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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24838/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 9A-• n. 9563/25 Scilio OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze di cui all'unico motivo di ricorso articolato in più punti, attinenti alla insussistenza dell'elemento oggettivo per inidoneità della condotta a costituire un impedimento all'attività del pubblico ufficio, alla mancanza dell'elemento soggettivo nonché alla omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393 cod. pen., sono aspecifiche poiché si limitano a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (v. in particolare pp. 3-5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 20/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 9A-• n. 9563/25 Scilio OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze di cui all'unico motivo di ricorso articolato in più punti, attinenti alla insussistenza dell'elemento oggettivo per inidoneità della condotta a costituire un impedimento all'attività del pubblico ufficio, alla mancanza dell'elemento soggettivo nonché alla omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393 cod. pen., sono aspecifiche poiché si limitano a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (v. in particolare pp. 3-5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20/