Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 16705/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ll’Avvocatura Generale delloStato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, inpersona del legale rappresentante pro tempore- intimata –Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 10346/2023Numero sezionale 4463/2026Numero di raccolta generale 16705/2026Data pubblicazione 28/05/2026per la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale del Molise n. 351/02/22 depositata in data 28/10/2022, nonnotificata;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto accogliersi ilricorso nel suo primo motivo di gravame limitatamente all’annullamentodella sanzione irrogata per l’omessa presentazione della comunicazionetelematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di cui all’art. 21 del d.L.n. 78 del 2010Veniva notificato alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale inliquidazione l’avviso di accertamento n.

TRA060100006-16, relativoall’IVA riferita al periodo d’imposta 2012, con cui l’Ufficio richiedeva lamaggiore imposta pari a euro 12.148,00 oltre sanzioni per euro13.707,00 e interessi per euro 250,00.

La società proponeva ricorso,deducendo il difetto di motivazione dell’atto e la mancanza di provadocumentale della pretesa, nonché la violazione dello Statuto delcontribuente in relazione ai principi di affidamento e buona fede; nelmerito sosteneva che l’Ufficio non considerava il valore delle cessioniinterne di mangime dall’attività industriale a quella agricola e,conseguentemente, non applicava la percentuale di detraibilità cheveniva indicata come già concordata in precedenti annualità.

Sicostituiva l’Agenzia delle Entrate, sostenendo la legittimitàdell’accertamento e affermando che la società aveva operatoun’illegittima detrazione per spese ritenute non inerenti, in particolarequalificate come spese di rappresentanza anziché di pubblicità, eCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 10346/2023Numero sezionale 4463/2026Numero di raccolta generale 16705/2026Data pubblicazione 28/05/2026contestando altresì la diversa ripartizione dei costi generali edell’imposta indetraibile per acquisti e servizi a uso promiscuo traIl giudizio di primo grado si concludeva con l’accoglimento delricorso.L’Ufficio proponeva appello chiedendo la riforma della decisione,mentre la società resisteva domandandone la conferma.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado – con la sentenzaqui gravata - riteneva l’appello infondato e lo rigettava, rilevandol’illegittimità dell’operato dell’Ufficio e osservando, nel merito, che lasocietà aveva svolto attività agricola secondo i parametri normativi,anche mediante contratti di soccida, e che in precedenti accertamentil’Ufficio aveva riconosciuto tale attività; riteneva inoltre inerenti edetraibili le spese contestate, qualificandole come spese di pubblicità.Veniva dunque confermata la decisione di primo grado, concompensazione delle spese processuali del grado di appello.Ricorre ora per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi adue motivi di ricorso.La società contribuente è rimasta intimata in questa sede diLegittimitàRagioni della decisioneIl primo motivo lamenta la nullità della sentenza per violazionedell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., peromessa pronuncia (e pronuncia su questione estranea), poiché il giudicedi appello – secondo la ricorrente - si sofferma sulla qualificazionedell’attività della società, mentre non decide sulla contestazione relativaalla percentuale di indetraibilità dell’IVA connessa alla ripartizione deicosti generali per beni e servizi promiscui, e, inoltre, annullaCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 10346/2023Numero sezionale 4463/2026Numero di raccolta generale 16705/2026Data pubblicazione 28/05/2026integralmente l’atto pur in mancanza di specifica impugnazione dellasanzione di euro 250,00 per omessa comunicazione delle operazionirilevanti ai fini IVA.Il motivo è fondato.Dalla trascrizione in ricorso dell’atto di appello dell’Ufficio, si evincecome di fronte al giudice di secondo grado sia stata effettivamente postala questione relativa alla determinazione della percentuale diindetraibilità dell’IVA collegata alla ripartizione dei costi generali riferibilia beni e servizi utilizzati promiscuamente nelle diverse attivitàesercitate.

