del 27/03/2012, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; e, in seguito, Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527). Nel caso di specie è riconoscibile la sussistenza dell'errore di fatto nei termini innanzi delineati, in quanto la Corte di cassazione ha sostenuto che, in relazione al proprio ricorso ordinario, il Saetta non fosse stato legittimato ovvero non avesse avuto l'interesse a proporre l'impugnazione contro il provvedimento di confisca di beni formalmente di proprietà di terzi, essendosi egli limitato a porre in discussione l'esistenza dei presupposti della illegittima provenienza di quei beni e la compatibilità della medesima misura con il provvedimento di restituzione che l'autorità giudiziaria aveva in precedenza adottato nell'ambito di un procedimento di prevenzione. Laddove, dalla lettura del motivo formulato con quel ricorso ordinario e soprattutto dal motivo nuovo dedotto con la memoria successivamente depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], si evince che l'imputato aveva espressamente allegato che i due beni immobili in argomento, siti in Viareggio alla Montramito n. 116, erano stati solo fittiziamente intestati al di lui cognato [OSCURATO:PERSONA], ma che erano, invece, pervenuti nella sua materiale e diretta disponibilità dopo la morte del padre [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza emessa il 22 ottobre 2021 dalla Seconda Sezione penale di questa Corte va, dunque, revocata con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Decidendo in sede rescissoria sul ricorso originario avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, va detto che è fondato il motivo dedotto con riferimento alla confisca dei due immobili di Viareggio innanzi richiamati. La motivazione della anzidetta sentenza è gravemente deficitaria in quanto si limita a giustificare la legittimità della confisca anche dei due immobili di Viareggio più volte menzionati in ragione della intervenuta condanna del Saetta per reati che rientrano nel novero di quelli che permettono l'adozione del provvedimento ablatorio nonché dell'accertata sproporzione tra il valore economico di quei beni e i redditi dallo stesso imputato dichiarati ovvero i proventi delle sue attività lecite. Si è trascurato del tutto di considerare, da un iato, che quei beni erano già di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], padre dell'imputato, e poi asseritamente intestati formalmente al cognato [OSCURATO:PERSONA]; dall'altro si è omesso di valutare in maniera adeguata le risultanze degli accertamenti compiuti in sede di procedimento di prevenzione in ordine alla provenienza di quei beni immobili e alla successiva disponibilità da parte dell'odierno ricorrente. Se, dunque, tali immobili erano stati considerati, in ipotesi, nella disponibilità dell'imputato, sarebbe stato necessario accertare quale fosse state la reale volontà del donante e soprattutto se gli stessi beni non fossero entrati almeno in parte legittimamente a far parte del patrimonio dell'odierno ricorrente: a tal fine dovendo eventualmente valutare anche la situazione patrimoniale del dante causa, considerato che è certo come, in tema di confisca "estesa", qualora il terzo formalmente intestatario di un bene ritenuto nella disponibilità del condannato ovvero anche lo stesso condannato ricorrono ad una allegazione probatoria coinvolgente altre persone, assumendo di aver ricevuto una donazione, l'indagine circa l'effettiva capacità patrimoniale debba estendersi anche nei confronti dell'ipotetico donante, nei limiti della "sostenibilità" dell'esborso effettuato (in questo senso Sez. 1, n. 41100 del 16/04/2014, Persichella, Rv. 260528). D'altra parte non va trascurato come la condanna per uno dei reati indicati nell'art. 12 -sexies, commi 1 e 2, decreto-legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356 (ora nell'art. 240-bis cod. pen.) comporti la confisca dei beni nella disponibilità del condannato, allorché, da un lato, sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore economico di detti beni e, dall'altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226490): ciò anche alla luce del criterio di ragionevolezza temporale che deve esistere tra il periodo di commissione del reato o dei reati 'presupposto' e il momento di acquisizione dei beni interessati alla iniziativa ablatoria (in questo senso Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561). 4. Da tanto segue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla confisca degli immobili siti in Viareggio alla via Montramito 116, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze che, nel nuovo giudizio su tale punto, colmerà le indicate lacune motivazionali attenendosi agli indicati principi di diritto. P.Q.M. Revoca la sentenza di questa Corte n. 1686/2022 emessa in data 22/10/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla confisca dei due immobili siti in Viareggio alla via Montramito n. 116. Annulla la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 2355 in data 17/04/2019 limitatamente alla anzidetta confisca con rinvi
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