Nel dettaglio, l’Agenzia delle Entrate rilevava come negliacquisti di beni e servizi utilizzati promiscuamente per (tutte) le attivitàseparate, la società non avesse operato correttamente in quanto non hadetratto l’IVA nei limiti della quota imputabile a ciascuna delle attivitàseparate, in ossequio al disposto di cui all’art. 36 del decreto IVA citato.In tal modo ha detratto l’IVA in misura maggiore sulla base di unapercentuale di detraibilità errata, con conseguente illegittimo -sisostiene – risparmio di imposta.Tale profilo effettivamente non risulta affrontato dalla pronunciadi appello, che non ne tratta neppure implicitamente; essa ha quindieffettivamente mancato di pronunciarsi sul punto (essendo stata laquestione posta di fronte al giudice del gravame, come risulta dallatrascrizione dell’atto di appello erariale in ricorso per cassazione), nelcontempo esondando dal perimetro del giudizio in quanto hapronunciato l’annullamento integrale dell’atto impugnato, anche perquanto riguarda la irrogata sanzione di € 250,00 (indicata a pag. 7dell’avviso di accertamento prodotto a questa Corte) per l’omessapresentazione della comunicazione telematica delle operazioni rilevantiai fini IVA di cui all’art. 21 del d.L. n. 78 del 2010, non oggetto dicontestazione da parte della società contribuente e sulla quale invece ilgiudice di appello si è – erroneamente – in effetti pronunciato.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 10346/2023Numero sezionale 4463/2026Numero di raccolta generale 16705/2026Data pubblicazione 28/05/2026Di qui la fondatezza della censura, che deve essere accolta.Il secondo motivo censura la pronuncia impugnata per violazionee/o falsa applicazione dell’art. 109 TUIR, degli artt. 19 e 19-bis.1,nonché dell’art. 36, del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 2697 c.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché la sentenza ritienedetraibili, come spese di pubblicità, i costi contestati senza indicare glielementi posti a fondamento del convincimento e senza considerare ledifese dell’Ufficio, con conseguente erroneo riparto dell’onere dellaprova in punto di inerenza e di qualificazione delle spese(pubblicità/rappresentanza) ai fini della detrazione IVA.Anche tale motivo è fondato.Dall’avviso di accertamento impugnato, si evince come l’Ufficioabbia effettivamente – alla luce della mancata produzione didocumentazione sul punto da parte della contribuente – (legittimamenteo meno) riqualificato le spese oggetto di rilievo in spese dirappresentanza, per le quali ha recuperato l’iva, ex lege indetraibile(pag. 4 dell’avviso di accertamento).

A fronte di tale riqualificazione, nonpoteva il giudice del merito semplicemente statuire che “come si evincedalla documentazione allegata agli atti che il disconoscimento dellaimposta IVA operato dall’Ufficio appare del tutto illegittimo, stante laassoluta inerenza delle spese in contestazione alla attività svolta dallasocietà contribuente, trattandosi di spese di pubblicità e dunquepienamente detraibili ex lege, perché sostenute al solo scopopubblicitario dei beni e dei servizi prodotti” in quanto così operando essoha applicato – erroneamente, violando quindi l’art. 109 TUIR quantoall’inerenza dei costi all’attività d’impresa – la disciplina delle spese dipubblicità, senza preliminarmente esaminare la natura giuridica dellespese in argomento quindi commettendo errore di sussunzione.Tale errore ricorre quando, in relazione al fatto accertato, la normanon sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stataCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 10346/2023Numero sezionale 4463/2026Numero di raccolta generale 16705/2026Data pubblicazione 28/05/2026quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata male applicata(Cass. n. 1537/2022; Cass. n. 26307/2014; Cass. n. 22348/2007).

Ènoto, del resto, che il controllo di legittimità non si esaurisce in unaverifica di correttezza dell'attività ermeneutica diretta a ricostruire laportata precettiva della norma, ma è esteso alla sussunzione del fatto,accertato dal giudice di merito, nell'ipotesi normativa (Cass. n.21772/2019; Cass. n. 24756/2007).In conclusione, il ricorso va quindi accolto la sentenza cassata conrinvio al giudice del merito che rivedrà i fatti di causa alla luce dei principisopra enunciati e provvederà anche alla liquidazione delle speseprocessuali del presente giudizio di Legittimità P.Q.Maccoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado del Molise in diversacomposizione alla quale demanda di provvedere anche in ordine allespese processuali del presente giudizio di Legittimità.Così deciso in Roma, il 26 maggio 2026.La PresidenteTania HmeljakCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll’Avvocatura Generale delloStato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, inpersona del legale rappresentante pro tempore- intimata –Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 10346/2023Numero sezionale 4463/2026Numero di raccolta generale 16705/2026Data pubblicazione 28/05/2026per la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale del Molise n. 351/02/22 depositata in data 28/10/2022, nonnotificata;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto accogliersi ilricorso nel suo primo motivo di gravame limitatamente all’annullamentodella sanzione irrogata per l’omessa presentazione della comunicazionetelematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di cui all’art. 21 del d.L.n. 78 del 2010Veniva notificato alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale inliquidazione l’avviso di accertamento n. TRA060100006-16, relativoall’IVA riferita al periodo d’imposta 2012, con cui l’Ufficio richiedeva lamaggiore imposta pari a euro 12.148,00 oltre sanzioni per euro13.707,00 e interessi per euro 250,00. La società proponeva ricorso,deducendo il difetto di motivazione dell’atto e la mancanza di provadocumentale della pretesa, nonché la violazione dello Statuto delcontribuente in relazione ai principi di affidamento e buona fede; nelmerito sosteneva che l’Ufficio non considerava il valore delle cessioniinterne di mangime dall’attività industriale a quella agricola e,conseguentemente, non applicava la percentuale di detraibilità cheveniva indicata come già concordata in precedenti annualità. Sicostituiva l’Agenzia delle Entrate, sostenendo la legittimitàdell’accertamento e affermando che la società aveva operatoun’illegittima detrazione per spese ritenute non inerenti, in particolarequalificate come spese di rappresentanza anziché di pubblicità, eCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 10346/2023Numero sezionale 4463/2026Numero di raccolta generale 16705/2026Data pubblicazione 28/05/2026contestando altresì la diversa ripartizione dei costi generali edell’imposta indetraibile per acquisti e servizi a uso promiscuo traIl giudizio di primo grado si concludeva con l’accoglimento delricorso.L’Ufficio proponeva appello chiedendo la riforma della decisione,mentre la società resisteva domandandone la conferma.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado – con la sentenzaqui gravata - riteneva l’appello infondato e lo rigettava, rilevandol’illegittimità dell’operato dell’Ufficio e osservando, nel merito, che lasocietà aveva svolto attività agricola secondo i parametri normativi,anche mediante contratti di soccida, e che in precedenti accertamentil’Ufficio aveva riconosciuto tale attività; riteneva inoltre inerenti edetraibili le spese contestate, qualificandole come spese di pubblicità.Veniva dunque confermata la decisione di primo grado, concompensazione delle spese processuali del grado di appello.Ricorre ora per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi adue motivi di ricorso.La società contribuente è rimasta intimata in questa sede diLegittimitàRagioni della decisioneIl primo motivo lamenta la nullità della sentenza per violazionedell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., peromessa pronuncia (e pronuncia su questione estranea), poiché il giudicedi appello – secondo la ricorrente - si sofferma sulla qualificazionedell’attività della società, mentre non decide sulla contestazione relativaalla percentuale di indetraibilità dell’IVA connessa alla ripartizione deicosti generali per beni e servizi promiscui, e, inoltre, annullaCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 10346/2023Numero sezionale 4463/2026Numero di raccolta generale 16705/2026Data pubblicazione 28/05/2026integralmente l’atto pur in mancanza di specifica impugnazione dellasanzione di euro 250,00 per omessa comunicazione delle operazionirilevanti ai fini IVA.Il motivo è fondato.Dalla trascrizione in ricorso dell’atto di appello dell’Ufficio, si evincecome di fronte al giudice di secondo grado sia stata effettivamente postala questione relativa alla determinazione della percentuale diindetraibilità dell’IVA collegata alla ripartizione dei costi generali riferibilia beni e servizi utilizzati promiscuamente nelle diverse attivitàesercitate. Nel dettaglio, l’Agenzia delle Entrate rilevava come negliacquisti di beni e servizi utilizzati promiscuamente per (tutte) le attivitàseparate, la società non avesse operato correttamente in quanto non hadetratto l’IVA nei limiti della quota imputabile a ciascuna delle attivitàseparate, in ossequio al disposto di cui all’art. 36 del decreto IVA citato.In tal modo ha detratto l’IVA in misura maggiore sulla base di unapercentuale di detraibilità errata, con conseguente illegittimo -sisostiene – risparmio di imposta.Tale profilo effettivamente non risulta affrontato dalla pronunciadi appello, che non ne tratta neppure implicitamente; essa ha quindieffettivamente mancato di pronunciarsi sul punto (essendo stata laquestione posta di fronte al giudice del gravame, come risulta dallatrascrizione dell’atto di appello erariale in ricorso per cassazione), nelcontempo esondando dal perimetro del giudizio in quanto hapronunciato l’annullamento integrale dell’atto impugnato, anche perquanto riguarda la irrogata sanzione di € 250,00 (indicata a pag. 7dell’avviso di accertamento prodotto a questa Corte) per l’omessapresentazione della comunicazione telematica delle operazioni rilevantiai fini IVA di cui all’art. 21 del d.L. n. 78 del 2010, non oggetto dicontestazione da parte della società contribuente e sulla quale invece ilgiudice di appello si è – erroneamente – in effetti pronunciato.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 10346/2023Numero sezionale 4463/2026Numero di raccolta generale 16705/2026Data pubblicazione 28/05/2026Di qui la fondatezza della censura, che deve essere accolta.Il secondo motivo censura la pronuncia impugnata per violazionee/o falsa applicazione dell’art. 109 TUIR, degli artt. 19 e 19-bis.1,nonché dell’art. 36, del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 2697 c.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché la sentenza ritienedetraibili, come spese di pubblicità, i costi contestati senza indicare glielementi posti a fondamento del convincimento e senza considerare ledifese dell’Ufficio, con conseguente erroneo riparto dell’onere dellaprova in punto di inerenza e di qualificazione delle spese(pubblicità/rappresentanza) ai fini della detrazione IVA.Anche tale motivo è fondato.Dall’avviso di accertamento impugnato, si evince come l’Ufficioabbia effettivamente – alla luce della mancata produzione didocumentazione sul punto da parte della contribuente – (legittimamenteo meno) riqualificato le spese oggetto di rilievo in spese dirappresentanza, per le quali ha recuperato l’iva, ex lege indetraibile(pag. 4 dell’avviso di accertamento). A fronte di tale riqualificazione, nonpoteva il giudice del merito semplicemente statuire che “come si evincedalla documentazione allegata agli atti che il disconoscimento dellaimposta IVA operato dall’Ufficio appare del tutto illegittimo, stante laassoluta inerenza delle spese in contestazione alla attività svolta dallasocietà contribuente, trattandosi di spese di pubblicità e dunquepienamente detraibili ex lege, perché sostenute al solo scopopubblicitario dei beni e dei servizi prodotti” in quanto così operando essoha applicato – erroneamente, violando quindi l’art. 109 TUIR quantoall’inerenza dei costi all’attività d’impresa – la disciplina delle spese dipubblicità, senza preliminarmente esaminare la natura giuridica dellespese in argomento quindi commettendo errore di sussunzione.Tale errore ricorre quando, in relazione al fatto accertato, la normanon sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stataCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 10346/2023Numero sezionale 4463/2026Numero di raccolta generale 16705/2026Data pubblicazione 28/05/2026quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata male applicata(Cass. n. 1537/2022; Cass. n. 26307/2014; Cass. n. 22348/2007). Ènoto, del resto, che il controllo di legittimità non si esaurisce in unaverifica di correttezza dell'attività ermeneutica diretta a ricostruire laportata precettiva della norma, ma è esteso alla sussunzione del fatto,accertato dal giudice di merito, nell'ipotesi normativa (Cass. n.21772/2019; Cass. n. 24756/2007).In conclusione, il ricorso va quindi accolto la sentenza cassata conrinvio al giudice del merito che rivedrà i fatti di causa alla luce dei principisopra enunciati e provvederà anche alla liquidazione delle speseprocessuali del presente giudizio di Legittimità P.Q.Maccoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado del Molise in diversacomposizione alla quale demanda di provvedere anche in ordine allespese processuali del presente giudizio di Legittimità.Così deciso in Roma, il 26 maggio 2026.La PresidenteTania HmeljakCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6
Sentenza Cassazione n. 16705/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris